La legge 184 del 1983 tutela l’anonimato, ma l’accesso alle origini è possibile: il giudice può interpellare la madre e valutare se conferma la scelta.
Migliaia di persone adottate si trovano di fronte a un limite che, per decenni, è sembrato invalicabile: la regola dei “100 anni” prevista dalla legge 184 del 1983. O almeno così era fino a pochi anni fa. Tale norma nasce per garantire il parto in sicurezza e prevenire scelte estreme, tutelando la vita del nascituro e della madre attraverso l’anonimato.
Perché si parla di “legge dei 100 anni”? Cosa significa davvero
La “legge dei 100 anni” è un’espressione giornalistica, ormai diffusa, che rinvia a una norma contenuta nella l. n. 184/1983 che disciplina adozione e affidamento dei minori in Italia. In particolare, l’art. 28 co. 7, nella sua formulazione originaria, stabiliva che la scelta della madre di restare anonima al parto producesse un divieto assoluto di accesso ai suoi dati identificativi (nome, cognome e generalità) per un periodo di cento anni dalla formazione dell’atto di nascita. Da qui l’espressione “100 anni”.
“Divieto di accesso ai dati della madre per cento anni”.
È stato previsto un termine così lungo per assicurare che la riservatezza fosse preservata per l’intero arco di vita della madre e del figlio, impedendo che l’identità potesse essere rivelata quando entrambe le parti erano ancora in vita. In questo modo, il divieto mirava a rendere effettiva la libertà della decisione materna, evitando ripensamenti forzati o tentativi di risalire alla sua identità contro la sua volontà.
La legge 184 del 1983 è ancora valida? Cosa è cambiato nel tempo
La l. n. 184/1983 è pienamente vigente e continua a rappresentare il quadro normativo di riferimento per adozione e affidamento in Italia. Tuttavia, con il tempo un divieto così rigido (dei 100 anni) ha posto presto un problema giuridico evidente:
“Impedire in via definitiva l’accesso alle origini, incide il diritto della persona a conoscere la propria storia”.
È qui che nasce la tensione con il diritto all’identità personale, tutelato dall’art. 2 Cost., che comprende anche la possibilità di ricostruire le proprie radici familiari. Il conflitto emerge con ancora maggiore chiarezza nel quadro europeo. La Corte europea dei diritti dell’uomo, interpretando l’art. 8 CEDU, ha chiarito che:
“Un divieto assoluto rischia quindi di comprimere in modo sproporzionato un diritto fondamentale”.
Inoltre, c’è l’elemento della salute. Conoscere le proprie origini biologiche può essere essenziale per ricostruire un’anamnesi familiare attendibile, soprattutto in presenza di patologie ereditarie o rischi genetici. In questa prospettiva, l’accesso alle origini si collega direttamente all’art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo. È quindi sul conflitto fra identità personale, vita privata e tutela della salute che si fonda il superamento del divieto assoluto dei 100 anni.
Posso cercare la mia madre biologica prima dei 100 anni?
Oggi non esiste più un divieto assoluto. Con la sentenza n. 278 del 2013 della Corte Costituzionale la regola dei cento anni non opera più come una barriera invalicabile.
«La Corte ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui impediva in modo automatico e definitivo di verificare la volontà della madre che aveva scelto l’anonimato».
Da qui nasce il principio secondo il quale, il giudice può interpellare la madre, con modalità riservate, per accertare se intenda confermare o revocare la scelta compiuta al momento del parto. Non si tratta di un accesso diretto ai dati identificativi, ma di una procedura mediata dall’autorità giudiziaria, costruita per bilanciare diritti contrapposti. Tuttavia, resta una criticità strutturale, perché:
“L’interpello non è disciplinato da una legge ma nasce dalla giurisprudenza”.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 1946 del 2017, hanno chiarito che il giudice deve procedere all’interpello ogni volta che sia concretamente possibile, evidenziando però la non uniformità delle prassi tra i tribunali.
Come funziona l’interpello al Tribunale e quando si può chiedere
In termini pratici, si tratta di un ricorso da depositare presso il Tribunale per i minorenni competente, attraverso il quale:
“Si chiede al giudice di verificare se la madre biologica confermi o revochi la scelta dell’anonimato compiuta al momento della nascita”.
L’istanza può essere presentata dall’adottato al compimento dei 25 anni, oppure già a 18 anni in presenza di gravi e comprovati motivi, fra i quali:
- ragioni di salute, ad esempio anamnesi familiare necessaria per diagnosi, trapianti, patologie ereditarie;
- disturbi psicologici rilevanti, legati all’identità personale o all’abbandono;
- condizioni psico-fisiche documentate, che rendono l’attesa fino ai 25 anni pregiudizievole per il benessere della persona.
Il giudice valuta la richiesta e, se ne ricorrono i presupposti, l’obiettivo non è rivelare subito l’identità, ma accertare l’attuale volontà della madre, a distanza di anni, nel rispetto della scelta originaria.
La decisione della madre biologica
Una volta effettuato l’interpello, la decisione della madre biologica determina due esiti nettamente diversi:
- se la madre revoca l’anonimato, il Tribunale può autorizzare l’accesso ai dati identificativi. Il giudice stabilisce modalità e limiti della comunicazione, valutando la necessità di mediazione dei servizi sociali;
- se la madre conferma l’anonimato, il divieto resta efficace. Il giudice rigetta la richiesta di accesso e non esistono margini per superare la scelta originaria, perché la volontà attuale della donna è decisiva e va rispettata.
I casi limite: cosa succede se la madre è morta, incapace o irreperibile
Il primo scenario è quello della morte della madre biologica. La giurisprudenza è chiara: con la sentenza n. 26616/2022, la Cassazione ha affermato che:
“Il diritto all’anonimato si estingue con la morte della persona che ne è titolare”.
Venendo meno l’interesse alla riservatezza, l’accesso alle informazioni identificative può essere autorizzato dal Tribunale per i minorenni, senza necessità di interpello. Diverso è il caso della incapacità di intendere e di volere. Infatti, l’interpello presuppone una scelta consapevole e attuale; quando questa non è possibile, l’anonimato originariamente dichiarato resta efficace. In tali situazioni prevale la tutela dell’equilibrio psico-fisico della madre, perché l’ordinamento non può sostituirsi alla sua volontà né presumere una revoca che non sia espressione di una decisione libera.
“L’irreperibilità della madre non apre la via all’accesso ai dati identificativi”.
Un’ulteriore ipotesi è quella dell’irreperibilità della madre. Anche qui la giurisprudenza è costante: l’impossibilità concreta di procedere all’interpello non consente di superare il segreto. L’assenza di risposta non equivale a consenso e non legittima l’accesso ai dati identificativi.
Quando si possono ottenere informazioni sanitarie non identificative
Il Tribunale può autorizzare l’acquisizione di dati medici utili alla tutela della salute del figlio o dei suoi discendenti, senza rivelare nome, cognome o generalità della madre. In questo caso, il diritto alla salute, può prevalere sull’esigenza di riservatezza, purché l’identità della madre resti protetta. In concreto, questo accesso può riguardare: predisposizioni genetiche note, patologie ereditarie presenti nel patrimonio familiare, dati clinici utili per diagnosi o percorsi di profilassi, nonché eventuali rischi trasmissibili ai discendenti. Non si tratta, quindi, di informazioni “curiosità”, ma di dati clinici necessari a decidere cure, screening o interventi preventivi.
“È un compromesso mirato che tutela della salute senza sacrificare l’anonimato”.
In questo modo, l’ordinamento riconosce che l’esigenza di tutelare la riservatezza non può arrivare a impedire cure essenziali o a mettere a rischio la vita e l’integrità fisica del figlio, soprattutto quando il dato identificativo non è necessario allo scopo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA