Split payment IVA 2017: tre aspetti ancora da chiarire

Francesco Oliva

30 Agosto 2017 - 08:00

Split payment IVA: ecco tre punti ancora da chiarire dopo la riforma introdotta dal DL 50/2017.

Split payment IVA 2017: tre aspetti ancora da chiarire

Lo scorso 1° luglio è entrato in vigore il nuovo split payment IVA ovvero la nuova versione del meccanismo di scissione dei pagamenti così come modificata dal DL 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e poi attuato - in questa particolare materia - dai DM del 27 giugno e del 13 luglio scorso.

La novità più rilevante è rappresentata dall’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione: le pubbliche amministrazioni sono tutte quelle verso le quali è obbligatorio emettere fattura elettronica; sono state incluse anche le società controllate dallo Stato (secondo diversi criteri) e le società quotate nell’indice FTSE MIB; sono stati inclusi anche i professionisti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto (in precedenza esclusi).

La nuova normativa è stata attuata da due diversi decreti ministeriali. Tuttavia, ad oggi ci sono ancora diversi aspetti da chiarire.

In questo articolo ci soffermiamo, in particolare, su tre aspetti:

  • richiesta ed ottenimento attestazione di riconducibilità allo split payment e conseguente del mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 17-ter comma 1 quarter d.p.r. 633/1972;
  • obbligo degli esportatori abituali;
  • obbligo per le operazioni permutative.

Split payment IVA 2017: i fornitori possono chiedere l’attestazione di riconducibilità alla normativa sulla scissione dei pagamenti ai propri committenti. Ma se questi non rispondono?

L’individuazione delle società destinatarie della normativa sullo split payment è uno degli aspetti che preoccupa maggiormente gli operatori economici (imprese e professionisti).

Proprio per venire incontro a questa esigenza, il DL 50/2017 ha introdotto il comma 1-quater dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 in cui è previsto che

A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo

In altre parole, lo stesso legislatore - probabilmente conscio della condizione di incertezza che avrebbe caratterizzato il periodo di prima applicazione del nuovo split payment - ha previsto che i fornitori delle società possano chiedere direttamente al soggetto interessato un’attestazione che certifichi la riconducibilità dello stesso alla nuova normativa. D’altra parte, i cessionari o committenti hanno l’obbligo di rilasciare tale attestazione.

E qui sta il primo dubbio: cosa succede nel caso in cui i cessionari/committenti non rispondessero? Quali termini occorre applicare?

Su questo punto si attendono chiarimenti ufficiali.

Split payment IVA 2017: l’obbligo vale per gli esportatori abituali?

Secondo punto da chiarire è quello sugli esportatori abituali che possono acquistare senza IVA, comunicando tale volontà mediante le lettere di intento.

Concettualmente appare pacifico che tali soggetti siano esclusi dalla normativa sullo split payment IVA; tuttavia, anche su questo punto si attendono chiarimenti ufficiali.

Si ricorda che per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (D. lgs. 175/2014). La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

Split payment IVA 2017 e operazioni permutative

Terzo dubbio che segnaliamo, infine, è quello sulle operazioni permutative ovvero quelle operazioni disciplinate dall’articolo 11 del d.p.r. 633/1972.

Anche questa categoria di operazioni è esclusa dallo split payment?

Su questo punto si segnala l’ottimo intervento del Dottor Forte nell’articolo intitolato “Manovra correttiva: split payment anche per le operazioni permutative?

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