Sottopagare il dipendente è reato: fino a 6 anni di carcere per sfruttamento del lavoro

Isabella Policarpio

20 Marzo 2019 - 09:49

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Il datore di lavoro che sottopaga i dipendenti rischia fino a 6 anni di carcere per sfruttamento del lavoro. Le linee guida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sottopagare il dipendente è reato:  fino a 6 anni di carcere per sfruttamento del lavoro

Sottopagare i dipendenti è reato. Così come non rispettare la normativa sugli orari di lavoro, i periodi di riposo, i giorni di ferie e l’aspettativa obbligatoria.

Il problema è stato affrontato nella circolare n. 5 del 28 febbraio 2019 (in allegato) dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale ha fornito le linee guida per l’attività di vigilanza sulla condotta di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ex articolo 603-bis del Codice Penale.

La disciplina in esame nasce per contrastare il fenomeno del “caporalato”, diffuso soprattutto nel Sud Italia, ma fornisce una disciplina organica contro ogni tipo di sfruttamento della manodopera.

SOTTOPAGARE IL DIPENDENTE É REATO: FINO A 6 ANNI DI CARCERE PER SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Sottopagare il dipendente è reato: le linee guida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 28 febbraio 2019, ha emesso un documento recante le linee guida per l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 603 bis del Codice Penale in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

Secondo la disciplina vigente, sottopagare il dipendente integra un reato ma occorre individuare due fattispecie distinte:

  • l’intermediazione illecita, che persegue chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • lo sfruttamento del lavoro, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Sebbene nel sentire comune il reato di sfruttamento del lavoro è legato al lavoro nei campi, questa condotta è riscontrabile anche in altri contesti. Anzi, ormai condotte di questo tipo sono molto frequenti anche nell’ambito di servizi esercitati da imprese che realizzano forme di intermediazione illecita e lucrano grazie all’abbattimento dei costi del lavoro.

Non si può escludere, inoltre, che lo sfruttamento del lavoro avvenga nell’ambito di una associazione a delinquere (ex articolo 416 del Codice Penale) ed anche in associazioni di tipo mafioso, anche straniere (ex articolo 416 bis).

Sfruttamento del lavoro: gli indici per individuarlo

L’elemento fondamentale del reato è lo sfruttamento lavorativo. Per individuarlo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce un elenco di condizioni e circostanze che individuano le ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tali circostanze sono:

  • la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi ai contratti collettivi nazionali e territoriali;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Cosa rischia il datore di lavoro che sottopaga i dipendenti?

Ai sensi dell’articolo 603 bis e salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che sfrutta e sottopaga i dipendenti rischia congiuntamente:

  • la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato;
  • la reclusione da 1 a 6 anni.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, la pena sale da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Il Codice Penale prevede anche delle ipotesi aggravanti che comportano l’aumento della pena da un terzo fino alla metà. Questo accade quando:

  • il numero dei lavoratori reclutati è superiore a 3;
  • tra i soggetti reclutati ci sono minori in età non lavorativa (under 16);
  • le condizioni di lavoro o le prestazioni da svolgere siano pericolose.

Attività investigativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il documento fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce anche le modalità di esecuzione dell’attività investigativa mirata ad accertare le situazioni di sfruttamento del lavoro. Dunque, salvo il caso di flagranza di reato, le investigazioni devono essere programmate con i Magistrati, la Procura della Repubblica e i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro.

L’attività investigativa deve essere funzionale all’accertamento degli elementi del reato di cui sopra.

Va ricordato che per l’ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex 603 bis, il legislatore ammette:

  • la confisca obbligatoria delle “cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti” (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento;
  • la confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attività economica.


Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 5 del 28/03/2019
Clicca qui per scaricare

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