Addio compensazioni fiscali per questi contribuenti

Nadia Pascale

02/07/2025

L’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla disciplina del blocco delle compensazioni fiscali in caso di sequestro o confisca dell’azienda. Ecco cosa succede.

Addio compensazioni fiscali per questi contribuenti

Addio alle compensazioni fiscali per i contribuenti con debito tributario se nel frattempo c’è la confisca dell’azienda, a dirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello 172 del 2025.

La compensazione orizzontale è bloccata in caso di aziende sotto sequestro, ecco cosa dice l’Agenzia delle Entrate. Nella Risposta a Interpello 172 del 2025 vengono definiti i limiti della compensazione fiscale.

Ecco perché non si possono utilizzare i crediti vantati per pagare i debiti tributari.

Il caso: compensazioni fiscali bloccate dal sequestro dell’azienda

Nel caso in oggetto una società, interpellante, chiede delucidazioni in merito alla possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale per “pagare” i debiti con il Fisco. Sottolinea l’interpellante che con decreto del Tribunale è stato disposto il sequestro della società, la stessa ha un notevole debito tributario sorto prima del sequestro.

Continua citando l’articolo 53 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il quale dispone che gli intermediari (banche) in caso di sequestro e confisca dei beni devono tenere conto della momentanea inesigibilità dei crediti vantati dai terzi, fino all’accertamento giudiziale delle condizioni di cui all’art. 52 del D.lgs. 159/11.

Chiede, quindi, delucidazioni in merito al blocco della compensazione orizzontale (operata mediante modello F24) dei crediti disponibili in presenza di imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo o di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti in assenza di provvedimenti di sospensione.
Il contribuente ritiene che i crediti verso l’Agenzia essendo sorti prima del sequestro devono considerarsi sospesi e, di conseguenza, deve essere ammessa la compensazione orizzontale. Insomma il contribuente vuole usare i crediti vantati per togliersi almeno il peso del debito fiscale.

Agenzia delle Entrate: compensazioni fiscali bloccate dal provvedimento di sequestro e confisca

L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta a Interpello sottolinea che l’articolo 50 del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 (cd. Codice delle leggi antimafia) prevede che in caso di sequestro di aziende e confisca dei beni, le procedure di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso sono sospesi. Da ciò consegue anche la sospensione dei termini di prescrizione. I beni già oggetto di esecuzione sono affidati all’amministratore giudiziario, le procedure esecutive pendenti sono sospese. L’obiettivo è tutelare i beni oggetti di sequestro in modo che possano essere utilizzati per la tutela dei creditori.

Nel caso in oggetto trova applicazione l’articolo 1, comma 94 della legge 30 dicembre 2023 il quale prevede che dal 1° luglio 2024 per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.
Insomma, i debiti fiscali rientrano nel calderone dei debiti e sarà l’amministratore giudiziario a occuparsi di tutte le procedure e del riparto dei beni tra i vari debitori.

Interpello 172/2025
Limiti compensazione fiscale

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