Avvocati: sì al cumulo contributi ma pensione solo a 68 anni. Le istruzioni della Cassa Forense

Anna Maria D’Andrea

16 Febbraio 2017 - 15:38

Avvocati: arrivano le istruzioni della Cassa Forense sul cumulo dei contributi. Non sarà possibile andare in pensione anticipata; invariato il requisito di vecchiaia a 68 anni.

Avvocati: sì al cumulo contributi ma pensione solo a 68 anni. Le istruzioni della Cassa Forense

Avvocati: cumulo dei contributi ma pensione solo a 68 anni. Le istruzioni della Cassa Forense sul cumulo contributi, così come disposto con la Legge di Bilancio che ha introdotto la possibilità di cumulare i periodi assicurativi versati in diverse gestioni previdenziali lascia invariato il requisito anagrafico previsto dalla Cassa Forense per accedere alla pensione.

Gli avvocati che richiedono il cumulo dei contributi potranno andare in pensione soltanto al perfezionamento del requisito di vecchiaia, ovvero dopo aver compiuto 68 anni d’età. La Cassa Forense stabilisce infatti che non sarà possibile richiedere la pensione di anzianità avvalendosi del cumulo dei contributi e, in buona sostanza, andare in pensione prima di aver perfezionato il requisito anagrafico di 68 anni d’età.

Per gli avvocati che avessero già richiesto la totalizzazione dei contributi sarà possibile, così come disposto con la legge 11/12/2016, n.232 passare al cumulo gratuito. La principale differenza con il cumulo dei contributi sta nel fatto che la totalizzazione comporta il calcolo della pensione esclusivamente con metodo contributivo ma i requisiti di accesso alla pensione sono uguale per tutte le Casse: anche gli avvocati potrebbero andare in pensione di vecchiaia, con 65 anni e 7 mesi e avendo versato 20 anni di contributi, oppure in pensione di anzianità, con 40 anni di contributi versati e senza vincoli di vecchiaia anagrafica.

La Cassa Forense, in merito al cumulo dei contributi esteso anche agli Enti privati, con la circolare n. 1/2017 ha specificato che sulla base del requisito contributivo maturato, sarà possibile beneficiare o del trattamento previdenziale con calcolo retributivo o di quello contributivo.

Di seguito indicazioni per il cumulo dei contributi e per il calcolo della pensione con metodo retributivo o contributivo sulla base della circolare n. 1/2017 della Cassa Forense.

Avvocati: sì al cumulo contributi ma pensione solo a 68 anni. Le istruzioni della Cassa Forense

Per gli avvocati iscritti alla Cassa Forense sarà possibile avvalersi del cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali esclusivamente al perfezionamento del requisito anagrafico di vecchiaia, ovvero dopo aver compiuto 68 anni d’età, così come previsto per la totalizzazione.

Per coloro che avessero già presentato richiesta di pensione con totalizzazione di periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali prima del 31 dicembre 2017 sarà possibile rinunciarvi e richiedere la pensione con cumulo dei contributi. Stesso discorso non vale, però, per coloro che hanno presentato richiesta di ricongiunzione dei contributi.

La Cassa Forense con la circolare n. 1/2017 ricorda che per le specifiche relative al calcolo della pensione con cumulo dei contributi bisognerà attendere la stipula della convenzione con l’Inps, necessaria per stabilire procedure, modalità di pagamento e ripartizione degli oneri previdenziali tra gli Enti interessati. La Cassa Forense ha però stabilito le modalità di calcolo della pensione per i periodi di iscrizione maturati presso l’ente.

Il calcolo della Cassa Forense con cumulo dei contributi sarà:

  • retributivo, per coloro che raggiungono l’anzianità contributiva prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi);
  • contributivo, per coloro che raggiungono anzianità contributiva inferiore a 33 anni nel 2017, 34 nel 2019 e 35 dal 2021.

Il cumulo dei contributi non è l’unico metodo per unificare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali. Infatti, per gli avvocati, è possibile ricorrere anche a totalizzazione e ricongiunzione dei contributi.

Quale conviene e quali sono le differenze tra cumulo, ricongiunzione e totalizzazione? Ecco di seguito alcune specifiche differenze.

Avvocati: cumulo, totalizzazione o ricongiunzione? Le indicazioni per gli iscritti alla Cassa Forense

Il cumulo dei contributi e la totalizzazione sono gratuiti e non comportano costi aggiuntivi in capo all’avvocato che richiede di unificare contributi versati in diverse gestioni previdenziali per il diritto alla pensione

Per quanto riguarda la totalizzazione, abbiamo già specificato che il calcolo della pensione avviene totalmente con metodo contributivo, ovvero esclusivamente tenendo conto dei contributi versati e può portare al diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità.

Con il cumulo dei contributi si ha diritto esclusivamente alla pensione di vecchiaia e il calcolo della pensione per gli avvocati potrà avvenire sia con metodo contributivo che retributivo, per coloro che perfezionano il requisito di contributi previsto, ovvero 33 anni per il 2017.

Ancora diversa la ricongiunzione dei contributi che, a differenza delle prime due possibilità, non è gratuita ma comporta un costo a carico del richiedente, calcolato sulla base della differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato e l’importo dei contributi trasferiti da altre gestioni.

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