Niente agevolazioni prima casa per chi si è trasferito all’estero

Patrizia Del Pidio

12 Marzo 2026 - 08:07

L’agevolazione fiscale per l’acquisto prima casa vale per i residenti all’estero solo se il trasferimento è avvenuto per motivi di lavoro.

Niente agevolazioni prima casa per chi si è trasferito all’estero

Nessuno sconto fiscale per gli italiani residenti all’estero che vogliono acquistare casa in Italia, l’agevolazione prima casa spetta solo nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto per motivi di lavoro.

Per chi vuole investire in immobili italiani o, ancora, per chi eredita una casa dai genitori non si applicano gli sconti sull’imposta di registro (applicata al 2% invece che al 9%) nemmeno se l’immobile è la prima casa in assoluto. Se anche le agevolazioni fossero riconosciute, potrebbero essere incompatibili con quanto previsto dalla legislazione europea.

I benefici fiscali spettano solo a coloro che, pur risiedendo all’estero, si sono trasferiti per motivi di lavoro. Per tutti gli altri le agevolazioni prima casa sono negate. A confermare la linea di applicazione del beneficio è il sottosegretario al Ministero dell’Economia, Lucia Albano, rispondendo a un’interrogazione in commissione finanze alla Camera nella seduta di mercoledì 11 marzo 2026.

Acquisto prima casa per residenti all’estero

Nell’interrogazione viene fatto notare che in caso di acquisto prima casa i soggetti emigrati all’estero sono chiamati a versare un’imposta di registro del 9% e che l’aliquota agevolata al 2% è riconosciuta solo ai nostri connazionali che sono emigrati per ragioni di lavoro. La norma potrebbe creare penalizzazioni per gli italiani residenti all’estero che volessero investire acquistando il loro unico immobile in Italia, ma anche per coloro che si trovano nella condizione di ereditare l’unica abitazione in Italia dai genitori venuti a mancare.

La risposta all’interrogazione ricorda che le norme previste per l’applicazione delle agevolazioni prima casa sono molto chiare anche per gli italiani residenti all’estero. La disposizione per gli italiani residenti all’estero è stata modificata nel 2003 per evitare di incorrere in una procedura di infrazione da parte della Commissione europea riconoscendo lo sconto fiscale a tutti gli italiani residenti fuori dal territorio nazionale. Proprio per questo motivo il beneficio è stato vincolato non solo al criterio della cittadinanza.

Per vedersi riconoscere l’agevolazione, infatti, è necessario rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • aver risieduto in Italia almeno per cinque anni o aver svolto almeno per cinque anni la propria attività prima dell’acquisto dell’immobile;
  • essersi trasferiti all’estero per motivi di lavoro;
  • acquistare un immobile nel Comune di nascita, in quello in cui avevano lasciato la residenza prima del trasferimento o in quello in cui svolgevano attività lavorativa prima di emigrare.

Beneficio solo per chi si è trasferito per motivi di lavoro

La disciplina, come appare evidente, riconosce il beneficio solo a chi ha lasciato l’Italia per motivi di lavoro e proprio per questo motivo non è possibile estendere l’agevolazione anche a chi è residente all’estero ed eredita dai genitori una casa in Italia se il trasferimento all’estero non è avvenuto per motivi legati al lavoro. La stessa negazione del beneficio vale per chi vuole investire in immobili italiani.

Ricordiamo che nella generalità dei casi l’agevolazione prima casa è riconosciuta solo qualora l’acquirente trasferisca la propria residenza e la propria dimora nel Comune dove si acquista l’immobile entro 18 mesi dal rogito. La residenza non deve essere per forza nell’abitazione specifica, ma all’interno del territorio comunale.

Riconoscere l’agevolazione ai residenti all’estero che ereditano una casa dai genitori potrebbe creare una discriminazione nei confronti di chi acquisisce un immobile per ragione diversa dall’eventuale eredità e avrebbe diritto all’esenzione solo nel caso in cui avesse stabilito la propria residenza anagrafica e dimora nell’immobile in questione.

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