Acquisto casa con società 2025: vantaggi e svantaggi, costi notarili e oneri di legge

Nadia Pascale

29 Settembre 2025 - 13:39

In quali casi conviene acquistare casa con società? Vediamo tassazione, imposte da versare, deduzioni, svantaggi e vantaggi di questa soluzione rispetto all’acquisto da privato.

Acquisto casa con società 2025: vantaggi e svantaggi, costi notarili e oneri di legge

Acquistare una casa con società o come società prevede l’applicazione di specifiche norme diverse dal caso in cui l’atto sia tra privati. Ma quali sono svantaggi e vantaggi di tale scelta? Quali sono le differenze tra l’acquisto come privato di un immobile da adibire ad abitazione principale e l’acquisto con società?

Perché scegliere l’acquisto casa con società? I motivi di tale scelta possono essere molteplici, ad esempio perché si vuole acquistare l’immobile al fine di darlo in locazione, si potrebbe trattare di un modo per creare una piccola rendita, oppure si vuole ristrutturare l’immobile e poi rivenderlo, o per allestire all’interno uno studio professionale. Si tratta di varie ipotesi in cui comunque non si possono sfruttare le agevolazioni previste dalla legge per l’acquisto della prima casa e di conseguenza con tassazione abbastanza importante. Nonostante questo, vi sono vantaggi e svantaggi legati all’acquisto con società.

Svantaggi dell’acquisto casa con società

Partiamo per semplicità di esposizione dagli svantaggi relativi all’acquisto di una casa con società, per capire bene si fa un sintetico parallelo con il più frequente caso di acquisto tra privati. Per l’acquisto di immobili è prevista l’applicazione dell’imposta di registro, calcolata al 9% del prezzo di acquisto. In caso di acquisto con società, in molti casi l’imposta di registro è detraibile.

Quando la vendita è eseguita in favore di soggetti privati che non effettuano l’acquisto a fini professionali, la base imponibile dell’imposta di registro può essere calcolata con il sistema denominato “prezzo - valore”. Questo metodo consente un ottimo risparmio in quanto generalmente la base imponibile viene calcolata partendo dalla rendita catastale moltiplicata per 1,05 e per il coefficiente 120.

La stessa risulta più bassa rispetto alla base imponibile determinata con il prezzo di acquisto. Inoltre, quando l’acquirente chiede al notaio di applicare il metodo «prezzo-valore», non sono eseguiti successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate inerenti la compatibilità tra il prezzo di vendita dichiarato e il valore dell’immobile. Insomma non ci sono accertamenti fiscali.

I vantaggi legati al metodo prezzo-valore non si possono avere se si acquista casa attraverso una società.

Un altro svantaggio è legato alla destinazione d’uso dell’immobile. Ipotizziamo che lo stesso costituisca un investimento e si voglia acquistare per poi concedere in locazione. In questo caso l’acquisto fatto come privato permette di avere dei vantaggi fiscali, cioè se il contratto di locazione vede come locatore un privato è possibile applicare la tassazione con cedolare secca al 21% e non la tassazione come Irpef e Ires che hanno aliquote diverse (e più alte) e soprattutto progressive nel caso dell’Irpef, cioè che aumentano all’aumentare del reddito. La tassazione scende addirittura al 10% nel caso in cui si stipuli un contratto di locazione a canone concordato.

Se l’investimento è fatto al fine di lucrare la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di futura vendita, acquistando come privati, e vendendo dopo che siano trascorsi almeno 5 anni, non vi è la tassazione delle plusvalenze realizzate (articolo 67 comma 1 TUIR). Vendendo prima dei 5 anni vi è la possibilità di scegliere la tassazione Irpef con aliquota che dipende dal proprio scaglione, oppure la tassazione sostitutiva che dal 2020 è al 26%.

Nel caso di vendita effettuata da una società, la tassazione delle plusvalenze viene sempre applicata anche se la vendita avviene dopo 5 anni. Il reddito conseguito è considerato reddito d’impresa.

Tra gli svantaggi che si possono avere acquistando un’abitazione con società occorre annoverare anche i costi di gestione della società generati, ad esempio, dagli obblighi relativi alle scritture contabili. Generalmente i costi di gestione variano tra i 1.000 e i 3.000 euro l’anno, è però vero che una società non viene costituita solo per compiere questo atto di compravendita dell’immobile, quindi i costi di gestione devono essere in un certo senso spalmati su tutte le attività poste in essere dalla società.

Vantaggi dell’acquisto casa con società: deducibilità del costo e spese ammissibili

Ora che abbiamo chiarito gli svantaggi, cerchiamo di capire anche i vantaggi dell’acquisto di casa con società. Il primo vantaggio è rappresentato dalla deducibilità del prezzo di acquisto dell’immobile.

Lo stesso può essere sottratto dalla base imponibile dell’imposta sui redditi della società in misura del 3% l’anno fino all’intero ammontare e come quote di ammortamento. Naturalmente questo determina un risparmio di imposta.

Si possono portare in deduzione o detrazione a seconda dei casi anche:

  • costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile;
  • spese condominiali;
  • spese di gestione

Acquisto abitazione con società e tassazione

A questo punto però è bene anche soffermarsi sulla tassazione dei redditi delle società di capitali. Queste sono tenute al pagamento dell’Ires con aliquota fissa al 24%. Successivamente, se vi è la distribuzione dei dividendi, ciò che entra nel patrimonio dei singoli soci viene ulteriormente tassato. Le società di persone, invece, versano l’Irpef sulle quote di ricavi dei singoli soci, si applica quindi l’aliquota progressiva come per le persone fisiche.

A questa si deve aggiungere l’Irap che oscilla in base alle aliquote applicate dalle Regioni, tra il 3% e il 4%.
Dal 2025 è possibile avvalersi della riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% in caso di mancata distribuzione degli utili e investimento degli stessi in nuove assunzioni o beni strimentali: si tratta della mini Ires.

Passaggio generazionale

Ulteriori vantaggi vi potrebbero essere al momento del passaggio generazionale. Nel caso in cui un bene immobile passi da genitore a figli in sede di successione o donazione sono applicate imposte che, invece, non sono dovute nel caso in cui si trasferisca l’immobile tramite passaggio generazionale all’interno dell’azienda.

L’articolo 3 comma 4 ter del Testo Unico successioni e donazioni prevedeI trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o di rami di esse, così come di quote sociali e di azioni, non sono soggetti ad imposizione fiscale indiretta. Questo, a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in tal senso”. Si parla di detenzione del controllo esclusivamente per le società di capitali.

Inoltre, nel caso in cui nella successione siano compresi beni immobili sui trasferimenti (donazione o successione) che integrano il passaggio generazionale non sono dovute le imposte ipotecarie e catastali.

Separazione patrimoniale: importante tutela in caso di debiti

Un altro vantaggio dell’acquisto casa con società 2025 è rappresentato dalla separazione patrimoniale. In base all’articolo 2740 del codice civile «Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Questo implica che se Tizio contrae in debito e non riesce a farvi fronte, il creditore può aggredire tutti i suoi beni, senza alcuna separazione patrimoniale. Questo principio però non vale per le società di capitali caratterizzate da un’autonomia patrimoniale perfetta.

I patrimoni (personale e societario) restano sempre distinti, quindi i creditori della società possono aggredire solo i beni della società, i creditori della persona possono aggredire solo i beni della persona. Le società di persone, a differenza delle società di capitali, non hanno autonomia patrimoniale perfetta.

Imposte da versare al momento dell’acquisto

Quando si acquista una casa attraverso una società non si possono ottenere le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa e si pagano le stesse imposte che si pagherebbero per l’acquisto di una seconda casa.

L’acquirente deve pagare:

  • imposta di registro al 9% sul prezzo di vendita dichiarato (valore minimo 1.000 euro);
  • imposta ipotecaria fissa 50 euro;
  • imposta catastale fissa 50 euro.

Vi sono però delle eccezioni, cioè casi nei quali l’acquisto della casa da impresa prevede l’assoggettamento all’Iva. Ciò si verifica quando la cessione viene effettuata da imprese costruttrici oppure quando la vendita ha luogo entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione oppure entro 5 anni da interventi di ristrutturazione edilizia.

L’Iva deve essere versata anche nel caso in cui il venditore decida di assoggettare la vendita a IVA. Tale scelta deve però essere espressa già nel contratto preliminare o nell’atto di vendita. Infine, la vendita è sottoposta a tassazione Iva nel caso in cui si tratti di cessione di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali e il venditore abbia scelto di optare per la vendita con Iva. Anche in questo caso la scelta deve essere espressa nell’atto preliminare di vendita o nell’atto di vendita.

L’Iva è al 22% nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto fabbricati classificati o classificabili nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 ( abitazioni in ville, devono intendersi tali le abitazioni con parco, giardino in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con livello di rifiniture di livello superiore all’ordinario) e A/9 (castelli e palazzi);
Iva al 10% per cessione di case (anche in corso di costruzione) di immobili classificati o classificabili in categorie catastali diverse da quelle viste in precedenza.

Quando è dovuta l’Iva, cambia l’imposta di registro che diventa fissa e sono più elevate le imposte ipotecaria e catastale. Gli importi dovuti sono:

  • imposta di registro fissa 200 euro;
  • imposta ipotecaria fissa 200 euro;
  • imposta catastale fissa 200 euro.
    A questi costi si devono aggiungere l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e il tributo speciale per voltura, complessivamente il costo è di circa 300 euro.

Costi notarili acquisto casa con società 2025

Per quanto riguarda i costi notarili non variano particolarmente tra il caso in cui si acquisti come privato e il caso in cui si acquisti come società. Le tabelle applicate sono, infatti, le stesse. Il compenso del notaio dipende dal valore dell’immobile ed è compreso tra un range minimo e un range massimo. Il notaio in sede di redazione del contratto preliminare solitamente richiede un compenso tra i 500 e i 1.000 euro.

Per l’atto di vendita, invece, si applicano le tabelle professionali, il compenso oscilla tra 1.680 euro per l’acquisto di un immobile di valore non superiore a 93.000 euro e 3.730 euro per un valore fino a 465.000 euro. A questi oneri devono essere aggiunti ulteriori compensi nel caso in cui sia necessaria l’assistenza anche per la pratica di concessione del mutuo. Anche in questo caso ci sono delle tabelle e il compenso minimo è di 1.300 euro per un’ipoteca fino a 93.000 euro e 3.350 euro per un’ipoteca fino a 1.162.000 euro. Ai costi citati per i compensi, deve essere applicata l’Iva che è al 22%.

Questa è, per sommi capi, la normativa per l’acquisto con società, in ogni caso è bene fare tutti i possibili calcoli prima di scegliere la soluzione più conveniente.
Nel caso di acquisto prima casa come privato è possibile avvalersi delle detrazioni previste per i costi del notaio, la detrazione non è, invece, fruibile in caso di acquisto con società.

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