Sistema TS, comunicazione spese sanitarie con invio mensile dal 1° gennaio 2022

Anna Maria D’Andrea

7 Gennaio 2022 - 16:00

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Sistema TS, parte dal 1° gennaio 2022 la comunicazione mensile delle spese sanitarie. Dodici nuove scadenze da segnare in calendario.

Sistema TS, comunicazione spese sanitarie con invio mensile dal 1° gennaio 2022

Sistema TS, parte l’obbligo di comunicazione mensile delle spese sanitarie.

Dal 1° gennaio 2022 al calendario delle scadenze fiscali si aggiungono ulteriori 12 adempimenti, e il primo termine da tenere a mente sarà quello del 28 febbraio.

Non è stata modificata la nuova tempistica per la comunicazione al sistema TS delle spese sanitarie e, stando a quanto indicato dal Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021, si passa dalla trasmissione semestrale prevista per lo scorso anno a quella mensile in vigore dal 1° gennaio 2022.

L’obbligo interessa una vasta platea di operatori del settore: medici, farmacie, parafarmacie, ma anche professionisti sanitari quali, ad esempio, psicologi, veterinari, ottici e a decorrere dal 2019 anche gli iscritti ai nuovi albi istituiti con il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, quali tra gli altri dietisti ed educatori professionali.

Sistema TS, comunicazione spese sanitarie con invio mensile dal 1° gennaio 2022

Il decreto MEF del 19 ottobre 2020, successivamente modificato dal decreto del 29 gennaio 2021, ha ridisegnato le scadenze per la comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS.

Per il 2021 è stato previsto l’invio a cadenza semestrale dei documenti. La trasmissione dei dati relativi al primo trimestre doveva essere effettuata entro il 30 settembre scorso, mentre il 31 gennaio 2022 è la scadenza prevista per i dati del secondo semestre.

Un appuntamento al quale si affiancheranno a stretto giro i nuovi 12 invii previsti per il 2022, anno a partire dal quale debutta l’obbligo di trasmissione a cadenza mensile.

A prevederlo è l’articolo 7, comma 1 del decreto del 19 ottobre 2020, così come modificato dal successivo intervento del MEF datato 29 gennaio 2021.

La comunicazione delle spese, annuale fino al 2020 e semestrale per lo scorso anno, diventa ora mensile. Dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, prendendo a riferimento la data di pagamento indicata.

Le nuove scadenze per l’invio dei dati al sistema TS 2022 sono quindi le seguenti:

MeseScadenza comunicazione sistema TS 2022
Gennaio 28 febbraio
Febbraio 31 marzo
Marzo 2 maggio (il 30 aprile e domenica e il giorno successivo è un festivo)
Aprile 31 maggio
Maggio 30 giugno
Giugno 22 agosto (il 31 luglio cade di domenica e dal 1 al 20 agosto c’è la sospensione feriale degli adempimenti)
Luglio 31 agosto
Agosto 30 settembre
Settembre 31 ottobre
Ottobre 30 novembre
Novembre 2 gennaio 2023 (il 31 dicembre cade di domenica)
Dicembre 31 gennaio 2023

Sistema TS, i soggetti obbligati alla comunicazione mensile delle spese sanitarie 2022

La comunicazione mensile delle spese sanitarie si aggiunge quindi al calendario già fitto di adempimenti per gli operatori IVA.

Riguarda una folta schiera di soggetti che operano nell’ambito sanitario. Dal 2015 la comunicazione delle spese sanitarie è obbligatoria per farmacie strutture specialistiche pubbliche e private, medici chirurghi e odontoiatri.

Nel 2016 si sono aggiunti parafarmacie, strutture che vendono medicinali veterinari, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica.

L’obbligo è stato poi esteso agli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie, ossia:

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.

Tutti questi soggetti dovranno trasmettere a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, i dati di scontrini, fatture e ricevute rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.

Un adempimento che è quindi funzionale alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato.

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