Rimborso pensioni d’oro: l’INPS spiega le modalità

Valentina Pennacchio

15 Luglio 2013 - 13:50

Rimborso pensioni d’oro: l’INPS spiega le modalità

Tagliare le pensioni d’oro è incostituzionale. Conseguenza? Scatta il rimborso. Dopo che la Corte Costituzionale ha motivato la sentenza parlando di “un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”, nonché di un mancato “rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza”, l’INPS interviene sulla questione con il messaggio n. 11243/2013.

In particolare vengono indicate le modalità per la rideterminazione degli importi di pensione e la restituzione del contributo sulle pensioni sopra i 90.000 euro trattenuto per l’anno 2013, successivamente si interverrà su quanto trattenuto negli anni 2011 e 2012.

Il contributo di solidarietà, introdotto dal Decreto legge n. 98/11 (convertito poi in legge n. 111 del 2011), aveva previsto i seguenti importi:

  • prelievo del 5% per le pensioni tra 90.000 e 150.000 euro annui;
  • prelievo del 10% fino a 200.000 euro;
  • prelievo del 15% sopra i 200.000 euro.

Il rimborso è previsto dai mesi di luglio e agosto, vediamo cosa specifica l’INPS.

Gestione privata

Il contributo di solidarietà verrà sospeso dalla rata di agosto, sulla cui cedola:

  • si ripristinerà il pagamento senza il contributo;
  • si rideterminerà la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.

Su questa stessa mensilità verranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013.

Gestione ex ENPALS

Il contributo di solidarietà verrà sospeso dalla rata di luglio, sulla cui cedola:

  • si ripristinerà il pagamento senza l’importanza del contributo;
  • si ricalcolerà la tassazione corrente in relazione al maggior imponibile.

Sulla mensilità di luglio verranno restituite le trattenute effettuate a titolo di contributo di perequazione da gennaio fino a giugno 2013.

Gestione ex INPDAP

Il contributo di solidarietà verrà sospeso dalla rata di luglio, su cui si provvederà:

  • a ripristinare il pagamento senza il contributo;
  • a rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.

Le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013 saranno rimborsate sulla mensilità di agosto e tassate nel seguente modo:

  • tassazione ad aliquota massima nel caso di titolari di unica prestazione;
  • tassazione ad aliquota proporzionale nel caso di titolari di plurime prestazioni
    pensionistiche.

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