Auto venduta, chi deve pagare il bollo?

Simone Micocci

01/12/2017

28/05/2018 - 16:08

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Il bollo auto va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza; ma cosa succede quando prima della scadenza l’auto viene venduta? Facciamo chiarezza.

Auto venduta, chi deve pagare il bollo?

Quando si vende l’auto il bollo spetta al nuovo o al vecchio proprietario?

Il bollo auto è la tassa automobilistica che il proprietario di un veicolo regolarmente registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) deve pagare alla Regione in cui è residente. Questo tributo si paga annualmente per circolare regolarmente sul territorio nazionale, ma trattandosi di un’imposta di possesso va pagata indipendentemente dall’utilizzo del mezzo.

È il proprietario del veicolo a dover pagare il bollo auto; tuttavia spesso ci si chiede chi è obbligato a pagarlo quando l’auto viene venduta prima della scadenza dell’imposta. In questo caso è il vecchio o il nuovo proprietario a dover pagare? Facciamo chiarezza.

Quando si paga il bollo auto?

Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare le date di pagamento del bollo auto. Nel dettaglio, quando l’auto è stata appena immatricolata il primo bollo auto si paga entro la fine del mese di immatricolazione; qualora questa sia stata effettuata negli ultimi 10 giorni del mese, la scadenza del pagamento è prorogata al termine del mese successivo.

Per il rinnovo del bollo auto, invece, bisogna fare riferimento alla data di scadenza dell’imposta. Infatti il termine del rinnovo coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Ad esempio il bollo in scadenza a luglio 2018 andrà pagato entro il 31 agosto 2018; cosa succede però se prima della scadenza il veicolo viene venduto? È il vecchio o il nuovo proprietario a dover pagare? Ecco la risposta.

Auto venduta: a chi spetta il pagamento del bollo?

Come anticipato, il bollo auto va pagato dal legittimo proprietario del veicolo, indicato dal PRA (o anche nei registri dell’Archivio Nazionale della Motorizzazione).

Quando si vende un’automobile usata e si effettua il passaggio di proprietà al nuovo proprietario si trasferiscono diritti e doveri. Quindi dal momento in cui viene venduto il veicolo - è sufficiente la sottoscrizione di entrambe le parti sull’atto di vendita - il pagamento del bollo spetta al nuovo proprietario.

Bisogna fare una distinzione però tra il bollo auto scaduto e quello non scaduto.

In quest’ultimo caso, quando l’atto di vendita viene sottoscritto entro l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento, è il nuovo proprietario a pagare l’imposta.

Prendiamo come esempio un bollo scaduto il 31 dicembre 2017: qualora l’auto venga venduta entro il 31 gennaio 2018, sarà il nuovo proprietario a prendersi carico dell’imposta.

Se invece il bollo è scaduto da oltre un mese al momento della sottoscrizione dell’atto di vendita, sarà il vecchio proprietario ad essere responsabile del mancato pagamento.

L’acquirente da parte sua deve rinnovare il bollo dal periodo d’imposta successivo all’atto di vendita (quindi entro il 31 gennaio 2019).

Cosa cambia per l’acquisto da concessionaria

Questo vale quando l’auto viene acquistata da un privato, ma se ci si rivolge ad una concessionaria autorizzata ci potrebbero essere dei cambiamenti.

Le concessionarie, infatti, possono richiedere l’esenzione temporanea del bollo fino a quando l’automobile non viene venduta. Il decorso della scadenza, quindi, viene sospeso fino al momento in cui non viene firmato l’atto di vendita.

Prendiamo come esempio un’auto con bollo in scadenza il 31 dicembre 2017 ma ferma in concessionaria da maggio 2017. Se è stata acquistata entro il 30 novembre, significa che la scadenza del bollo è stata sospesa per 6 mesi e quindi spostata a giugno del 2018.

Di conseguenza il nuovo proprietario ha tempo fino al 31 luglio 2018 per pagare l’imposta ed evitare una sanzione.

Sanzioni

A tal proposito ricordiamo che la sanzione per il bollo auto non pagato dipende dai giorni di ritardo. Ecco una tabella con tutti gli importi:

Ritardo nel pagamento Sanzione
Tra il 15° e il 30° giorno successivi alla scadenza 1,5% sulla tassa originaria, più gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo (percentuale annua dello 0,1%)
Tra il 31° e il 90° giorno successivi alla scadenza 1,67% sulla tassa originaria, più gli interessi legali giornalieri
Tra il 91° e il 365° giorno successivi alla scadenza 3,75% più gli interessi legali giornalieri
Oltre un anno 30% sulla tassa originaria, più gli interessi pari all’1% fisso per ogni semestre maturato di ritardo

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