Rimborso Irap: via libera all’istanza telematica. Ecco la guida

Marta Panicucci

03/01/2013

Rimborso Irap: via libera all’istanza telematica. Ecco la guida

Da oggi, 3 gennaio 2013, è possibile la presentazione telematica delle istanze per il rimborso Irap. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è reperibile il software per l’inoltro delle domande relative alle maggiori imposte versate dal 28 dicembre 2007 al 28 dicembre 2011. Il provvedimento dell’Agenzia del 17 dicembre scorso ha, infatti, chiarito le modalità per la presentazione dell’istanza di rimborso che può avvenire da oggi tramite il software “RimborsoIrapSpesePersonale”, oppure dal 18 gennaio al 15 marzo quando sarà dato il via libera al click day (per maggiori informazioni leggi “Rimborso Irap: modelli e istruzioni per presentare l’istanza”). La possibilità di chiedere il rimborso Irap, per cinque periodi di imposta, dipende dalla intervenuta deducibilità dell’Irap sul costo del lavoro dall’imponibile determinato per le imposte sul reddito.

Software “RimborsoIrapSpesePersonale”

Il software, attivo da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, consente la compilazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef-Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato e la creazione del file da trasmettere telematicamente. Suddetto software è utilizzabile sia dai contribuenti privati sia da parte degli intermediari che trasmettono le istanze per conto di altri contribuenti, anche più di uno. A questo proposito, il sito dell’Agenzia chiarisce che l’utente intermediario può incorporare in un unico file tutte le istanze predisposte per conto di altri purché siano tutte riferibili ad un unico cluster di appartenenza. Questa funzione è attivabile dalla voce “archivio multiplo/crea nuovo archivio” nel menu del software.

Requisiti per il rimborso

Prendendo in considerazione ciascuno dei periodi d’imposta, è necessario verificare se sia presente la componente del costo del lavoro, compresi anche i compensi erogati a Co.co.co o ad amministratori di società, che non svolgano una professione abituale. Può emergere che la componente costo del lavoro esista solo in un dato periodo, ad esempio il 2009 e non nel 2010, il che comporta che il rimborso sia legittimo solo per i versamenti dell’acconto 2009 eseguiti a giugno e novembre 2009, e a saldo nel giugno 2010, escludendo invece gli acconti versati nel 2010.

Individuazione Irap deducibile

Per individuare l’Irap deducibile è necessario determinare la percentuale d’incidenza nella base imponibile totale (al netto delle deduzioni da articolo 11 del Dlgs 446/97) della parte di base imponibile rappresentata dal costo del lavoro, anche esso assunto al netto delle deduzioni da articolo 11 del Dlgs 446/97. La percentuale d’incidenza va applicata al saldo e agli acconti, ma considerando che i versamenti eseguiti in un dato anno si riferiscono a due periodi d’imposta che presenteranno due diverse percentuali di incidenza.
A ciò si aggiunge il coordinamento con la deduzione forfettaria del 10%. Secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate, le due deduzioni si sommano se quella del 10% è stata generata anche dalla presenza di interessi passivi; mentre se quest’ultima dipende solo dalla presenza della componente costo del lavoro, la relativa quota di Irap deducibile va calcolata considerando l’Irap versata al netto della deduzione del 10%.
Una volta individuata l’Irap deducibile si ricostruisce il reddito imponibile dei vari periodi d’imposta sottraendo al dato originario dichiarato l’Irap deducibile e ricalcolando l’ imposta dovuta che va esposta nel rigo RI 5 colonna 3, mentre per differenza con l’imposta originaria, si segnala il rimborso spettante nella colonna 6.

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