Banca d’Italia: cos’è e cosa fa

Massimiliano Carrà

17/05/2019

17/05/2019 - 11:42

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Istituita nel 1893, la Banca d’Italia nel 1926 divenne l’unico istituto autorizzato all’emissione di banconote con potere di vigilanza sulle altre banche, assumendo così il ruolo di banca centrale della Repubblica italiana. Vediamo quali sono le sue attività, le sue funzioni e le cooperazioni con la CONSOB e l’Unione Europea

Banca d’Italia: cos’è e cosa fa

Oltre alla CONSOB, il TUF individua un’altra autorità di vigilanza: la Banca d’Italia. Istituita nel 1893, nel 1926 divenne l’unico istituto autorizzato all’emissione di banconote con potere di vigilanza sulle altre banche, assumendo così il ruolo di banca centrale della Repubblica italiana.

Attualmente la Banca d’Italia è parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e agisce secondo le direttive della Banca centrale europea. Essa è un istituto di diritto pubblico le cui principali funzioni sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e la stabilità finanziaria.

Le principali funzioni della Banca d’Italia

La Banca d’Italia sovrintende al regolare funzionamento del sistema dei pagamenti attraverso:

  • la gestione diretta dei principali circuiti;
  • la regolamentazione e controllo propri della funzione di sorveglianza;
  • l’espletamento di servizi per conto dello Stato: gestore dei compiti di tesoreria, per gli incassi e pagamenti del settore pubblico, nel comparto del debito pubblico, nell’attività di contrasto dell’usura.

In veste di autorità di vigilanza la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda:

  • il contenimento del rischio
  • la stabilità patrimoniale
  • la sana e prudente gestione degli intermediari

Il rapporto con la CONSOB e l’Ue

La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’esercizio delle rispettive competenze, sono parte del SEVIF, il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, e partecipano alle attività che esso svolge tenendo conto di due aspetti:

  • la convergenza in ambito europeo degli strumenti e della prassi di vigilanza nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari;
  • gli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazione con l’AESFEM, Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, il Comitato congiunto, il CERS, Comitato Europeo per il Rischio Sistemico, e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Inoltre, la Banca d’Italia, la CONSOB e il Ministero dell’Economia e delle Finanze esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Ue, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Ue e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal TUF.

Va anche ricordato che nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, la Banca d’Italia è parte del MVU, Meccanismo di Vigilanza Unica, ossia del sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano.

I poteri della Banca d’Italia

Le disposizioni del TUF prevedono che l’attività di vigilanza si sviluppi in tre direzioni:

  • poteri regolamentari: permettono di emanare norme secondarie nelle materie di competenza delle singole Autorità. Infatti, Banca d’Italia e CONSOB hanno il compito di disciplinare determinati aspetti procedurali;
  • poteri informativi e di indagine: permettono alla Banca d’Italia e alla CONSOB, nel rispetto delle proprie materie di competenza, di visionare documentazione di varia natura e chiedere informazioni a soggetti a vario titolo collegati ai soggetti vigilati;
  • poteri ispettivi: nell’ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni normative europee, permettono alle due Autorità di vigilanza di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e a al loro personale.

Visto che la Banca d’Italia e la CONSOB nell’espletamento dei propri poteri e funzioni camminano praticamente di pari passo, ecco come distinguere i campi di competenza:

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