Affidamento congiunto, la guida su giorni, diritti e doveri dei genitori

Ilena D’Errico

7 Ottobre 2023 - 22:24

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Ecco come funziona l’affidamento congiunto dei figli, quali sono i diritti e i doveri dei genitori e una guida sui giorni di collocazione e visita.

Affidamento congiunto, la guida su giorni, diritti e doveri dei genitori

L’affidamento congiunto dei figli prevede un’equa distribuzione di diritti e doveri su entrambi i genitori, anche in riferimento alla condivisione delle decisioni più importanti che riguardano la prole e all’assolvimento della funzione educativa.

Questo tipo di affidamento, spesso chiamato anche affidamento condiviso, è ormai la regola. La legge, e di conseguenza la giurisprudenza, pone infatti l’accento sul diritto dei figli alla bigenitorialità. Seppur innegabili i diritti dei genitori, i diritti dei minori e comunque dei figli assumono di fatto una meritevole tutela prioritaria.

Di conseguenza, dato che i figli hanno diritto a rapporti stabili con entrambi i genitori e a ricevere da entrambi il supporto materiale e morale, si applica per lo più l’affidamento congiunto. Al contrario, l’affidamento esclusivo – e ancor di più quello super esclusivo - è riservato ai casi più particolari, laddove l’eccessivo rapporto con uno dei genitori può essere anziché un beneficio un pregiudizio per i figli.

Ciononostante, la tendenza a collocare i minori prevalentemente presso un genitore con conseguenti diritti di vista dell’altro crea non poche incomprensioni. I diritti e doveri del non collocatario potrebbero infatti apparire come compressi, quando in realtà dovrebbero essere del tutto analoghi all’altro. Ecco, quindi, una guida sull’affidamento congiunto e sui diritti e doveri i che ne conseguono per i genitori, soprattutto riguardo ai giorni di visita.

Affidamento congiunto, diritti e doveri dei genitori

L’affidamento congiunto prevede che su entrambi i genitori ricadano i medesimi diritti e doveri nei confronti dei figli, nella stessa identica porzione. In effetti, l’affidamento congiunto è la regola per i genitori, ma non viene mai denominato in questo modo finché la coppia non si separa o non si rivolge al tribunale se non sposata.

L’affidamento congiunto vige tra i genitori a prescindere dal legame fra loro (di matrimonio, di separazione, di divorzio, di convivenza) fintanto che non è modificato dal giudice e solo per circostanze meritevoli, così come stabilito dalla legge n. 54/2006.

Come già detto, questo tipo di affidamento prevede che entrambi i genitori condividano eguali diritti e doveri, anche se vengono assolti in maniera e tempi differenti. Per questo, i genitori con affidamento congiunto devono prendere insieme le scelte più importanti sulla vita dei figli, contribuire alla loro educazione e fornire assistenza materiale e morale.

Il collocamento dei figli con l’affidamento condiviso

L’affidamento precisa la misura in cui sono ripartite le responsabilità genitoriali, mentre il collocamento riguarda semplicemente il luogo in cui i figli vivranno stabilmente dopo la cessazione della convivenza dei genitori.

Nel caso dell’affidamento condiviso, il collocamento dei figli (sostanzialmente la loro residenza) è stabilito esclusivamente in base agli interessi del minore, tra cui la stabilità riguardante anche i legami affettivi e la frequentazione della scuola. Così, viene preferito per il collocamento il genitore che abita nella casa in cui hanno sempre vissuto i figli, vicina alle scuole e ai nonni, per esempio.

Questo vale quando viene scelta una forma di collocamento prevalente, che garantisce maggiore equilibrio e abitudine, senza ledere i diritti del genitore non collocatario. È comunque possibile anche il collocamento paritario o alternato, in cui i figli alternano periodi presso entrambi i genitori (o si alternano questi ultimi nella casa dove vivono i figli). La residenza alternata è applicata più raramente, soltanto quando sussistono le condizioni per evitare disagi ai figli (ad esempio quando i genitori vivono vicini e non ci sono particolari esigenze di tempo lavorative).

I giorni di visita nell’affidamento congiunto

Proprio il collocamento prevalente presso uno dei genitori dà luogo al diritto di visita dell’altro, che pur non vivendo con i figli ha il diritto (e il dovere) di essere una presenza costante nella loro crescita. Anche in questo caso, la pattuizione di un calendario di visita è legata principalmente alle esigenze pratico-organizzative delle parti. Entrambi i genitori possono infatti vedere i figli in ogni momento, motivo per cui viaggi e allontanamenti devono essere concordati.

Il calendario di visita, così come altro aspetto dell’affidamento congiunto, può essere liberamente deciso dai genitori di comune accordo e variato al bisogno. In mancanza di accordo, la decisione viene rimessa al giudice tutelare, che provvederà a uno schema prestabilito ma non inflessibile.

Il mantenimento dei figli con l’affidamento congiunto

Così come ogni altro diritto e dovere genitoriale, anche quello legato al mantenimento dei figli è comune a entrambi i genitori, anche quando è cessata la relazione affettiva fra loro. Anche riguardo al mantenimento, le maggiori perplessità sorgono a causa del collocamento prevalente dei figli.

Il genitore non collocatario è infatti chiamato a versare un assegno di mantenimento periodico per le spese ordinarie dei figli, proprio perché non può contribuire personalmente alle loro esigenze quotidiane. Al contrario, il genitore che vive con i figli deve comunque mantenerli ma ovviamente non lo fa tramite un versamento di soldi.

Questo non significa che uno dei genitori sia esente dal mantenimento, che ricade sempre su entrambi. Semplicemente, il genitore non collocatario provvede direttamente ed è comunque tenuto a contribuire alle spese straordinarie. Queste ultime sono divise fra i genitori secondo l’accordo o la decisione del giudice, di norma al 50% e più raramente in altre proporzioni.

Il mantenimento deve sempre essere proporzionato alle capacità economiche dei genitori, indipendentemente dalla collocazione della prole.

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