Acquisto auto da privato: quali rimedi in caso di malfunzionamento?

Marco Montanari

24/01/2022

25/01/2022 - 09:54

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Acquisto auto: è possibile dal privato senza rivolgersi all’autosalone. In caso di malfunzionamento, però, potrebbe risultare complicato arrivare a una soluzione. Ecco i rimedi previsti dalla legge.

Acquisto auto da privato: quali rimedi in caso di malfunzionamento?

Per acquistare un’auto usata non è indispensabile rivolgersi a una concessionaria.

Molto spesso, infatti, capita di imbattersi in soggetti privati che decidono di disfarsi della propria auto mettendola in vendita.

Il vantaggio, in questo caso, risiede nel fatto che il prezzo di vendita proposto dal privato è normalmente inferiore a quello praticato dai rivenditori professionali.

L’acquirente, però, potrebbe andare incontro a diversi rischi, tra cui quello di non essere sufficientemente garantito in caso di guasti o difetti.

È vero, tutto potrebbe andare per il meglio, ma non è escluso che, a poca distanza dall’acquisto, l’auto inizi a presentare diversi tipi di malfunzionamento: perdita d’olio dai meccanismi, problemi al cambio, guasti ai freni e così via.

Non trattandosi di contratto di vendita tra venditore professionale e consumatore, non può trovare applicazione la garanzia per difetti di conformità prevista dal Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), con tutte le tutele ivi previste.

Quali rimedi esistono, allora, in caso di malfunzionamento?

Ecco cosa prevede la legge al riguardo.

La garanzia per vizi

Come visto, in caso di auto usata acquistata da un venditore privato non troverà applicazione la normativa prevista dal Codice del consumo.

Ciò significa che non opera la garanzia di conformità valida fino a 2 anni dalla consegna del prodotto.

Com’è possibile, allora, tutelarsi in caso di guasti del veicolo riscontrati successivamente all’acquisto?

Si pensi all’auto appena comprata da un privato dopo aver visualizzato un annuncio sul web.

Dopo un primo giro di prova, ritenete che il mezzo sia funzionante e adeguato alle vostre esigenze anche per il prezzo di vendita vantaggioso.

Procedete dunque all’acquisto ma, dopo qualche settimana di guida dell’auto, vi accorgete che qualcosa non va, ad esempio, con il meccanismo del cambio.

Portate il veicolo dal vostro meccanico di fiducia, che, effettuati i primi controlli, vi informa dell’esistenza di un guasto al sistema del cambio e della necessità di un intervento di riparazione al costo di diverse centinaia di euro.

Vorreste portare la macchina in assistenza rivolgendovi al venditore, il quale, però, non essendo un professionista, non è tenuto alla garanzia di conformità prevista dal Codice del consumo.

Cosa fare allora?

Sarà necessario appellarsi alla disciplina dettata dal Codice civile per i contratti di compravendita: qui la legge prevede l’obbligo, per ogni venditore, di prestare la garanzia per vizi sul bene venduto, a prescindere dal fatto che si tratti di un imprenditore o di un semplice privato.

In particolare, secondo l’art. 1490, c.c., “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (comma 1).

Inoltre, “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa” (comma 2).

In altri termini, ogni venditore (che si tratti di soggetto privato o di professionista) deve garantire al compratore che il bene venduto sia immune da vizi che:

  • lo rendano non idoneo all’uso; oppure
  • ne diminuiscano consistentemente il valore.

Si tratta di una garanzia che opera per legge quando si conclude un contratto di compravendita, compresa la vendita di un’autovettura usata.

Tuttavia, essa può essere esclusa o limitata dal contratto, anche se tale esclusione (o limitazione) non avrà validità in caso di vizi che il venditore ha inteso nascondere in mala fede al compratore prima della vendita.

Per tornare all’esempio del guasto al sistema di cambio, è possibile che, già alla data della firma del contratto, il venditore fosse consapevole della problematica; tuttavia, pur di vendere il bene, ha evitato di informarne il compratore.

In questo caso, se le parti si erano accordate per escludere la garanzia per vizi, tale accordo non avrà efficacia.

Va precisato che non è sufficiente la mera possibilità che il venditore sapesse dell’esistenza del vizio: secondo la giurisprudenza, deve trattarsi di una vera e propria consapevolezza, accompagnata dalla volontà di nascondere la circostanza al compratore.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che, “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1490, comma 2, c.c., secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché la norma non si applica ove il venditore sia all’oscuro, anche per sua colpa grave, dell’esistenza dei vizi” (Cass. civ. n. 9651/2016).

Ogni malfunzionamento è coperto dalla garanzia per vizi?

In realtà, no: vanno certamente esclusi tutti quei difetti riconducibili alla normale usura del mezzo. Ciò vale, soprattutto, quando si ha a che fare con un bene di seconda mano.

In buona sostanza, se il malfunzionamento è dovuto a un uso normale della macchina da parte dei precedenti proprietari, il venditore non potrà esserne ritenuto responsabile: quando si acquista un bene usato, a fronte del risparmio ottenuto, si accetta il rischio delle normali problematiche dovute all’usura.

La garanzia opera, invece, per tutti quei difetti che rendono l’auto non idonea all’uso a cui dovrebbe servire; che ne impediscono, cioè, il normale funzionamento (ad es. un guasto attinente al meccanismo di frenata o allo sterzo) e già esistenti al momento della compravendita.

Quando è esclusa la garanzia?

Oltre all’accordo delle parti con cui viene esclusa o limitata la garanzia, questa può essere esclusa in alcune ipotesi previste dalla legge (art. 1491, c.c.).

In particolare, la garanzia non opera se, al momento del contratto, il compratore:

  • era a conoscenza dei vizi del bene e ha comunque deciso di acquistarlo;
  • i vizi erano facilmente conoscibili con l’uso della normale diligenza; cioè quando, in altri termini, il compratore avrebbe potuto avvedersene prestando un normale grado di attenzione ma, per “leggerezza”, non ha svolto le opportune verifiche.

Per tornare alla vendita dell’auto usata, il compratore potrebbe decidere, ad esempio, di acquistare il bene senza premurarsi di testarlo con una guida di prova o evitando di prendere visione dei documenti relativi allo stato di manutenzione.

Tuttavia, anche qui la legge sanziona il comportamento scorretto del venditore.

Egli, infatti, sarà comunque vincolato dalla garanzia per vizi se, prima del contratto, ha dichiarato espressamente che l’auto era esente da vizi; a prescindere, dunque, che questi fossero o meno facilmente riscontrabili dal compratore.

I possibili rimedi

Abbiamo visto che, in caso di acquisto dell’auto da un privato, opera la garanzia per vizi regolata dal Codice civile (art. 1490, c.c.).

Il venditore potrà, quindi, essere considerato responsabile in caso di vizi dell’auto riscontrati successivamente all’acquisto e già esistenti al momento della conclusione del contratto.

Ciò ad eccezione dei casi in cui:

  • le parti abbiano voluto escludere o limitare la garanzia;
  • il vizio era noto all’acquirente o da questi facilmente conoscibile;
  • si tratti di difetti riconducibili alla normale usura del veicolo.

Ebbene, premessa l’esistenza di una garanzia legale, a quali rimedi può ricorrere il compratore in caso di vizi?

Va premesso, anzitutto, che il venditore può sempre decidere di collaborare con il compratore offrendosi di riparare il mezzo, rimuovendo completamente il vizio a proprie spese.

In caso contrario, l’art. 1492, c.c. prevede due tipi di rimedi:

  • la riduzione del prezzo;
  • la risoluzione del contratto.

Con il primo rimedio, il compratore ha diritto a una riduzione del prezzo di vendita in proporzione al minor valore del veicolo dovuto alla presenza del vizio.

In pratica, se in ragione del vizio il prezzo di vendita avrebbe dovuto essere inferiore, il venditore è tenuto a restituire la differenza tra quanto effettivamente pagato dal compratore e quanto questi avrebbe dovuto ragionevolmente pagare per l’auto difettosa.

Con il secondo rimedio, invece, il compratore ha diritto al rimborso dell’intera somma versata come prezzo dell’auto, al contempo, egli dovrà restituire il veicolo (art. 1493, comma 2, c.c.).

Si precisa che, dal momento in cui il compratore agisce in giudizio chiedendo, a scelta, la risoluzione o la riduzione del prezzo, egli non potrà tornare sui propri passi modificando la scelta fatta (art. 1492, comma 2, c.c.).

Si tratta di una scelta sempre libera?

In realtà, no: secondo la norma, “Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo” (art. 1492, comma 3, c.c.).

In altre parole, se la macchina era affetta da un vizio talmente grave che ne ha causato il perimento (ad esempio, l’auto è stata rottamata a seguito di un grave incidente), il compratore potrà comunque ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione dell’intero prezzo pagato, anche se - per forza di cose - sarà impossibilitato a restituire l’auto.

Se, invece:

  • il perimento è dovuto a caso fortuito (una circostanza imprevedibile e indipendente dalla volontà delle parti) o a colpa del compratore;
  • se il compratore ha, a sua volta, venduto o ceduto l’auto oppure l’ha trasformata,

egli potrà richiedere soltanto la riduzione del prezzo, dato che, in queste ipotesi, l’impossibilità di restituire il veicolo non dipende dal venditore.

Il risarcimento del danno

Sia nel caso di risoluzione del contratto sia in quello della riduzione del prezzo, il compratore ha diritto a essere risarcito per il danno subito a causa della condotta del venditore.

È quando prevede l’art. 1494, c.c., a mente del quale, “In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa
”.

In altri termini il compratore avrà diritto a vedersi risarcire i danni causati dal venditore per avergli venduto un bene affetto da vizi, a patto che il venditore non dimostri di aver ignorato, senza sua colpa, la loro esistenza.

Quali danni possono essere risarciti?

Secondo la giurisprudenza, oltre al danno rappresentato dal fatto stesso di aver acquistato un bene viziato, il compratore ha diritto di essere risarcito per tutti i danni connessi alla presenza dei vizi.

In particolare, per la Cassazione, l’azione di risarcimento danni “,..., può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene ,...,” (Cass. civ. n. 7718/2000).

Va precisato che, in ogni caso, la presenza e l’ammontare del danno dovranno essere dimostrati dal compratore.

Entro quando bisogna agire?

Il Codice detta precise regole da seguire per poter azionare validamente i rimedi appena visti (art. 1495, c.c.).

In particolare, una volta riscontrata la presenza di un vizio sul veicolo, il compratore deve agire tempestivamente, denunciando la circostanza al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.

A tal fine, è opportuno inviare una lettera raccomandata a/r o una pec, in modo che si abbia certezza dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Le parti possono stabilire un termine diverso per la denuncia.

Inoltre, in caso di vendita di cose da trasportare, il termine di 8 giorni inizia a decorrere dal momento in cui il bene viene consegnato al compratore (art. 1511, c.c.), a meno che non si tratti di vizi non apparenti: in quest’ultimo caso, gli 8 giorni decorrono, anche qui, dal giorno della scoperta del vizio.

L’onere di denunciare il vizio è, invece, escluso tutte le volte in cui il venditore:

  • ha riconosciuto espressamente l’esistenza del vizio;
  • lo ha volontariamente occultato.

Infine, una volta effettuata la denuncia, il compratore può agire in giudizio entro un anno dalla consegna del bene.

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