Adesione Concordato preventivo biennale 2025, ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Nadia Pascale

24 Giugno 2025 - 16:24

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026. Scarica la circolare 9 del 2025. Maggiori controlli per chi non aderisce

Adesione Concordato preventivo biennale 2025, ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Chiarimenti sulle modalità di adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026, a dettarle l’Agenzia delle Entrate con la circolare 9 del 2025.

La circolare 9 del 2025 si rende necessaria al fine di aggiornare le istruzioni per l’adesione al concordato preventivo in seguito alla adozione del decreto correttivo. La prima cosa da sottolineare è che il termine di adesione è slittato al 30 settembre 2025.

Il testo della Circolare, allegata all’articolo, si divide in 2 parti, nella prima parte viene descritto l’istituto con le novità intervenute, nella seconda parte sono inserite le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia delle Entrate su varie problematiche intervenute in questo campo.

Ecco le istruzioni per l’adesione al Concordato preventivo biennale 2025-2026 dettate dall’Agenzia delle Entrate.

Come aderire al Concordato preventivo biennale 2025-2026

Per l’adesione al concordato preventivo biennale, ci sono due opzioni:

In entrambi i casi è possibile usare il canale telematico per l’invio della dichiarazione dei redditi. La stessa modalità può essere usata per la revoca dell’adesione, anche la revoca può essere esercitata entro il 30 settembre 2025.

Possono aderire i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già aderito per il primo biennio. Sono esclusi i forfettari che nella prima edizione hanno potuto aderire solo in via sperimentale per un anno.

I controlli per chi aderisce al Concordato e per chi non aderisce

La circolare sottolinea che, in merito alle attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, essa può essere effettuata, come recita lo stesso articolo 34, qualora in seguito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria emergano le cause di decadenza previste dall’articolo 22 del decreto CPB.

Questo implica che i controlli non sono del tutto preclusi per chi aderisce al Concordato.

Viene ribadito, inoltre, che, nei confronti di chi non aderisce all’accordo è intensificata l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza mediante la programmazione di maggiore capacità operativa.

Tetto massimo per aumento del reddito e flat tax

Tra le principali novità ricordiamo l’introduzione del tetto massimo all’aumento di reddito per i soggetti con un’elevata affidabilità fiscale. Il decreto correttivo interviene su articolo 9 del D.lgs n. 13/2024. Le soglie per l’aumento di reddito sono:

  • 10%, in caso di livello di affidabilità pari a 10;
  • 15%, in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 9, ma inferiore a 10;
  • 25%, in caso di livello di affidabilità pari o superiore a 8, ma inferiore a 9.
  • in caso di affidabilità fiscale al di sotto di tali soglie, non ci sono limiti all’incremento di reddito.

Un tetto è stato inoltre posto alla flat tax applicata ai maggiori redditi oggetto di concordato: sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente che eccede l’importo di 85.000 euro, limitatamente alla parte che supera tale importo, si applica l’imposta sostitutiva:

  • con l’aliquota del 43% (ossia quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del Tuir), per i soggetti Irpef (si tratta dell’aliquota Irpef più elevata).
  • con l’aliquota del 24% (ossia quella individuata dall’articolo 77 del Tuir), per i soggetti Ires.

Nuove cause esclusione/cessazione CPB 2025-2026

Si aggiungono nuove cause di esclusione o cessazione dal Cpb. Per i titolari di reddito da lavoro autonomo che partecipano in associazioni o società tra professionisti e società tra avvocati è prevista l’esclusione o cessazione dal Concordato preventivo biennale se non aderisce anche la società/associazione di cui fa parte. Viceversa, l’associazione/società non può aderire al concordato se non vi aderiscono autonomamente anche tutti i soci/associati.

Circolare 9/2025 Agenzia delle Entrate
Istruzioni adesione Concordato preventivo biennale 2025-2026

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