Art bonus: sulle somme versate in eccesso non è prevista nessuna agevolazione, lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 103 del 7 dicembre 2018, per gli importi eccedenti si ha diritto alla deducibilità integrale prevista dal TUIR.
Art bonus: non si ha diritto all’agevolazione sulle somme versate in eccesso per un progetto. Il finanziamento eccedente dovrà essere destinato ad eventuali altri interventi ma non concorrerà alla determinazione del credito d’imposta.
I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 103 del 7 dicembre 2018.
La società interpellante ha fruito dell’agevolazione prevista dall’art bonus per finanziare un intervento di restauro di un’opera d’arte e ha domandato alle Entrate la possibilità di utilizzare il credito d’imposta sulle somme versate in eccesso per il finanziamento di un secondo progetto.
Ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il TUIR non prevede il “trasferimento” dell’agevolazione prevista dall’art bonus da un progetto a un altro per le somme eccedenti del primo, queste infatti non possono concorrere alla determinazione del credito d’imposta.
Art bonus: niente agevolazione sulle somme versate in eccesso
Con la risposta n. 103 del 7 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’art bonus e al finanziamento in “eccesso” per un progetto di restauro di un’opera d’arte.
Le somme versate in eccesso non possono concorrere alla determinazione dell’art bonus per un secondo progetto dal momento che l’art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR prevede che l’importo eccedente erogato a titolo di liberalità è destinato allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti beneficiari e alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che non è prevista la restituzione delle somme dal momento che esse sono state acquisite definitivamente dal beneficiario.
Art bonus: le somme eccedenti sono soggette alla deduzione integrale
Le somme versate in eccesso per il finanziamento di un progetto artistico non possono beneficiare dell’art bonus per finanziare un ulteriore intervento successivo.
Tuttavia, l’art. 100, comma 2, lettera m), del TUIR stabilisce che gli importi diritto alla deducibilità del loro intero ammontare e inoltre concorrono unitamente alle altre erogazioni effettuate in un anno, alla determinazione del limite massimo stabilito dal Mibac, nel caso in cui venga superato i beneficiari dovranno restituire al Fisco il 37% della differenza.
L’Agenzia delle Entrate ricorda poi che le somme eccedenti non possono essere restituite dal momento che la convenzione stipulata con la Sovraintendenza stabilisce per il beneficiario l’obbligo di “impiegare completamente le risorse finanziarie donate”.
Inoltre nei casi come quello in oggetto in cui dovessero presentarsi “dei residui fondi derivanti dall’espletamento della gara”, il relativo importo dovrà essere utilizzato per ulteriori interventi che saranno concordati tra le parti.
Infine quindi l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la società non potrà usufruire dell’art bonus sulle somme eccedenti, in quanto esse sono state acquisite a titolo definitivo dal beneficiario, dunque tali importi sono soggetti alla deduzione integrale prevista dal TUIR.
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