Anatocismo bancario: cosa si intende e come funziona

Francesca Nunziati

11 Luglio 2022 - 18:29

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L’anatocismo è il calcolo degli interessi su quelli già maturati. La cosiddetta «capitalizzazione composta» con crescita esponenziale del debito. Analizziamolo qui.

Anatocismo bancario: cosa si intende e come funziona

Il termine anatocismo deriva dal greco anà (di nuovo) e tokòs (interesse) e rappresenta il calcolo degli interessi maturati su quelli legati a un debito, a un capitale, o comunque a una somma di denaro.

In parole semplici si tratta del cosiddetto calcolo degli interessi su quelli passivi che per il debitore implica il pagamento non solo del capitale o del debito contratto (un mutuo o un finanziamento ad esempio) e degli interessi precedentemente concordati, ma anche ulteriori interessi calcolati su quelli già scaduti e computati comportando quindi una crescita del debito esponenziale, specie se in presenza di elevati tassi d’interesse che verranno definiti composti.

In Italia l’anatocismo e l’interesse anatocistico sono regolamentati dall’art. 1283 del codice civile che ne disciplina e sancisce i termini e le condizioni di applicazione.

In sostanza, gli interessi già maturati si trasformano in un vero e proprio capitale (interessi capitalizzati) a cui vengono a sua volta applicati interessi supplementari. Per questo motivo di parla dunque di interesse composto.

Ma vediamo insieme la storia di questo calcolo e la legittimità o meno della sua applicazione.

Tra legislazione e giurisprudenza

Fino al 19 maggio 2020 la principale difesa delle banche nelle cause di anatocismo bancario era costituita dalla pubblicazione dell’adeguamento alla delibera CICR nella Gazzetta Ufficiale al 30/06/2000.

Si tratta di una delibera nata dall’esigenza di regolamentare il fenomeno anatocistico, proponendosi quasi come una vera e propria sanatoria di una prassi, la produzione di interessi sugli interessi, contraria alla legge.

Nel 1999 il legislatore ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario, mediante l’art. 25 D.lgs. 342/99, conferendo al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il potere di disciplinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria.

Il 9 febbraio 2000 il CICR è infine intervenuto emanando una delibera entrata in vigore il 30/06/2000, con la quale sono state dichiarate valide ed efficaci le clausole di capitalizzazione sino ad allora vigenti.

Insomma, la delibera CICR ha legittimato l’anatocismo in deroga all’art. 1283 c.c. a condizione che fossero capitalizzati con la medesima periodicità anche gli interessi a credito del correntista. Inoltre, affinché l’illegittima pratica dell’anatocismo bancario rientrasse nei parametri di legge, sarebbe stato necessario offrire comunicazione ai correntisti circa l’adeguamento di ciascun istituto di credito alla delibera ed a tal riguardo l’art. 7 della Delibera prevedeva che tale comunicazione potesse essere effettuata in Gazzetta Ufficiale, e potesse ritenersi pienamente operante nei casi in cui le nuove condizioni non comportassero un peggioramento per la clientela.

Al contrario, laddove invece le nuove condizioni fossero state peggiorative, sarebbe stata necessaria l’approvazione da parte del cliente.

Decisione Cicr 9 febbraio 2000
Decisione del CICR 2000

Nella prassi dei Tribunali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha cominciato ad acquisire grande valore per la difesa degli istituti di credito. Essa è diventata una sorta di scudo nelle controversie per anatocismo per giustificare l’illegittimo addebito di interessi anatocistici.

Tuttavia, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sull’adeguamento alla delibera CICR 2000 è stata utilizzata nei Tribunali in maniera del tutto indiscriminata, comportando il passaggio in secondo piano della necessità che le condizioni peggiorative fossero approvate dalla clientela.

Per ritenere l’anatocismo bancario legittimo, in molte controversie ci si è infatti limitati a verificare che agli atti di causa fosse presente l’estratto della Gazzetta Ufficiale omettendo il controllo sulla necessità di approvazione da parte del cliente delle condizioni peggiorative.

Tutto ciò ha portato alla diffusione dell’errata idea secondo cui l’anatocismo successivo al 2000 non potesse essere contestato e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale effettuata da parte degli istituti di credito fosse sufficiente a rendere legittimo quello che secondo l’art. 1283 del Codice Civile era invece vietato.

La Sentenza n. 9140 del 19/05/2020

La Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 pronunciata dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha tuttavia riscritto i termini della vicenda stabilendo l’illegittimità dell’anatocismo bancario nonostante l’adeguamento alla delibera CICR 2000 in Gazzetta Ufficiale.

In altri termini, essa scardina i principi sopra esposti, abbattendo lo scudo sino a quel momento largamente utilizzato. In particolare, la Corte di Cassazione con la Sentenza 9140/20 ha evidenziato come la delibera CICR 2000 fosse stata emanata in un contesto normativo che è rapidamente mutato.

Dopo infatti meno di tre mesi, nell’aprile 2000, era intervenuta la Corte Costituzionale, che con la Sentenza costituzionale n. 425/2000 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 D.lgs. 342/99 nella parte in cui validava la piena legittimità delle clausole anatocistiche per violazione dell’art. 77 della Carta Costituzionale.

Ed è questa la ragione per la quale il meccanismo di legittimazione automatica delle clausole anatocistiche previsto dalla delibera CICR 2000, sostiene la Corte di Cassazione, non può più operare. Le clausole divenute nulle sono inoperanti e l’intervento del CICR non può dare loro linfa vitale.

In tale contesto, la Suprema Corte perviene alla conclusione per cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a legittimare l’anatocismo bancario, ma è invece necessaria un’apposita pattuizione. Nonostante la Delibera CICR 2000 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’illegittimità dell’anatocismo permane fintanto che le parti non abbiano disciplinato la questione con un nuovo contratto.

Il contratto di conto corrente bancario

Il contratto di conto corrente bancario è il campo privilegiato di applicazione dell’anatocismo. Si tratta in pratica di un accordo in cui la banca si impegna a svolgere, nell’interesse del correntista, un servizio di contabilità e di cassa a cui fanno seguito una pluralità di operazioni.

Il vantaggio di tale contratto è l’annotazione nel conto corrente di tutte le operazioni di dare e di avere del correntista, il quale può disporre in qualsivoglia momento delle somme risultanti a suo credo, dovendo la banca assicurare invece il c.d. Saldo disponibile.

Per tutte queste operazioni bancarie, la produzione di interessi è sottoposta a nuove regole ben precise, entrata in vigore nel 2016: infatti, successivamente alla legge di stabilità 2014 è poi intervenuto in maniera ancora più specifica il d.l. n. 18/2016.

Con questo il legislatore ha rivisto l’articolo 120 del t.u.b. precisando come il divieto di capitalizzazione degli interessi si applica solo agli interessi debitori ad eccezione di quelli di mora. Precisa inoltre che tali interessi sono calcolati solo sul capitale. Ha introdotto inoltre due condizioni per gli interessi sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e sugli sconfinamenti in assenza di affidamento od oltre il limite del fido.

Tale condizioni prevedono che:

  • Si conteggino gli interessi al 31 dicembre e diventino esigibili il 31 marzo dell’anno successivo al quale sono maturati. Nel caso in cui il rapporto venga chiuso definitivamente gli interessi sono esigibili immediatamente;
  • È prevista la possibilità di autorizzare l’addebito su conto corrente degli interessi esigibili la cui somma addebitata è considerata quota capitale. L’autorizzazione può essere sempre revocata prima dell’avvenuto addebito

Ma non è stato sempre così: con l’introduzione nell’articolo 120 del t.u.b. del secondo comma, il decreto legislativo 342/99 ha attribuito al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (il suddetto CICR) il compito di stabilire con delibera le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell’esercizio di attività bancaria.

Il medesimo decreto legislativo stabiliva inoltre che le clausole anatocistiche inserite allora nei contratti bancari avevano validità fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR e successivamente dovevano essere adeguate a questa pena l’inefficacia.

Tale norma tuttavia è stata sottoposta al vaglio della corte costituzionale che ne dichiarava l’incostituzionalità. La versione dell’articolo 120 del t.u.b. dunque ammetteva la pratica dell’anatocismo bancario con riferimento ai contratti bancari stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 342/99.

Successivamente tuttavia l’anatocismo bancario è stato vietato in assoluto ad opera della legge di stabilità del 2014 seguita dal citato D.l. 18 del 2016.

La Sentenza della Corte di Cassazione 9140/2020 conferisce un nuovo impulso alle controversie in materia di anatocismo bancario. Tutte le controversie nell’ambito delle quali è stata svolta o verrà svolta una CTU.

Quindi chi considera legittima la capitalizzazione trimestrale sul presupposto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento alla Delibera CICR 2000 devono rivedere le loro argomentazioni.

Inoltre, la Sentenza 9140 insegna come tutti i singoli aspetti contrattuali e contabili debbano essere esaminati nel dettaglio dal momento che ciascun rapporto bancario possiede una propria specificità. Ergo, un approccio che prescinda di dettagli e che offra valutazioni in termini generali di un rapporto bancario può condurre ad errori anche significativi.

Alla sentenza della Cassazione del 2020 segue quella sempre della Suprema Corte, Sezione Prima Civile, 21 giugno 2021 n. 17634
Con la recentissima sentenza in commento , la Cassazione torna sui temi più «sentiti» del contenzioso bancario e si allinea al percorso argomentativo già proposto in altre pronunce in materia, confermando l’essenzialità di una nuova pattuizione per rendere legittima la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Per quanto concerne i rapporti «ante 2000», la giurisprudenza - sin dalle «storiche» pronunce della Corte di Cassazione n. 2374 e n. 3096 del 1999 - ha ritenuto nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca, atteso che detta clausola integra una prassi illecita di anatocismo espressamente vietato dall’art. 1283 c.c.

Il principio è stato poi ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno confermato la contrarietà a legge e la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi (una tra tutte la Cassazione Civile, SS.UU. sezioni unite,, 2 dicembre 2010, n. 24418; 4 novembre 2004, n. 21095).

Sul punto, si rivelano talvolta inutili le difese degli Istituti di credito che - anche a fronte di una giurisprudenza ormai davvero granitica - continuano a sostenere la legittimità delle operazioni di capitalizzazione, perfino nei casi (molto frequenti) in cui si riscontri una diversa periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori (normalmente trimestrale) e per quella degli interessi creditori (semestrale o, ancor più spesso, annuale).

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