Se il lavoratore installa optional sull’auto aziendale, il costo può essere detassato come fringe benefit? Ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
I costi per gli optional installati sull’auto aziendale concorrono alla formazione del reddito del lavoratore? Sono tassati o rientrano nei fringe benefit? Qual è il trattamento fiscale dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo ai dipendenti? Queste le domande poste da un’azienda all’Agenzia delle Entrate con Interpello 233 del 9 settembre 2025.
Nel caso esaminato con l’Interpello 233 del 2025 il datore di lavoro intende dare la possibilità ai dipendenti di istallare sui veicoli degli optional, i costi di tali operazioni devono però essere a carico dei dipendenti e trattenuti dalla busta paga. Il datore di lavoro chiede, quindi, se tali costi rientrano nei fringe benefit e possono portare a una riduzione della base imponibile per il lavoratore. Naturalmente da una riduzione della base imponibile deriva anche una minore imposta Irpef a carico del lavoratore.
Ecco il trattamento fiscale dell’auto aziendale concessa al lavoratore in uso promiscuo e la tassazione degli optional installati.
Optional sull’auto aziendale: rientrano nei fringe benefit detassati?
Gli optional installati sull’auto aziendale a uso promiscuo possono ridurre il reddito dei lavoratori che hanno sostenuto le spese?
Il principio generale è quello della onnicomprensività del reddito, cioè tutte le somme percepite da un soggetto concorrono alla formazione del reddito (sono quindi tassate ai fini Irpef), ad esempio: reddito da lavoro dipendente, reddito da lavoro autonomo, reddito da capitale, reddito da terreni.
Vi sono poi dei valori che in determinati limiti non concorrono alla formazione del reddito, base imponibile, e quindi sono esenti da imposte, tra questi vi sono i fringe benefit. L’auto aziendale concorre ai limiti dei fringe benefit per un valore determinato secondo le tabelle ACI.
Nel caso in oggetto il datore di lavoro sottolinea che l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce che il valore del benefit auto aziendale va determinato in via forfetaria sulla base delle tabelle ACI e “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”. Da questa norma, secondo il datore di lavoro, consegue che le spese trattenute al lavoratore dipendente per gli optional installati rientrano nei limiti dei fringe benefit e di conseguenza non concorrono alla determinazione della base imponibile.
Il datore di lavoro osserva, inoltre, che nella predisposizione delle tabelle ACI, il costo chilometrico di esercizio tiene conto del prezzo di listino del veicolo, ma non degli optional. Ne consegue che anche per questo motivo la spesa per gli accessori aggiuntivi deve essere considerata rientrante nei limiti dei fringe benefit.
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Agenzia delle Entrate: gli optional sono tassati
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 233 del 2025 richiama il principio di onnicomprensività del reddito e sottolinea che le somma versate per gli optional non sono riconducibili al godimento del veicolo in sé, ma costituiscono spese per beni ulteriori.
Non possono, quindi, ridurre il valore imponibile dei fringe benefit. Le trattenute operate sulla busta paga per lo scorporo dei costi degli optional devono essere considerate spese personali del dipendente e comunque sottoposte a tassazione.
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