Ticket licenziamento Naspi: quando va pagato? La circolare INPS

Teresa Maddonni

20/03/2020

23/03/2021 - 16:15

condividi

Il ticket di licenziamento Naspi quando va pagato? La circolare INPS n.40 del 19 marzo chiarisce i casi in cui sussiste l’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, anche con Quota 100.

Ticket licenziamento Naspi: quando va pagato? La circolare INPS

Il ticket di licenziamento Naspi quando va pagato? Una circolare esplicativa INPS, la numero 40 del 19 marzo 2020 chiarisce questo punto con particolari precisazioni di una norma attiva dal 2013.

In particolare l’INPS fornisce chiarimenti specifici sul legame tra la disoccupazione Naspi, ticket di licenziamento e perfezionamento dei requisiti per la pensione, così come al raggiungimento dei requisiti per Quota 100.

Vediamo quindi, considerando l’ultima circolare INPS in merito, quando va pagato il ticket di licenziamento Naspi e le specifiche che fa l’Istituto.

Ticket licenziamento Naspi: quando va pagato nella circolare INPS

Per capire quando va pagato il ticket di licenziamento Naspi basta consultare la legge in materia, ma la circolare INPS del 19 marzo non solo fa un riepilogo in merito lascia anche dei chiarimenti su cessazione del rapporto di lavoro con conseguente pensionamento e il ticket Naspi da corrispondere.

Vediamo allora che nella circolare INPS al paragrafo 5 si legge chiaramente che il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e abbia i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla Naspi.

Questo significa, specifica l’INPS, che il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e di conseguenza non vi è l’obbligo da parte del datore di lavoro di pagamento del ticket di licenziamento Naspi. Non esiste quindi una finestra tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione della pensione.

Tuttavia se il rapporto di lavoro si è interrotto per cause che danno diritto teorico all’indennità di disoccupazione Naspi fino al raggiungimento della pensione è obbligo del datore di lavoro versare il ticket di licenziamento.

l ticket di licenziamento è «una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni» dovuta al lavoratore.

I casi ricordiamolo in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa e dà diritto alla Naspi e quindi all’obbligo del ticket, come riepiloga la circolare INPS n.40 del 19 marzo 2020, si presentano con licenziamento:

  • per giustificato motivo oggettivo;
  • per giusta causa;
  • a seguito di licenziamento disciplinare;
  • per giustificato motivo soggettivo.

O ancora per dimissioni del lavoratore:

  • in caso di dimissioni per giusta causa;
  • di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità.
  • dimissioni rassegnate dal lavoratore ai sensi dell’articolo 2112, quarto comma, c.c. (in questo caso la giusta causa si determina se nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda vengono modificate in modo sostanziale le condizioni di lavoro.
  • perché rifiuta il trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Inoltre il contributo del ticket di licenziamento Naspi è dovuto anche nei casi di recesso da parte del datore di lavoro anche nei periodi di apprendistato, così come nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra le parti al termine al termine di una procedura di conciliazione di cui all’articolo 6 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23.

Però, come abbiamo anticipato, la circolare INPS ribadisce i casi in cui, anche se con decorrenza della pensione successiva al licenziamento, il ticket Naspi è comunque dovuto. Vediamo quando.

Ticket di licenziamento Naspi dovuto con Quota 100

Il ticket di licenziamento Naspi è dovuto con Quota 100 e con quelle forme di pensione anticipata come per esempio lo è anche Opzione donna, ma perché?

La circolare INPS 40 del 19 marzo chiarisce questo punto a seguito di altre circolari (n. 180/2014 e n. 142/2015) già pubblicate dall’Istituto.

In particolare quelle circolari stabiliscono che misure come Opzione donna, Quota 100 (come specifica la circolare n.88/2019) totalizzazione, ricongiunzione, vale a dire tutte quelle misure che richiedono un perfezionamento del diritto alla pensione, danno la possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione Naspi fino alla decorrenza della stessa.

Nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro avvenga perché poi concorre la pensione anticipata il datore di lavoro è tenuto a pagare il ticket di licenziamento Naspi. Questo anche nel caso in cui il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti per Quota 100 faccia domanda di disoccupazione nel triennio 2019-2021 senza accedere nell’immediato all’opzione di pensione anticipata.

Ticket di licenziamento Naspi e assegno di invalidità

Un ultimo punto che è bene considerare circa la circolare INPS del 19 marzo sul ticket di licenziamento Naspi è la precisazione in merito ai beneficiari dell’assegno di invalidità.

In particolare nella circolare si specifica che a seguito della sentenza della corte Costituzionale n.234/2011 i lavoratori che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità possono scegliere, se hanno diritto anche alla disoccupazione Naspi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, tra le due prestazioni.

Quindi il lavoratore deve scegliere tra il continuare a percepire l’assegno ordinario di invalidità o la disoccupazione Naspi. In ogni caso il solo diritto eventuale alla disoccupazione Naspi obbliga il datore di lavoro a pagare il ticket di licenziamento Naspi. Per maggiori dettagli sul ticket di licenziamento Naspi riportiamo di seguito il testo scaricabile della circolare INPS.

Circolare INPS n.40 dell’19 marzo 2020
Circolare che ha per oggetto «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita.»

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO