TFR e fondi pensione obbligatori: in arrivo shock per i lavoratori?

Giorgio Battisti

24/04/2016

Vogliono rubarci anche il TFR. L’ultima proposta del Governo Renzi sui fondi pensione obbligatori è figlia del drammatico stato del sistema delle pensioni in Italia. Ecco cosa sta succedendo.

TFR e fondi pensione obbligatori: in arrivo shock per i lavoratori?

Il TFR dovrà essere destinato obbligatoriamente ai fondi di previdenza complementare. In altre parole, i fondi pensione diventeranno obbligatori e dovranno essere alimentati dal TFR dei lavoratori.
Le notizie sulle pensioni, sul TFR, sull’INPS e sul sistema previdenziale nazionale in generale sono sempre più drammatiche. La settimana scorsa si è discusso del dramma dei ragazzi classe ’80: secondo le ultime proiezioni le pensioni per questa fascia di popolazione arriveranno dai 75 anni in su (non è una semplificazione giornalistica ma proprio il risultato degli ultimi studi in materia di pensioni). E la risposta della politica ancora una volta è assurda: addio TFR e fondi pensione obbligatori.

Proviamo a fare il punto sull’attuale situazione delle pensioni, con particolare riferimento all’ultima proposta shock del Governo in materia di TFR e fondi pensione obbligatori.

TFR e fondi pensione obbligatori: la ratio della drammatica proposta del Governo sulle pensioni

Il Governo Renzi sta studiando l’ipotesi di riformare il sistema del TFR e della liquidazione, obbligando i lavoratori a devolvere il TFR medesimo nei fondi pensione obbligatori.
In altre parole, il Governo pensa di risolvere il dramma delle pensioni rubando il TFR, la cosiddetta liquidazione, dal portafoglio dei lavoratori.
Con il versamento del TFR nei fondi pensione obbligatori verrebbe risolto il drammatico problema delle pensioni in Italia? Per niente.
Di fatto, la proposta del Governo avrebbe come conseguenza quella di finanziare gli attuali deficit del sistema previdenziale italiano e dell’INPS in particolare.

Di conseguenza, i giovani lavoratori di oggi vedrebbero l’attuale situazione:

  • addio TFR, quindi la liquidazione che normalmente le famiglie sperano di poter utilizzare per finanziare spese importanti (istruzione figli, acquisti rilevanti, viaggi mai fatti in una vita di lavoro, ecc) non potrà essere più utilizzata;
  • con il TFR ai fondi pensione obbligatori gli stessi giovani lavoratori finanzierebbero il sistema pensionistico attuale, consentendo il finanziamento delle pensioni di padri, nonni, vitalizi, ecc.;
  • al momento della futura pensione (nei decenni successivi al 2050) ci sarebbero sempre forti problemi di pagamento delle pensioni, salvo ulteriori riforme rivoluzionarie nei prossimi anni.

Insomma, la proposta del Governo per alimentare il futuro sistema delle pensioni non appare delle migliori. Probabilmente, sarebbe più opportuno agire su altri fattori quali ad esempio il taglio dei vitalizi, maggiori controlli sui falsi invalidi o sugli sprechi e scandali continui della Pubblica Amministrazione.

TFR: cos’è e come funziona?

Il TFR, la cosiddetta liquidazione, è una retribuzione differita che il codice civile prevede in favore dei lavoratori pubblici e privati.
Il TFR ha avuto una funzione fondamentale nel corso degli ultimi decenni ovvero quella di promuovere il risparmio, così come previsto dalla nostra Costituzione.
In pratica con il TFR le famiglie hanno pianificato le future spese rilevanti: istruzione per i propri figli, piccoli investimenti e tanto altro ancora.
La riforma prevista dal Governo in materia di TFR e fondi pensione obbligatori farebbe venire meno questa funzione fondamentale.

Il TFR si calcola secondo le regole previste dalla prima parte dell’articolo 2220 del codice civile:

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero”.

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