Anatocismo: le ultime sentenze in materia

Francesca Nunziati

12 Luglio 2022 - 17:10

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L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Vediamo la copiosa giurisprudenza che si è succeduta negli anni.

Anatocismo: le ultime sentenze in materia

Il Codice Civile disciplina l’istituto dell’anatocismo all’art. 1283 stabilendo che: «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

Dalla lettura della norma emergono precisi limiti all’anatocismo, al fine di tutelare il debitore dall’usura (art. 644 c.p.). Gli interessi infatti possono produrre altri interessi solo se sono già decorsi sei mesi da quando l’obbligazione è insorta e sono esigibili solo in seguito a specifica domanda giudiziale, o in virtù di un accordo successivo alla loro scadenza.

Il giudice pertanto può condannare al pagamento degli interessi maturati su altri interessi solo se quelli principali erano già scaduti alla data di presentazione della domanda giudiziale.

Ma vediamo le sentenze che negli anni si sono succedute sull’argomento.

La giurisprudenza meno recente

Nel 1999 due sentenze di legittimità (la Cassazione n. 3096/99 e la Cassazione n. 2374/99) negano il carattere normativo degli usi bancari, riconoscendone la natura puramente negoziale.

Nello stesso anno, il legislatore, modificando il Testo Unico Bancario, introduce criteri di calcolo periodico degli interessi sugli interessi e, attraverso una sanatoria, salva le clausole trimestrali che prevedono la capitalizzazione degli interessi bancari.

La Corte Costituzionale però, con sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425, dichiara l’illegittimità dell’art 25 comma 3, dlgs n. 342/99 che ha introdotto la sanatoria delle clausole anatocistiche dei contratti bancari stipulati anteriormente al 22 aprile 2000.

A queste novità, segue un dibattito acceso che coinvolge diverse corti di merito, ancora confuse sui limiti di praticabilità dell’anatocismo bancario. Con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, le Sezioni Unite confermano la nullità delle clausole anatocistiche stipulate prima del dlgs n. 342/99, perché non rispondono ad alcuna norma, ma a un mero uso negoziale delle banche.

In pieno dibattito l’importante sentenza n. 24418 della Cassazione Civile, sez. Unite, del 2 dicembre 2010, afferma l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, riconoscendo ai correntisti il diritto di chiedere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente sul conto corrente e derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Cassazione Civile, sez. Unite, 02 dicembre 2010, n. 24418
Copia sentenza n. 24418/2010

Dopo le Sezioni Unite viene emanato il dl 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito con legge 26.2.2011 n. 10) che, in totale contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte e attraverso una tecnica sanatoria, reintroduce una norma d’interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c., stabilendo che la prescrizione dei diritti nascenti dalle annotazioni in conto inizia a decorrere dal giorno stesso dell’annotazione.

Il decreto, annullando un decennio di pronunce giurisprudenziali, reintroduce il vecchio regime dell’anatocismo bancario stabilendo che: «in ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Questa norma «salva banche» viene però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 5 aprile 2012 n. 78, perché facendo retroagire la disciplina in essa prevista, non rispetta i principi generali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di ragionevolezza.

L’illegittimità della delibera Cicr del 2000

Con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3861, stante la declaratoria d’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 25 del dlgs 4 agosto 1999 n. 342 pronunciata dalla Corte Costituzionale n. 425/2000, alle clausole produttive di interessi anatocistici inserite in contratti anteriori alla delibera del Cicr del 09 febbraio 2000, alla cui entrata in vigore il medesimo articolo ne limitava l’efficacia, con successivo obbligo di adeguamento secondo le modalità ivi previste, deve ritenersi escluso il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’art. 7, comma 2, della medesima delibera.

Tale norma, infatti, nel prevedere la possibilità per le banche di adeguare in via unilaterale le nuove clausole che non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, non può dirsi applicabile con riferimento alle suddette clausole anatocistiche, posto che il correntista, grazie alla predetta declaratoria d’illegittimità costituzionale, ha diritto alla totale esclusione dell’anatocismo sugli interessi a suo debito, con la conseguenza che tali nuove condizioni saranno da qualificare peggiorative rispetto alle precedenti.

Non essendo, pertanto, consentito l’adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo, espresso accordo delle parti, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 citato, avrebbe potuto introdurre nel contratto una clausola anatocistica (nel rispetto, ovviamente, dei limiti di legge).

La Sentenza n. 9140 del 19/05/2020

La Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 pronunciata dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha tuttavia riscritto i termini della vicenda stabilendo l’illegittimità dell’anatocismo bancario nonostante l’adeguamento alla delibera Cicr 2000 in Gazzetta Ufficiale.

In altri termini, essa scardina i principi sopra esposti, abbattendo lo scudo sino a quel momento largamente utilizzato.

In particolare, la Corte di Cassazione con la Sentenza 9140/20 ha evidenziato come la delibera Cicr 2000 fosse stata emanata in un contesto normativo che è rapidamente mutato.

Dopo infatti meno di tre mesi, nell’aprile 2000, era intervenuta la Corte Costituzionale, che con la Sentenza costituzionale n. 425/2000 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 dlgs 342/99 nella parte in cui validava la piena legittimità delle clausole anatocistiche per violazione dell’art. 77 della Carta Costituzionale.

Ed è questa la ragione per la quale il meccanismo di legittimazione automatica delle clausole anatocistiche previsto dalla delibera Cicr 2000, sostiene la Corte di Cassazione, non può più operare. Le clausole divenute nulle sono inoperanti e l’intervento del Cicr non può dare loro linfa vitale.

In tale contesto, la Suprema Corte perviene alla conclusione per cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a legittimare l’anatocismo bancario, ma è invece necessaria un’apposita pattuizione. Nonostante la Delibera Cicr 2000 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’illegittimità dell’anatocismo permane fintanto che le parti non abbiano disciplinato la questione con un nuovo contratto.

La Sentenza della Corte di Cassazione 9140/2020 conferisce un nuovo impulso alle controversie in materia di anatocismo bancario. La pronuncia riguarda tutto il contenzioso bancario, sia quello a venire, che quello in essere.

Tutte le controversie nell’ambito delle quali è stata svolta o verrà svolta una Ctu che considera legittima la capitalizzazione trimestrale, sul presupposto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento alla delibera Cicr 2000, devono essere riviste.

Inoltre, la I sezione Civile ci insegna, con la Sentenza 9140, che tutti i singoli aspetti contrattuali e contabili devono essere esaminati nel dettaglio poiché ciascun rapporto bancario ha la propria specificità.

Pertanto, un approccio che prescinda di dettagli e che offra valutazioni in termini generali di un rapporto bancario può condurre a errori, anche significativi.

L’Ordinanza n. 4321/2022 della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 4321/2022, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in merito a una vicenda rientrante nell’ambito applicativo dell’anatocismo.

Nello specifico, la vicenda vede protagonista un correntista che ha presentato ricorso avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti della banca, contestando la violazione dell’art. 6 delib. Cicr del 9 febbraio 2000, negando come il contratto di conto corrente da lui sottoscritto presentasse clausole che imponessero la pari periodicità tra la capitalizzazione e gli interessi attivi e passivi.

Ordinanza Cassazione 4321/2022
Ordinanza Cassazione 4321/2022

I giudici di Piazza Cavour hanno accolto la pretesa attorea, censurando la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui aveva ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi debitori, non rilevando a tal fine il fatto che il tasso nominale coincidesse con quello effettivo.

Sempre per rimanere in argomento, una recentissima ordinanza del giudice Dott. Stefano Marzo del Tribunale di Brindisi ha prodotto una corretta e primissima applicazione dei principi rassegnati dal recentissimo arresto di Cass. n. 4321/2022 in tema di anatocismo nei rapporti di c/c post delibera Cicr del 9/2/2000, laddove il Tan e il Tae del c.d. tasso creditore coincidono o sono pressoché identici.

Pertanto, il Ctu dovrà effettuare un nuovo conteggio eliminando del tutto il praticato anatocismo in base al quesito che è stato sottoposto e richiamato dal giudice nella propria ordinanza.

Ordinanza Tribunale Brindisi
Ordinanza Tribunale Brindisi 2022

La sentenza n. 4078/2022 della Cassazione Civile

Nell’ipotesi della conclusione di mutui fondiari, si configura – per effetto della previsione di cui all’art. 14 del dpr 21 gennaio 1976, n. 7 – una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall’art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento.

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

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