Questo proprietario di casa può pretendere il pagamento soltanto da un’inquilina ed è importante ricordare perché.
Se gli inquilini non pagano l’affitto possono essere cacciati, ma a prescindere dallo sfratto saranno chiamati a saldare il proprio debito verso il locatore. Il canone deve essere pagato per tutto il tempo che l’appartamento è stato occupato, ma non necessariamente da tutte le persone che vi hanno abitato. Conoscere le regole principali del caso è fondamentale per padroni di casa e affittuari, altrimenti si rischia di trovarsi in situazioni spiacevoli. Una recente vicenda ce lo ricorda perfettamente, anche visto il clamore suscitato.
Il marito viveva in casa, ma non deve pagare l’affitto
Questa causa civile si è svolta in Svezia, ma il tema è comune e si trovano storie simili pressoché ovunque, chiaramente con esiti leggermente diversi a seconda dell’ordinamento vigente. In sintesi, marito e moglie hanno smesso di pagare il canone d’affitto per svariati mesi prima di trasferirsi altrove. Il locatore ha cercato di riscuotere il debito intimando l’adempimento alla moglie, intestataria del contratto d’affitto, senza successo.
Ha quindi provato a chiedere il pagamento al marito, il quale ha negato ogni responsabilità in merito. La lite è quindi finita in tribunale, dove il proprietario di casa ha provato a ottenere il saldo del debito da parte dell’inquilino (presumibilmente perché in possesso di redditi e beni aggredibili), ma nemmeno così ha avuto ciò che auspicava. Sostenendo che fosse l’uomo ad aver pagato la maggior parte delle rate del canone saldate in precedenza, sebbene non riuscendo a provarlo, che il vincolo matrimoniale implicasse un obbligo condiviso e che l’uomo aveva comunque vissuto nell’appartamento, l’ex locatore della coppia ha difeso con forza le proprie pretese.
Tuttavia, nulla è servito e il debito relativo ai canoni insoluti dovrà essere preteso esclusivamente dalla moglie, in qualità di unica intestataria del contratto di locazione. Di fatto, anche in Italia sarebbe probabile un esito simile, anche se gli episodi di questo genere sono sempre meno.
Come funziona in Italia
Il contratto di affitto vincola esclusivamente le sue parti, in altre parole chi ha firmato. Il canone di locazione deve quindi essere pagato dall’affittuario, l’unico a rispondere di eventuali inadempimenti, così come la manutenzione dell’immobile deve essere richiesta al proprietario e non al suo coniuge. Il parallelismo con il padrone di casa aiuta a comprendere meglio le dinamiche del contratto di affitto, visto che nessuno penserebbe di chiedere alla moglie del padrone di casa di pagare per la sostituzione degli infissi perché beneficia delle rendite del canone.
Come anticipato, comunque, la vicenda svedese porta un esempio oggi poco frequente in Italia. I proprietari di casa tendono a richiedere specifiche garanzie dall’inquilino, compresi redditi e fideiussori. Difficilmente una persona priva di redditi, beni e quant’altro riesce a ottenere un contratto di locazione, a meno che un’altra garantisca per il suo adempimento. Ecco, il garante, senza nemmeno vivere in casa, è chiamato a corrispondere il canone in caso di inadempimento dell’affittuario.
In una situazione i del genere capita effettivamente che l’obbligo della moglie si estende anche al marito (o viceversa), ma non dipende dal legame matrimoniale, che invece potrebbe estendere le conseguenze del debito in caso di comunione dei beni, senza comunque consentire al locatore di pretendere il pagamento dal non intestatario. Un’ipotesi specifica riguardante le coppie sposate è quella dello scioglimento del matrimonio, poiché in fase di separazione e divorzio potrebbero cambiare gli obblighi delle parti rispetto al mantenimento e al pagamento dell’affitto.
Il proprietario non può comunque chiedere l’adempimento all’ex coniuge che non è intestatario del contratto né garante, quindi senza un cambiamento in questo senso la modifica rileva limitatamente ai rapporti tra le parti. Un esempio più calzante nel Belpaese è quello dei coinquilini che non hanno rapporti di parentela. In questo caso, è buona regola un contratto di locazione con più affittuari registrati, che permette al padrone di casa di pretendere l’adempimento da ognuno (visto che c’è una responsabilità solidale) e allo stesso tempo garantisce loro la possibilità di pretendere il rimborso per le quote altrui pagate.
Anche qui, però, se il contratto contempla un solo intestatario il proprietario di casa potrà rivalersi soltanto sullo stesso. Il mancato pagamento degli altri coinquilini rimane impunito e l’intestatario non ha modo di pretendere il rimborso della quota pattuita.
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