Sospensione e interruzione del processo: disciplina, differenze, casi ed esempi

Isabella Policarpio

01/04/2019

01/04/2019 - 17:13

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Sospensione e interruzione sono eventi che alterano il normale svolgimento del processo. Caratteristiche, differenze ed esempi.

Sospensione e interruzione del processo: disciplina, differenze, casi ed esempi

Sospensione ed interruzione del processo sono eventi che comportano un’alterazione dell’attività processuale. La sospensione processuale comporta l’arresto momentaneo del processo, nella prospettiva di una ripresa a breve termine. Può essere disposta dal giudice o su richiesta di parte, quando sussistono gravi motivi.

L’interruzione del processo, invece, avviene in caso di menomazione della possibilità di partecipare al processo delle parti, quindi morte o perdita di capacità della parte o del suo legale rappresentante o morte, sospensione o radiazione del procuratore legale. L’interruzione provoca uno stato di quiescenza processuale in cui non è possibile compiere alcun atto processuale.

Sospensione del processo: quando e come avviene

La sospensione del processo è l’interruzione momentanea delle attività processuali che può avvenire in ambito di processo civile, penale e amministrativo.

La disciplina codicistica prevede diverse tipologie di sospensione processuale. Innanzitutto la sospensione necessaria (ex articolo 295 del Codice di procedura civile) che viene disposta dal giudice in presenza di una controversia pregiudiziale rispetto a quella pendente, ovvero quando si rileva la necessità di definire una controversia prima di quella in esame.

La sospensione necessaria ha come presupposto il nesso di pregiudizialità tra le cause che impone al giudice di decidere prima la causa che costituisce un antecedente logico-giuridico delle altre. Ai sensi dell’articolo 295, il giudice dispone la sospensione del processo quando egli stesso o un altro giudice deve risolvere in via preliminare una controversia civile o amministrativa dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

La sospensione può essere anche facoltativa/volontaria su istanza di parte: ciò avviene quando le parti fanno una richiesta concorde al giudice. La sospensione volontaria viene concessa solo se il giudice rileva dei giustificati motivi e può essere predisposta una sola volta. Il periodo massimo di sospensione è 3 mesi e al momento della dichiarazione di concessione il giudice stabilisce la nuova data di udienza.

La ripresa del processo avviene:

  • o nella data che viene stabilita dal giudice;
  • oppure le parti entro 3 mesi dalla dichiarazione di sospensione devono chiedere al giudice di stabilire la data della nuova udienza.

Sospensione del processo esecutivo

La sospensione del processo esecutivo (cioè il processo rivolto a soddisfare l’interesse del creditore). In questo caso il giudice dispone la sospensione quando:

  • sussistono gravi motivi, su richiesta di parte, ex articolo 624 del Codice di procedura penale, imponendo alla parte richiedente di versare idonea cauzione;
  • su richiesta di tutti i creditori coinvolti e muniti di titolo esecutivo, per una sola volta e per una durata massima di 24 mesi;
  • in ipotesi speciali previste dalla legge.

Interruzione del processo: quando e come avviene

Diversamente dalla sospensione, l’interruzione del processo avviene quando vengono in essere degli eventi tali da impedire il realizzarsi del contraddittorio tra le parti. In questo caso il processo non solo viene sospeso ma anche interrotto.

L’interruzione del processo si ha in caso di:

  • morte della parte o perdita della capacità di stare in giudizio per interdizione, inabilitazione o fallimento;
  • morte, perdita della capacità del rappresentante legale o cessazione di tale rappresentanza;
  • morte, la radiazione dall’albo o la sospensione del procuratore.

L’interruzione del processo è disciplinata dagli articoli 299 e 300 del Codice di procedura civile i quali prevedono una disciplina diversificata in base al momento in cui si verifica l’evento interruttivo.

Quindi, se l’evento interruttivo avviene prima della costituzione della prima udienza il processo si considera interrotto dal giorno in cui si verifica l’evento. Tuttavia l’interruzione del processo può essere evitata se i successori delle parti si costituiscono volontariamente in maniera tempestiva.

Invece, se l’evento interruttivo si verifica dopo la costituzione in giudizio delle parti:

  • l’interruzione opera automaticamente se la parte si era costituita personalmente;
  • l’interruzione opera a partire dalla comunicazione dell’ufficiale giudiziario, quando la parte non si era costituita;
  • l’interruzione opera dalla dichiarazione del procuratore se la parte si era costituita a mezzo di procuratore.

Gli effetti dell’interruzione processuale sono gli stessi di quelli previsti per la sospensione. Dunque il divieto di compiere qualsiasi tipo di atto processuale e l’interruzione dei termini in corso.

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