Nuove regole per gli imballaggi: flaconi, bustine e contenitori monouso «vietati» da agosto 2026. Ma c’è un periodo transitorio da considerare.
Preparatevi a una rivoluzione.
Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi: da agosto 2026 entrano ufficialmente in vigore i divieti previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, una riforma destinata a cambiare il modo in cui utilizziamo flaconi, bustine e qualsiasi altro contenitore monouso di uso quotidiano.
Tant’è che in queste settimane sta crescendo l’attenzione sull’elenco dei prodotti vietati, con timori e dubbi su ciò che sparirà, ad esempio, da ristoranti e hotel.
È però importante chiarire subito un punto: l’entrata in vigore dei divieti non significa che, dall’oggi al domani, non troveremo più questi prodotti o comunque che dovremo improvvisamente cambiare abitudini. Ci vorrà tempo dal momento che il regolamento europeo introduce una stretta graduale, con il passaggio definitivo fissato solo al 1° gennaio 2030, data entro cui tutti i Paesi dovranno essersi uniformati alle nuove regole.
Pertanto, per capire davvero cosa cambierà è quindi necessario analizzare nel dettaglio quali prodotti rientrano nell’elenco dei prodotti vietati, da quando scatteranno i divieti e in quali casi continueranno invece a essere consentiti.
Cosa vieta la direttiva sugli imballaggi
Come prima cosa è bene sottolineare che il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi non introduce un divieto indistinto su tutti i prodotti monouso. Piuttosto, fissa una serie di limitazioni mirate con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e contrastare l’utilizzo di tutto quel packaging considerato non necessario. L’obiettivo eliminare gli imballaggi superflui quando esistono alternative più sostenibili, senza però compromettere sicurezza, igiene e funzionalità dei prodotti.
Più precisamente la direttiva vieta l’immissione sul mercato di determinati formati di imballaggio monouso in specifici contesti di utilizzo, come appunto strutture ricettive e ristoranti, ma anche nel commercio al dettaglio, soprattutto quando l’imballaggio ha una funzione puramente accessoria o comunque può essere facilmente sostituito da soluzioni riutilizzabili o ricaricabili.
La direttiva interviene inoltre contro il cosiddetto overpackaging, ovvero l’uso eccessivo di imballaggi rispetto al contenuto. Vengono così limitati gli imballaggi multipli non necessari, quelli pensati solo per finalità estetiche o di marketing e le confezioni sproporzionate rispetto al prodotto venduto.
Insomma, sono diversi i prodotti che rispondono a questa descrizione. Eccone alcuni esempi in un elenco piuttosto esaustivo di cosa viene interessato dalla normativa.
L’elenco dei prodotti vietati dalla direttiva UE
Il regolamento europeo sugli imballaggi individua un elenco ampio di prodotti e formati monouso che saranno progressivamente vietati perché considerati evitabili o eccessivi. È bene ribadire che non viene in alcun modo vietato il prodotto, ma come questo è stato confezionato e messo a disposizione del consumatore.
Entrando nel dettaglio, tra i prodotti che rientrano nell’elenco dei divieti troviamo:
- bustine monodose di salse e condimenti (ketchup, maionese, senape, salsa barbecue, olio, aceto), tipicamente fornite nei fast food, nei bar, nelle mense e nel catering;
- bustine monodose di zucchero, sale, cacao, caffè solubile o tè, quando distribuite singolarmente invece che tramite dispenser o contenitori riutilizzabili;
- mini flaconi monouso per hotel e strutture ricettive, come shampoo, bagnoschiuma, balsamo, sapone liquido e crema corpo in formato “travel size”;
- bustine monodose di cosmetici e detergenti, ad esempio salviettine imbevute, campioncini usa e getta e monodosi per l’igiene personale, se non giustificate da esigenze sanitarie;
- imballaggi monouso per il consumo sul posto di cibi e bevande, come piatti, vassoi, contenitori e bicchieri usa e getta utilizzati nei locali quando sono disponibili alternative riutilizzabili;
- confezioni multiple superflue, come pacchi di merendine o snack racchiusi in un ulteriore involucro di plastica non necessario;
- imballaggi in plastica per frutta e verdura vendute in piccole quantità, come vaschette o sacchetti per pochi pezzi di prodotto che potrebbero essere venduti sfusi;
- confezioni sproporzionate rispetto al contenuto, in cui la quantità di materiale di imballaggio è nettamente superiore a quella del prodotto;
- imballaggi decorativi o promozionali privi di funzione protettiva, utilizzati solo per migliorare l’aspetto del prodotto sugli scaffali.
Da quando dovremo dire davvero addio a questi prodotti
Come anticipato, uno degli aspetti che viene spesso frainteso riguarda le tempistiche di applicazione dei divieti. L’idea che, da un giorno all’altro, flaconi e bustine monouso spariranno da ristoranti e hotel non è infatti corretta.
La prima scadenza da segnare in agenda è sì, quella del 12 agosto 2026 poiché da questa data il regolamento europeo diventa pienamente applicabile e iniziano a operare i divieti sugli imballaggi monouso elencati nell’allegato V. Tuttavia, al fine di consentire a imprese, ristoratori e strutture ricettive di adeguarsi, il regolamento prevede fasi transitorie. Gli Stati membri possono mantenere o modulare le proprie disposizioni nazionali per un periodo limitato, evitando shock improvvisi per i settori più coinvolti, come quello dell’ospitalità e della ristorazione.
Il vero spartiacque è invece fissato al 1° gennaio 2030, quando cessano le deroghe e i divieti diventano pienamente operativi in tutta l’Unione europea. Oltre questo termine non sarà più possibile immettere sul mercato gli imballaggi monouso vietati, salvo le eccezioni espressamente previste, come detto sopra, per ragioni di sicurezza, igiene o tutela della salute.
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