Avvocati genitori: niente obbligo di formazione, ma l’impedimento va comunicato

Simone Micocci

4 Luglio 2018 - 14:03

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Agli avvocati è riconosciuto l’esonero dell’obbligo di formazione per adempiere ai propri doveri genitoriali; l’impedimento, però, va sempre comunicato in anticipo al CNF.

Avvocati genitori: niente obbligo di formazione, ma l’impedimento va comunicato

Riportiamo di seguito un’importante sentenza del Consiglio Nazionale Forense (la n°58 del 25 maggio 2018) con la quale viene stabilito che per gli avvocati l’essere genitori potrebbe comportare l’esonero dall’obbligo di formazione continua, ma solo se l’impedimento viene comunicato in anticipo.

Come noto, l’avvocato nell’esercizio della sua funzione è tenuto alla realizzazione dei principi di competenza, corretta prestazione professionale e migliore amministrazione della giustizia, e per farlo è necessario che questo curi la sua formazione per tutto l’arco della carriera.

A tal proposito l’articolo 6 del Regolamento 6/2014 sulla formazione continua emanato dal CNF, stabilisce che:

L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.

Nel II comma poi viene specificato che l’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo (quindi non è necessario l’esercizio della professione).

Prendere parte alle attività di aggiornamento è molto importante, poiché queste - come si legge nell’articolo 2 del suddetto decreto - sono “prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale”.

Tuttavia ci sono dei casi in cui gli avvocati sono esonerati dal rispetto delle regole sull’obbligo di formazione continua, ed è proprio su uno di questi che ha fatto chiarezza la suddetta sentenza del Consiglio Nazionale Forense.

I chiarimenti del CNF

Nel dettaglio, così come previsto dall’articolo 15 del Regolamento nel quale vengono specificati tutti i casi di esonero, viene specificato che sono esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovano in una situazione di impedimento temporaneo, tra le quali figura la “gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”.

In merito all’esonero dall’obbligo di formazione per adempiere ai propri doveri di genitori, il Consiglio Nazionale Forense ha ricordato che l’esenzione va richiesta obbligatoriamente dall’interessato, così che si possa procedere con un controllo preventivo della legittimità della richiesta.

Nel caso di specie il CNF ha respinto il ricorso presentato da un avvocato - divorziato e padre di un bambino di 6 anni - il quale è stato punito con la sanzione disciplinare dell’avvertimento per non aver adempiuto agli obblighi di formazione per il triennio 2011-2013, sollecitandolo poi a provvedere il prima possibile al raggiungimento del numero minimo di crediti richiesti.

L’avvocato si è opposto a questa decisione motivando il mancato adempimento degli obblighi formativi con il “costante aumento del lavoro da coniugarsi con il ruolo di padre divorziato”, appellandosi così al suddetto articolo 15. Il CNF, però, ha definito la questione come infondata, pur riconoscendo l’impedimento ai sensi dell’articolo 15.

Per non perdere l’esenzione l’impedimento va comunicato

La decisione del CNF è motivata dal fatto che - così come espressamente specificato dal Regolamento - è l’interessato a dover richiedere l’esonero dall’obbligo formativo, dimostrando il momentaneo impedimento a causa di:

  • gravidanza;
  • parto;
  • adempimento dei doveri genitoriali (per figli minori).

La richiesta quindi va presentata in anticipo così da non mettere il Consiglio dell’Ordine di fronte al fatto compiuto. Prima di concedere l’autorizzazione, infatti, il CNF deve verificare che la giustificazione fornita dall’interessato rientri tra le fattispecie descritte dal regolamento.

Per maggiori chiarimenti in merito, di seguito trovate sia il testo completo del Regolamento sull’obbligo di formazione per gli avvocati, che quello della recente sentenza con cui il CNF è tornato sull’argomento.

Regolamento 6/2014 sulla formazione continua degli avvocati
Clicca qui per scaricare il testo completo del regolamento che disciplina le norme previste per la formazione obbligatoria degli avvocati.
CNF: sentenza 58/2018
Clicca qui per scaricare il testo della sentenza 58/2018, con la quale il CNF ha ribadito il principio per cui l’impedimento genitoriale ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione va sempre comunicato in anticipo.

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