Vacanze all’estero con figli minori dopo divorzio e separazione, serve il consenso dell’altro genitore?

Ilena D’Errico

11/09/2023

11/09/2023 - 00:04

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Per fare le vacanze all’estero con figli minori dopo il divorzio e la separazione serve il consenso dell’altro genitore. Ecco quali sono le eccezioni e cosa si può fare in caso di disaccordo.

Vacanze all’estero con figli minori dopo divorzio e separazione, serve il consenso dell’altro genitore?

Per fare le vacanze all’estero con i figli minori dopo la separazione o il divorzio serve il consenso dell’altro genitore, salvo rare eccezioni. Non solo, anche con il consenso, il genitore che porta con sé i figli in vacanza deve rispettare alcuni obblighi nei confronti dell’altro. Ecco cosa stabilisce la legge, cosa fare se l’altro genitore non dà il consenso (e quando non serve), cosa rischia chi non rispetta i doveri legali e come influiscono le vacanze sull’assegno di mantenimento.

Vacanze all’estero con figli minori, quando serve il consenso dell’altro genitore

Dopo la separazione e il divorzio non è impossibile per uno dei genitori portare i figli all’estero per le vacanze, ma se la prole è ancora minorenne servirà il consenso dell’altro genitore. In particolare, l’altro genitore deve acconsentire all’espatrio per l’ottenimento del documento di viaggio (o carta d’identità idonea) e anche approvare il viaggio specifico, con durata e destinazione.

Un errore comune riguarda le situazioni, ormai destinate ai casi particolari, in cui uno dei genitori ha l’affidamento esclusivo dei figli o – ancor più raramente – esclusivo rafforzato. Ebbene, anche in questi casi non è possibile portare i figli minori all’estero o prendere altre decisioni importanti per la loro vita senza il consenso dell’altro genitore.

L’unica ipotesi in cui è consentito portare i figli in vacanza all’estero senza il consenso dell’altro genitore è quando quest’ultimo è stato dichiarato decaduto della patria potestà.

Cosa fare se l’altro genitore non acconsente alle vacanze all’estero

Se l’altro genitore non acconsente alle vacanze all’estero dei figli minori è possibile portare la questione in giudizio per rimetterne la valutazione al giudice. Questa stessa possibilità è utile anche per l’altro genitore, nel caso in cui il suo diniego venga ignorato.

Il giudice tutelare valuterà le motivazioni di entrambi i genitori, tenendo conto dei possibili benefici e delle ripercussioni temute dall’altro, pronunciandosi alla fine con una sentenza conclusiva. Non è ovviamente possibile conoscere a priori l’esito della causa, che dipende dai particolari specifici.

Le obiezioni al viaggio devono comunque essere motivate, ad esempio per una durata ritenuta eccessiva oppure per il timore che il genitore possa stabilirsi definitivamente all’estero con i figli minori. Viceversa, anche il genitore che intende portare i figli in vacanza deve fornire le motivazioni, specie in merito ai timori dell’altro, e le spiegazioni utili: sicurezza del posto scelto e così via.

Vacanze all’estero con figli minori, obblighi verso l’altro genitore

Una volta ottenuto il consenso – o il nulla osta del giudice tutelare – è possibile portare i figli minori in vacanza all’estero, ma è necessario adempiere ad alcuni doveri. In particolare, è importante assicurare all’altro genitore la reperibilità dei figli, oltre a comunicargli il luogo e l’indirizzo della permanenza.

L’inadempimento può essere rilevante in sede legale per la rivalutazione delle condizioni di separazione e divorzio e comportare modifiche nel regime di affidamento. Oltretutto, nel caso in cui la sentenza citi in modo specifico quest’obbligo a carico del genitore (come accade quando il giudice ha autorizzato il viaggio), la violazione corrisponde al reato di contrarietà dolosa di un provvedimento del giudice, punibile con la reclusione fino a 3 anni e la multa da da 103 euro a 1.032 euro.

Chi paga il mantenimento e le vacanze all’estero?

Le spese per le vacanze all’estero dei figli minori rientrano nelle spese straordinarie e devono quindi essere divise tra i genitori nella misura stabilita dal giudice. Di solito la ripartizione è del 50% per uno, ma non si tratta di una regola ferrea. Nel caso in cui le vacanze siano state autorizzate dal giudice su diniego dell’altro genitore, poi, si tengono conto anche delle disponibilità economiche e dei costi.

Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, invece, quest’ultimo deve essere corrisposto regolarmente anche mentre i figli sono in vacanza, ed è indipendente dal pagamento delle spese straordinarie.

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