Autodichiarazione aiuti di Stato: proroga ufficiale della scadenza

Claudia Cervi

22 Giugno 2022 - 18:30

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A pochi giorni dalla scadenza, l’Agenzia delle Entrate proroga ufficialmente il termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia: tutte le novità.

Autodichiarazione aiuti di Stato: proroga ufficiale della scadenza

A pochi giorni dalla scadenza, che il precedente provvedimento n.143438 del 27 aprile 2022 aveva fissato al 30 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate sposta il termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia.
La proroga della scadenza, anticipata dal decreto Semplificazioni n.73/2022, è ora ufficiale: l’invio della dichiarazione aiuti Covid deve essere fatto entro il 30 novembre 2022.

Proroga aiuti di Stato
Agenzia delle Entrate

Molte le polemiche sollevate da associazioni di categoria e dall’ANC Associazione Nazionale Commercialisti, che già all’indomani della pubblicazione del modello di autodichiarazione da parte dell’Ade chiedeva a gran voce una proroga.
L’ufficialità dello slittamento arriva con il provvedimento n. 233822/2022 pubblicato il 22 giugno dall’Agenzia delle Entrate.

Autodichiarazione aiuti di Stato: chi è obbligato

L’autodichiarazione è un documento che deve essere inviato da tutti gli soggetti economici che hanno ricevuto gli aiuti di Stato previsti dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cioè il decreto Sostegni convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, l’invio di questo modello non è obbligatorio. Tranne nel caso di successiva fruizione di nuovi aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del decreto Sostegni.

Vediamo allora chi è obbligato a inviare la dichiarazione.
Deve presentare l’autodichiarazione aiuti Covid:

  • chi ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • chi ha superato i limiti massimi spettanti e deve restituire gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • chi si è avvalso della possibilità di «allocare» la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.
  • L’autodichiarazione va inviata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ossia dai soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che a causa della pandemia hanno subìto un calo di almeno il 30% del volume d’affari rispetto al 2020.

Cosa cambia con il nuovo provvedimento

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non modifica le istruzioni fornite il 27 aprile 2022, ma concede ai beneficiari degli aiuti di Stato un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’articolo 3 del decreto MEF dell’11 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2022.

In base alle nuove disposizioni, i contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) inviano l’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021).

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