Ticket licenziamenti 2015, scadenza 16 Marzo: ecco quali sono gli importi da versare in seguito alla rivalutazione

Simone Casavecchia

11 Marzo 2015 - 13:28

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I licenziamenti comminati hanno tra le loro conseguenze anche la rivalutazione del ticket che il datore di lavoro deve pagare all’INPS: ecco quali sono le maggiori novità in vista della scadenza del 16 Marzo.

Ticket licenziamenti 2015, scadenza 16 Marzo: ecco quali sono gli importi da versare in seguito alla rivalutazione

Scade il prossimo 16 Marzo il termine per il versamento del contributo dovuto dai datori di lavoro all’INPS in caso di licenziamento dei lavoratori avvenuto dal 1 Gennaio 2015 in poi.

Oltre alle novità previste dal Jobs Act riguardo alle regole su licenziamenti e reintegra, per effetto dell’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti, è da tenere in considerazione anche la rivalutazione dell’importo dovuto per il ticket licenziamenti che quest’anno viene aggiornato a 489,61 euro per ogni anno di anzianità del lavoratore.

Calcolo del ticket licenziamenti nel 2015
Il ticket licenziamenti che l’impresa dovrà versare all’INPS ammonta quest’anno a 489,61 euro (40,80 euro mensili) per ogni anno di anzianità aziendale posseduta dal dipendente che il datore di lavoro decide di licenziare.
La rivalutazione del contributo è determinata dalla rivalutazione del massimale mensile dell’Aspi che costituisce la base sulla quale si calcola il ticket.
Per i licenziamenti avvenuti nel mese di Gennaio 2015 la scadenza per il versamento del ticket licenziamenti è fissata al 16 Marzo.
Riguardo alle scadenze di quest’anno è opportuno ricordare che il 2015 è l’ultimo anno in cui sono inseriti, tra i casi di esonero dal versamento del ticket, i licenziamenti avvenuti in seguito a cambi di appalto e i licenziamenti nel settore edile, per completamento attività e chiusura cantiere.

Ticket licenziamenti: che cos’è e come funziona
Il ticket sui licenziamenti è stato introdotto dalla riforma Fornero sulle pensioni, per i licenziamenti avvenuti dal 1 Gennaio 2013, a titolo di contribuzione necessaria a finanziare le indennità di disoccupazione previste dalla stessa riforma(Aspi e mini-Aspi).
Il versamento del ticket è previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che danno diritto, anche teorico, alla fruizione dell’Aspi, a prescindere dai requisiti contributivi.
Il diritto all’Aspi era riconosciuto a tutti i lavoratori che avevano perso involontariamente la loro occupazione. Il ticket deve essere pagato dal datore di lavoro anche nel caso in cui il lavoratore licenziato pur avendo diritto all’Aspi in linea di principio, non la percepisce all’atto pratico per mancanza dei requisiti.

Casi di esclusione dall’Aspi
Esistono casi di risoluzione del rapporto di lavoro che non assegnavano il diritto al sussidio di disoccupazione dell’Aspi e che, pertanto, non prevedono neanche il pagamento del ticket licenziamento; si tratta dei seguenti:

  • dimissioni, eccetto i casi di dimissione per giusta causa e di dimissione intervenuta durante il periodo di maternità che va da 300 giorni prima della data presunta di nascita del figlio, fino al momento in cui il figlio compie un anno di vita;
  • risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, eccetto i casi in cui la risoluzione avvenga in seguito a procedura di conciliazione, in seguito al trasferimento del dipendente in una sede della stessa azienda che dista più di 50 Km (o più di 80 minuti con mezzi pubblici) dalla residenza del lavoratore;
  • decesso del lavoratore;

Casi di esclusione dal pagamento del ticket
Il ticket licenziamenti non è dovuto:

  • fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui il datore di lavoro sia tenuto a versare il contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità;
  • fino al 31 dicembre 2015, nei casi di:
    • licenziamenti avvenuti in seguito a cambi di appalto che hanno previsto l’assunzione del lavoratore licenziato presso altri datori di lavoro, in applicazione delle regole previste dal CCNL;
    • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura dei cantieri (settore edilizio);
    • licenziamenti avvenuti in seguito ad accordi sindacali avvenuti durante processi di riduzione del personale dirigente;

Versamento
Il ticket licenziamento si versa entro la stessa scadenza prevista per il versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò significa all’atto pratico che le scadenze previste sono:

  • il 16 del mese successivo per il pagamento;
  • il 31 del mese successivo per la trasmissione denuncia;

Il versamento deve avvenire contestualmente al flusso dei dati Uniemens, per questo specifico contributo si utilizza:

  • il nuovo codice causale «M400»;
  • la dicitura relativa: «Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012»;

A tali dati si aggiunge, ovviamente, l’importo da pagare.

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