Quando si trasferisce denaro a cosa bisogna fare attenzione? In quali casi si rischia di essere segnalati con conseguente controllo da parte del Fisco? Vediamo cosa prevede la normativa.
Anche se non ci sono limiti stabiliti dalla legge per le movimentazioni di soldi, bisogna fare molta attenzione al trasferimento di denaro perché se si supera un importo limite la movimentazione viene segnalata. Anche se non si corrono rischi diretti con il Fisco, infatti, la segnalazione arriva all’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca di Italia che, poi, potrebbe girare l’informazione a Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
Sia ben chiaro, il cittadino non ha limiti di prelevamento del proprio denaro e può decidere di gestire i propri soldi come meglio crede: la banca non impedirà mai il prelievo, anche se la somma supera i limiti in questione, ma essere oggetto di una segnalazione potrebbe esporre a un’attenzione maggiore da parte del Fisco sulle movimentazioni bancarie e questo, in seguito, potrebbe portare a un accertamento fiscale se emergono delle anomalie o delle incongruenze.
Partiamo con il dire che i prelievi di denaro sono del tutto leciti (indipendentemente dall’importo) e non hanno conseguenze fiscali. A intervenire, quando si supera un determinato limite, è la normativa antiriciclaggio.
Da sottolineare che un cittadino può decidere tranquillamente di prelevare tutto il denaro che ha sul proprio conto corrente senza che la banca possa impedirglielo e senza che intervengano delle conseguenze dal punto di vista fiscale. L’impiegato della banca che è allo sportello, però, è tenuto a segnalare all’UIF qualsiasi operazione che sembri sospetta o qualora i prelievi effettuati superino il limite mensile di 10.000 euro.
Attenzione ai trasferimenti di denaro
L’UIF non dispone di strumenti propri per verificare i trasferimenti di denaro e per intervenire su operazioni sospette o su prelievi che superano un determinato importo, deve essere allertato dalla banca o dall’ufficio postale. Gli istituti di credito devono inviare una segnalazione all’UIF con cadenza periodica che contenga tutte le operazioni che sembrano a rischio o che superano il limite sopra indicato.
Quello che bisogna tenere presente, però, è che la stessa segnalazione che dalle banche arriva all’UIF arriva anche all’Agenzia delle Entrate per andare a confluire nell’anagrafe dei conti correnti che l’Ade detiene. Una volta ricevuta la segnalazione l’Agenzia delle Entrate incrocia i dati presenti nelle diverse banche dati per valutare se per quello specifico contribuente è necessario un accertamento fiscale.
A questo punto è bene precisare che l’Agenzia delle Entrate non può effettuare alcun controllo sul prelievo che il privato cittadino effettua sul proprio conto corrente, ma la segnalazione all’UIF che l’Agenzia riceve può sicuramente allertare anche quest’ultima a tenere d’occhio il contribuente e i suoi redditi.
I controlli fiscali, infatti, non riguardano i prelievi, ma solo i versamenti. Lo stesso articolo 32 del TUIR, infatti, prevede che qualsiasi somma in entrata sul conto corrente possa essere considerata come “reddito” (salvo prova contraria), ma non può agire sui prelievi del contribuente che è libero di utilizzare i propri soldi come vuole.
Il limite nel trasferimento del denaro
Se nell’arco di un mese solare un cittadino preleva, trasferisce, effettua un bonifico a terzi, somme di denaro pari o superiori a 10.000 euro, c’è una segnalazione all’UIF. Come avviene la segnalazione? L’impiegato bancario che esegue l’operazione deve effettuare una registrazione ed entro un determinato lasso di tempo inviare una segnalazione all’UIF che ha lo scopo di contrastare il riciclaggio del denaro sporco
Attenzione, però. Non serve che vi sia un prelievo di 10.000 euro tutti insieme. L’importo limite può essere raggiunto anche sommando più operazioni nel mese, se il risultato arriva a 10.000 euro o più (anche per 20 prelievi da 500 euro o per 5 da 2.000 euro) scatta la segnalazione.
Quando ci sono prelievi importanti nel corso del mese (o un solo prelievo che raggiunga il limite) il correntista è invitato dalla banca a compilare un modulo per autocertificare come si utilizzerà il denaro in questione.
Controlli sul conto corrente, un duplice scopo
I controlli che vengono effettuati sui conti correnti hanno un duplice scopo:
- da una parte segnalazioni per importi che superano i 10.000 euro per contrastare il riciclaggio;
- dall’altra c’è l’accertamento diretto dell’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale.
Da tenere presente che anche se si va in banca o all’ufficio postale per richiedere un assegno circolare (che attinge dal conto corrente) con importo pari o superiore a 10.000 euro scatta la cosiddetta «norma antiriciclaggio» e al cittadino è richiesto di compilare il modulo che serve a determinare il profilo di rischio del cliente, a raccogliere informazioni in maniera molto veloce e a effettuare tutti gli adempimenti antiriciclaggio.
Non solo prelievi e trasferimento superiore a una certa soglia
Da sottolineare che la segnalazione all’UIF non scatta solo quando si supera il limite mensile sopra citato. La banca, come l’ufficio postale d’altronde, è tenuta a segnalare tutte quelle operazioni che sono ritenute sospette.
L’articolo 3 del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 prevede che siano segnalate all’UIF tutte le operazioni sospette, ovvero quelle per le quali
«sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa»
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Il sospetto, quindi, non nasce solo quando l’operazione supera il limite previsto, ma tutte le volte che si basi su una valutazione oggettiva da parte del funzionario di banca. Quest’ultimo deve valutare anche la capacità economica del soggetto e l’attività svolta.
Il decreto già citato contiene modelli e schemi che rappresentano comportamenti anomali così come gli indicatori di anomalie. Al comma 1 dell’articolo 35 si chiarisce che
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
La UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette.
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