Auto aziendali, più agevolazioni se sono elettriche o ibride. Tutte le novità per le imprese

Nadia Pascale

26 Settembre 2025 - 14:43

Aumentate le agevolazioni fiscali per le auto aziendali a uso promiscuo ibride o elettriche. Le novità e gli adempimenti per le aziende.

Auto aziendali, più agevolazioni se sono elettriche o ibride. Tutte le novità per le imprese

Auto aziendali concesse come fringe benefit, più agevolazioni se sono elettriche o ibride, novità e istruzioni per le imprese.

La Legge di Bilancio 2025 detta nuove norme sulla gestione fiscale dei veicoli aziendali concessi ai lavoratori come fringe benefit. Le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025, ma in via transitoria, per i veicoli ordinati o acquistati dall’azienda prima del 31 dicembre 2024 e concessi ai lavoratori entro il 30 giugno 2025, continuano a trovare applicazione le vecchie regole.

Con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti necessari per applicare le nuove disposizioni.

Ecco le novità per le imprese per la gestione fiscale dei costi delle auto aziendali concesse come fringe benefit a uso promiscuo ai dipendenti.

Fringe benefit auto aziendale: cosa cambia dal 1° luglio 2025

Si ricorda che la concessione dell’auto aziendale come fringe benefit non è una decisione unilaterale dell’azienda, ma deve essere accettata per iscritto come clausola contrattuale dal lavoratore. Questo proprio perché in parte ha natura retributiva e di fatto, con l’entrata in vigore delle nuove norme, risulta conveniente se l’azienda assegna auto ibride o elettriche, mentre è poco conveniente in tutti gli altri casi.

La prima cosa da fare è delimitare l’ambito di applicazione, infatti, per le auto concesse come fringe benefit tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 sono applicate le vecchie regole fino alla scadenza del contratto. In caso di riassegnazione di un veicolo aziendale, tramite la stipula di un nuovo contratto con un soggetto diverso, si applica la disciplina fiscale in vigore alla data della riassegnazione.

Per i veicoli assegnati come fringe benefit successivamente al 1° gennaio 2025 si applicano regole diverse e calibrate in base ai km percorsi e in base all’alimentazione del veicolo.

La prima cosa da dire è che la tassazione è più alta per le auto a benzina e a gasolio (più inquinanti) e più contenuta per le auto ibride ed elettriche.

Se l’auto è a uso esclusivamente aziendale, si tratta di uno strumento di lavoro che non può, quindi, essere assoggettato a tassazione in capo al lavoratore.
Se l’auto viene concessa al lavoratore a uso promiscuo, l’attribuzione ha anche natura retributiva e di conseguenza è necessario determinare la tassazione da applicare.

Auto aziendale in busta paga: tassazione

L’azienda che assegna al dipendente un veicolo a uso promiscuo deve esporre in busta paga il valore retributivo dell’auto e per farlo deve usare le tabelle ACI che individuano il costo chilometrico in base al modello del veicolo assegnato.

Il nuovo articolo 51 , co. 4 lett. a) del TUIR prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente) è soggetto a tassazione. Tale percentuale si riduce al:

  • 20% per i veicoli ibridi-plug in;
  • 10% per i veicoli elettrici.

Le vecchie regole sono:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Le percentuali viste si applicano sul costo per chilometro determinato con le tabelle Aci e per una percorrenza forfettaria di 15.000 chilometri.

Auto aziendale in busta paga, adempimenti dell’impresa

In busta paga, quindi, il datore di lavoro deve calcolare il valore del fringe benefit non tassato e il valore da assoggettare a trattamento retributivo. Il nostro ordinamento prevede però dei limiti alla detassazione in favore dei dipendenti. Tali limiti sono per il triennio 2025-2027 pari a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. La parte eccedente deve essere tassata ai fini Irpef dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta.

Attualmente i datori di lavoro si trovano quindi ad applicare una doppia disciplina, nel limite forfettario dei 15.000 km annui. Se il veicolo è stato concesso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 applica le vecchie regole, dal 1° gennaio, entrano in vigore le nuove regole.
Le vecchie regole si applicano in via transitoria anche ai veicoli ordinati prima del 31 dicembre 2024 e concessi entro il 30 giugno 2025.

Deducibilità dei costi dell’auto aziendale, maggiori vantaggi per ibride ed elettriche

Dal punto di vista delle aziende, i fringe benefit sono deducibili, quindi di fatto non concorrono alla formazione del loro reddito e ciò si traduce in una riduzione di imposta. Con le nuove regole le aziende devono valutare l’opportunità di modificare il parco auto in favore di soluzioni meno inquinanti al fine di non avere un pesante impatto fiscale.

In particolare per l’azienda che acquista il veicolo può avvalersi della deduzione al 70% sia delle spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), sia per quanto riguarda il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio).
Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale di ammortamento viene quindi calcolata sul costo complessivo della vettura.
Si aggiunge per l’azienda la detrazione IVA in caso di assegnazione a uso promiscuo.

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