Intercettazioni ambientali e telefoniche: disciplina e limiti

Isabella Policarpio

31/01/2019

21/02/2020 - 09:40

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Le intercettazioni possono essere di vario tipo, ambientali, telefoniche e telematiche, e sono finalizzate ad acquisire elementi di prova idonei a perseguire un reato. La legge ne stabilisce limiti e requisiti tassativi.

Intercettazioni ambientali e telefoniche: disciplina e limiti

L’intercettazione è una vera e propria intrusione della sfera privata di un privato cittadino, per questa ragione la legge detta i casi in cui è consentita, i limiti ed i requisiti.

In base al metodo di indagine, le intercettazioni possono essere di vario tipo:

  • intercettazioni telefoniche, quindi delle comunicazioni private;
  • intercettazioni ambientali, cioè degli ambienti dove la persona sospettata vive o lavora;
  • intercettazioni telematiche, per l’acquisizione di dati trasmessi o ricevuti via web.

L’articolo 226 del Codice di procedura penale ne disciplina le ipotesi di applicabilità, dato che la libertà e la segretezza delle comunicazioni deve essere controbilanciata da notevoli elementi di sospetto.

Intercettazioni: la disciplina

Le intercettazioni telefoniche, ambientali o telematiche sono un efficace metodo per raccogliere informazioni in merito alla commissione di un reato ed acquisire elementi di prova idonei a dimostrare il fatto. Tuttavia, si tratta di una vera e propria violazione della privacy del privato cittadino.

Per questa ragione, il legislatore penale fa un elenco tassativo delle ipotesi in cui tale invasione è ammissibile e ne stabilisce anche i limiti. La disciplina sulle intercettazioni è contenuta nell’articolo 266 del Codice di procedura penale, che le ammette per i seguenti delitti:

  • non colposi per cui è prevista la pena dell’ergastolo o la detenzione non inferiore a 5 anni;
  • contro la pubblica amministrazione, puniti con pena non inferiore a 5 anni;
  • concernenti sostanze psicotrope o stupefacenti, esplosivi o armi;
  • pornogarfia e pedopornografia;
  • ingiuria, minaccia, molestie, atti persecutori, usura e manipolazione di mercato.

Per quali reati si ammettono le intercettazioni?

L’elenco dell’articolo 266 del Codice di procedura penale indica i reati per i quali le intercettazioni sono ammissibili ma occorrono ulteriori requisiti per violare la privacy di un cittadino: innanzitutto devono essere presenti gravi indizi di reato, inoltre le intercettazioni devono essere assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini ed individuazione del colpevole.

Le intercettazioni, ambientali, telefoniche o telematiche che siano, sono condotte personalmente dal pubblico ministero o da un ufficiale della polizia giudiziaria da lui incaricato.

Generalmente bisogna avvalersi degli impianti installati presso la procura della Repubblica ma, in via eccezionale, possono essere utilizzati anche impianti in dotazione alla polizia giudiziaria o di pubblico servizio.

Intercettazioni telefoniche

Tra le diverse tipologie di intercettazione, quella telefonica è la più utilizzata perché efficace e semplice da mettere in atto. L’intercettazione telefonica consiste nella violazione della privacy delle conversazioni private, attraverso il controllo delle telefonate, dei messaggi e della chat.

L’intercettazione telefonica può avvenire con o senza la collaborazione degli operatori telefonici, che però è necessaria quando occorre consultare i tabulati delle conversazioni avvenute in passato.

Tuttavia, le informazioni acquisite tramite intercettazione telefonica non sempre sono utilizzabili. In particolare, la legge vieta l’utilizzabilità in giudizio delle intercettazioni avvenute al di fuori dei casi previsti e delle comunicazioni o conversazioni tra persone vincolate da segreto professionale.

Intercettazioni ambientali

Le intercettazioni ambientali avvengono nei luoghi in cui si svolge la vita della persona sospettata dei reati sopra detti, come la casa, l’ufficio e l’automobile. Queste intercettazioni avvengono mediante l’uso di microspie, microfoni o telecamere nascoste.

Le intercettazioni ambientali prevedono una doppia violazione della privacy: dei luoghi dove si intende piazzare i dispositivi e delle comunicazioni/azioni della persona che viene ripresa. Per questa ragione, prima di procedere, il pubblico ministero è tenuto ad un rigido controllo sia della presenza dei requisiti ex articolo 266 che della concreta gravità degli elementi di prova a disposizione.

Intercettazioni telematiche

Anche se meno diffusa, l’intercettazione può anche essere di tipo telematico. La modalità tipica con cui si mette in atto l’intercettazione telematica è l’acquisizione di pacchetti di dati in transito sulla Rete.

Le tecniche di intercettazione telematica permetto di venire a conoscenza dei dati mentre sono in transito dal computer ricevente a quello ricevente. Altro metodo è l’installazione di un software spia sul computer della presunta vittima o del presunto autore, ovviamente a loro insaputa.

Quando sono vietate le intercettazioni

L’articolo 103 del Codice di procedura penale vieta il compimento delle intercettazione su determinate categorie di soggetti:

  • il difensore di una delle parti in giudizio;
  • gli investigatori privati;
  • i consulenti tecnici incaricati del caso;
  • le persone assistite.

Ciò a garanzia della inviolabilità della difesa, del segreto professionale e del libero dispiegamento dell’attività difensiva.

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