Avvocati: come comportarsi nei confronti degli ex clienti?

Simone Micocci

2 Agosto 2017 - 13:08

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In quali casi l’avvocato può accettare un incarico contro un suo ex cliente? Ecco cosa stabilisce il nuovo Codice Deontologico.

Avvocati: come comportarsi nei confronti degli ex clienti?

Un avvocato può accettare un incarico professionale contro un suo ex cliente? È il nuovo Codice Deontologico a rispondere a questa domanda stabilendo in quali casi un avvocato può essere contrapposto ad un suo ex assistito.

Infatti, l’articolo 68 del nuovo Codice Deontologico Forense - che ha ripreso quanto stabilito dall’articolo 51 dell’ex Codice - pur stabilendo che in linea generale l’avvocato è tenuto a non accettare un incarico se la controparte corrisponde ad un suo ex cliente, ne riconosce alcune eccezioni.

Quindi se vi è stato proposto un incarico professionale ma non sapete se accettarlo perché dall’altra parte c’è un vostro ex cliente, vi consigliamo di informarvi per bene su quali sono gli obblighi da rispettare, altrimenti rischiate di incorrere in una severa sanzione disciplinare.

A tal proposito, di seguito trovate tutte le informazioni necessarie, sia sulle norme contenute nel nuovo Codice Deontologico che sui chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense.

Devono trascorrere 2 anni per accettare l’incarico

Nel dettaglio, sono due le condizioni necessarie affinché un professionista legale possa accettare di essere contrapposto ad un suo ex assistito. La prima è quella per cui il rapporto professionale con l’ex cliente sia cessato da almeno due anni.

Qualora l’avvocato non rispetti questa regola andrà incontro ad una sanzione disciplinare che prevede la sospensione dell’attività professionale per un periodo che va dai 2 ai 6 mesi.

Ma ci sono delle eccezioni: ad esempio, nel caso di controversie di natura familiare l’avvocato non può assistere uno dei coniugi qualora in passato abbia ricoperto un incarico professionale nei confronti dell’altro o in maniera congiunta.

Inoltre, il legale che ha assistito un minore in controversie familiari non può mai assistere uno dei genitori in un incarico della medesima natura, anche quando siano trascorsi i 2 anni stabiliti dall’articolo 68 del Codice.

Divieto di accettare lo stesso incarico

A questa condizione se ne aggiunge un’altra che è stata riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense in diverse sentenze, come la n°104 del 2011 e la 52 del 2014.

Nel dettaglio, il CNF ha dichiarato che da una lettura corretta dell’articolo 68 del nuovo Codice Deontologico si rileva il divieto per l’avvocato di accettare un incarico se questo non è diverso da quello per il quale è stato assistito l’ex cliente, anche nel caso in cui siano trascorsi i due anni.

E per lo stesso motivo per l’avvocato vale il divieto di utilizzare a vantaggio della controparte attualmente assistita, le informazioni acquisite dall’ex cliente durante il trascorso rapporto professionale.

Per chi viola questa regola la sanzione può essere persino più severa; infatti, a chi non rispetta questi doveri è comminata la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale per minimo 1 anno e per un massimo di 3.

Quali avvocati non possono accettare l’incarico contro l’ex cliente?

C’è però un dubbio che né il Codice Deontologico né il CNF hanno chiarito: da tempo ci si chiede infatti se i suddetti divieti siano validi solamente per il singolo avvocato oppure se debbano essere rispettati anche dai colleghi di studio e dai legali associati.

In merito a questo aspetto ci sono due tesi distinte: la prima è quella per cui i divieti andrebbero letti in maniera estensiva, visto che queste norme sono state introdotte per evitare che ci sia un conflitto d’interesse per gli avvocati.

Conflitto d’interesse che non verrebbe meno neppure nel caso in cui ad assistere l’ex cliente sia un collega dello stesso studio o un associato.

Tuttavia l’ipotesi più condivisa è quella che prevede il rispetto dell’articolo 68 al solo avvocato, mettendo in risalto la netta distinzione tra questa norma e quella del conflitto d’interesse. Infatti, quest’ultima tutela la parte attualmente assistita dall’avvocato, mentre l’articolo 68 l’ex cliente.

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