Acconto Imu in ritardo con ravvedimento operoso, come calcolare la sanzione

Patrizia Del Pidio

17 Giugno 2026 - 13:31

Quanto costa in più l’Imu a chi non ha effettuato il versamento entro il 16 giugno 2026? Vediamo come rimediare alla dimenticanza con il ravvedimento operoso

Acconto Imu in ritardo con ravvedimento operoso, come calcolare la sanzione

La scadenza ultima per il versamento dell’acconto Imu era fissata al 16 giugno. Il prossimo appuntamento per versare il saldo dell’imposta è il 16 dicembre. Le scadenze per il versamento dell’imposta non sono flessibili: chi entro ieri non ha versato il dovuto deve calcolare sull’importo non versato sanzioni e interessi.

Per mettersi in regola con il pagamento dell’acconto Imu si può ricorrere al ravvedimento operoso assoggettando l’importo che si doveva versare a sanzioni e interessi in forma ridotta. Con il ravvedimento operoso, infatti, la sanzione sale all’aumentare del ritardo nel versamento.

Il ravvedimento operoso, anche nel caso dell’Imu, rappresenta una sorta di salvagente che permette a chi ha dimenticato la scadenza (o non ha potuto onorare il pagamento entro la stessa) di mettersi in regola spontaneamente, senza attendere l’accertamento del Comune. Con l’adempimento spontaneo sono previste sanzioni e interessi ridotti.

Cosa succede se non si versa l’Imu?

Per chi non versa l’Imu è prevista, di base, una sanzione del 25% dell’imposta non versata. La sanzione di base è applicata solo se l’omesso versamento viene accertato dal Comune. La stessa legge che prevede la sanzione, però, prevede anche delle sanzioni ridotte in caso di ritardo contenuto e nello specifico:

  • per pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,833% per ogni giorno di ritardo;
  • per pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta della metà rispetto a quella ordinaria (25%) ed è pari al 12,5%.

Il contribuente, però, può utilizzare il ravvedimento operoso per versare spontaneamente il pagamento omesso.

Il ravvedimento operoso, come abbiamo detto, è un’agevolazione per i contribuenti che sanano spontaneamente le proprie violazioni, senza che il Comune sia obbligato ad accertare il mancato pagamento e a richiedere le somme dovute.

Solo nel caso in cui il Comune notifichi l’omesso versamento e la violazione, non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso: proprio per questo motivo per fruire degli sconti che offre è consigliato agire per primi.

Sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso

L’opzione più conveniente del ravvedimento operoso è quella sprint con sanzioni ridotte di un decimo rispetto a quella edittale.

Se si versa entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione da versare è dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo (ovvero un decimo dello 0,833 previsto dalla legge). Per poter godere del ravvedimento sprint nel caso dell’omesso versamento dell’acconto Imu bisogna provvedere al pagamento entro il 30 giugno 2026.

Se la regolarizzazione avviene dopo i 14 giorni previsti dal ravvedimento sprint, ma entro 30 giorni dalla scadenza originaria (nel caso dell’acconto Imu 2026, quindi, si dovrebbe provvedere a pagare entro il 16 luglio 2026) la sanzione è ridotta sempre di un decimo rispetto a quella edittale di riferimento (che in questo caso è il 12.5%) e di fatto si dovrà versare l’1,25% dell’imposta originaria.

Se si regolarizza dopo 30 giorni, ma entro 90 giorni dalla scadenza originaria si applica il ravvedimento medio che permette di pagare una sanzione ridotta a un nono rispetto della edittale (che è sempre 12,5%): in questo caso si dovrà pagare l’1,39% dell’imposta dovuta.

Superati i 90 giorni di ritardo la sanzione edittale di riferimento è il 25% e se si regolarizza entro un anno dalla scadenza originaria è riconosciuta la riduzione a un ottavo della sanzione originaria, ovvero il 3,125% dell’imposta originaria (un ottavo del 25%).

Se, infine, si regolarizza dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza la sanzione è del 3,57% dell’imposta dovuta (un settimo della sanzione originaria del 25%).

Alla sanzione, poi, devono essere aggiunti anche gli interessi che dal 1° gennaio 2026 in caso di ravvedimento operoso sono pari all’1,6% annuo.

Riassumiamo nella seguente tabella le percentuali di sanzione rispetto al ritardo in giorni.

VERSAMENTO IN RITARDO SANZIONE SANZIONE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO RIDUZIONE
fino a 14 giorni 0,833% 0,0833% per ogni giorno di ritardo 1/10
dal 15° al 30° giorno 12.5% 1,25% 1/10
dal 31° al 90° giorno 12.5% 1,39% 1/9
dopo il 90° giorno 25% 3,125% 1/8
dopo 1 anno 25% 3,57% 1/7

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