Accordi prematrimoniali validi in Italia? Ecco cos’ha deciso la Cassazione

Ilena D’Errico

26 Luglio 2025 - 18:38

Gli accordi prematrimoniali sono validi anche in Italia, o quasi. Ecco cos’ha deciso la Cassazione e come stipulare patti validi.

Accordi prematrimoniali validi in Italia? Ecco cos’ha deciso la Cassazione

Secondo una nuova ordinanza della Corte di Cassazione gli accordi pre-divorzio sono validi in Italia, almeno entro certe condizioni. Non proprio accordi prematrimoniali, ma quasi. Una decisione rivoluzionaria che modifica la regolamentazione del matrimonio, permettendo alle coppie di gestire gli aspetti patrimoniali (e non solo) con cura in base alle proprie esigenze. Ci sono comunque dei criteri da rispettare affinché gli accordi pre-divorzio abbiano efficacia, ma questa nuova interpretazione consente finalmente di superare un limite anacronistico, poco adatto alla moderna visione del matrimonio e soprattutto alle necessità di natura pratica e organizzativa.

Si precisa, come per ogni altra novità giurisprudenziale, che non c’è una nuova legge a regolamentare gli accordi prematrimoniali. L’interpretazione della Cassazione, tuttavia, è spesso fonte di chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme esistenti e tende così a indirizzare le decisioni dei tribunali. In altri termini, è assai probabile che durante cause di separazione e divorzio gli accordi prematrimoniali saranno analizzate in base ai principi enunciati dalla Suprema Corte. Vediamo quindi cos’ha deciso.

Accordi pre-divorzio validi secondo la Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione è possibile stipulare degli accordi prematrimoniali validi rispettando le disposizioni del Codice civile. Come chiarito dall’ordinanza n. 20415/2025 sono legittimi gli accordi pre-divorzio in qualità di “contratti atipici con condizione sospensiva lecita”. Il contratto atipico è semplicemente un contratto che non rientra in quelli predefiniti dalla legge, ed è infatti privo di regole su forma e contenuto, ed è permesso quando finalizzato alla tutela di interessi meritevoli per le parti. La condizione sospensiva, invece, subordina la validità del contratto al verificarsi (o al non verificarsi a seconda dei casi) di un determinato evento.

In questo caso specifico, i coniugi sono liberi di definire i propri rapporti patrimoniali e regolamentare la divisione dei beni familiari con un accordo privato, che diventerà efficace in caso di divorzio. Questo significa che l’accordo prende forma senza che i coniugi abbiano intenzione di separarsi, ma semplicemente come forma di tutela e prevenzione.

Questa è proprio la differenza che secondo gli Ermellini ammette la validità dell’accordo prematrimoniale, che infatti può essere concluso validamente durante il matrimonio. La Corte non chiarisce se la stessa disciplina possa essere estesa ad accordi stipulati prima del matrimonio, ma ciò non è impossibile. Bisognerebbe però accertarsi che l’accordo sia estraneo al matrimonio e soprattutto che non vincoli la volontà dei futuri sposi. Meglio, per il momento, regolamentare il tutto dopo le nozze se possibile.

Di fatto, un principio analogo era stato sancito dalla Cassazione già con la sentenza n. 23713/2012, ammettendo la validità degli accordi che pongono la separazione o il divorzio come evento condizionale e non come causa. L’ordinanza più recente, tuttavia, estende questa deroga a una categoria molto più ampia di accordi pre-divorzio.

Cosa si può inserire in un accordo prematrimoniale

Nonostante l’apertura della Cassazione, gli accordi pre-divorzio possono essere validi soltanto se il loro contenuto è lecito e conforme alle norme sul matrimonio. Innanzitutto, questi accordi non devono avere carattere sanzionatorio, non possono prevedere penali o similari perché limiterebbero la libertà degli sposi. Al di là di questo, l’accordo può regolamentare tutte le questioni economiche dei coniugi, ma anche quelle personali. La Cassazione consente infatti di definire già in questa sede l’accordo su aspetti ben più delicati, come l’affidamento e il collocamento dei figli, le visite dell’altro genitore e così via.

I diritti fondamentali e indisponibili delle parti, tuttavia, non possono essere violati. In tal senso, il tribunale conserva comunque un potere di vigilanza e intervento, potendo (e dovendo) cambiare le disposizioni provenienti dagli accordi se lesive per le parti. Il coniuge più debole, in base alla questione trattata, e soprattutto i figli della coppia devono infatti essere tutelati con priorità rispetto alle decisioni previste dalle parti. Per esempio, l’assegno di mantenimento in favore dei figli concordato può essere aumentato, così come può essere modificato il collocamento e l’esercizio del diritto di visita. In generale, l’accordo conserva validità soltanto se si presenta equilibrato e motivato.

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