Rimborsi IVA 2015: richiesta, obbligo di garanzia e variazioni nei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Simone Casavecchia

23 Febbraio 2015 - 15:08

Cosa cambia nel 2015 per i Rimborsi IVA e quali sono le modalità di richiesta e i relativi obblighi di garanzie per specifiche soglie di importi? Risponde l’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi IVA 2015: richiesta, obbligo di garanzia e variazioni nei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 6/E, emanata in seguito agli eventi Videoforum di Italia Oggi, Telefisco del Sole24Ore e il Forum lavoro, particolarmente seguiti dalla stampa specializzata e dagli operatori del settore fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo a molteplici problematiche fiscali.

Nel caso dei rimborsi IVA sono state chiariti molti aspetti riguardanti le modalità di richiesta e di modifica della richiesta di rimborso e gli obblighi di garanzia da fornire per i rimborsi superiori a specifiche soglie di importi.

Modifica della richiesta di rimborso IVA
Dal 2011 è stato prevista, per le imposte dirette, la possibilità di modificare la richiesta di rimborso originaria e di scegliere per la compensazione di eventuali crediti attraverso una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Al fine di armonizzare la disciplina relativa all’IVA con quella relativa alle imposte dirette, la circolare 25/E del 2012 ha previsto la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa utile a revocare una precedente richiesta di rimborso IVA e il termine per il rimborso stesso.
In tal modo è stata concessa al contribuente la possibilità di correggere la richiesta di rimborso IVA originaria, attraverso una dichiarazione integrativa, in cui si indica lo stesso credito o una parte di esso come eccedenza da utilizzare in detrazione o in compensazione (attraverso una variazione del Quadro VX). Tale dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
La disposizioni successive dell’Agenzia delle Entrate (nello specifico la circolare n. 32/E del 2014) non vanno a modificare la regola indicata sopra dal momento che non riguardano la revoca (totale o parziale) del rimborso ma di un caso differente, ossia del caso in cui il contribuente voglia chiedere un rimborso di importo più alto rispetto a quello richiesto inizialmente in dichiarazione e voglia chiedere di passare dall’iniziale scelta per la compensazione o per il riporto dell’eccedenza maturata alla scelta del rimborso vero e proprio.
A fronte di questa premessa si configurano, allora, tre casi:

  • se il contribuente intenda chiedere un rimborso più alto rispetto a quello chiesto originariamente, dovrà presentare una dichiarazione integrativa, munita di visto di garanzia nel caso in cui l’importo del rimborso lo richieda, entro 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione;
  • se il contribuente sceglie di revocare la richiesta di rimborso presentata precedentemente, sarà tenuto a presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
  • se il contribuente decide di apporre il visto assente nella dichiarazione originaria, sarà tenuto a presentare la dichiarazione integrativa ma potrà farlo anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Rimborsi IVA con obbligo di garanzia
La prestazione della garanzia è prevista dalla legge (comma 4 dell’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972) per eseguire i rimborsi di importi superiori ai 15000 euro, richiesti da soggetti passivi di IVA che esercitano "un’attività di impresa" da meno di due anni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo vada inteso come riferito alle sole imprese che svolgono la loro attività da meno di due anni e non sia, invece, previsto per i lavoratori autonomi.
Il calcolo dei primi due anni di attività non tiene conto del momento di apertura della Partita IVA; occorre, quindi, considerare, come momento di inizio dell’attività, il momento in cui si è iniziato a svolgere effettivamente l’attività di impresa, coincidente con il momento in cui è stata effettuata la prima operazione fiscale.
Il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti rispetto alla data in cui viene richiesto il rimborso annuale o trimestrale.

Rimborsi Iva richiesti prima del 13 Dicembre 2014
Come molti contribuenti già sapranno il 13 Dicembre 2014 è il momento in cui è entrato in vigore il Decreto Semplificazioni Fiscali (D. Lgs. 175/2014) che ha introdotto consistenti modifiche e semplificazioni anche nel settore dei rimborsi IVA e delle relative garanzie.
Nella fattispecie, il Decreto Semplificazioni Fiscali eleva a 15000 euro la soglie dei rimborsi IVA per la quale non sono più previste garanzie e per le quali, quindi, il rimborso viene erogato, per così dire, sulla fiducia.
In una sua precedente comunicazione (circolare n. 32/2014) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale semplificazione si applica:

  • alle richieste di rimborso presentate prima del 13/12/2014;
  • ai rimborsi per i quali la garanzia è già stata richiesta e per i quali il contribuente non ha ancora provveduto a presentarla alla data del 13/12/2014; caso, questo, in cui il contribuente non è più tenuto a presentare la garanzia, dopo il 13/12/2014;

In questi casi, quindi, il contribuente non è tenuto a presentare alcuna garanzia. Non solo, la garanzia già presentata (in un momento antecedente al 13/12/2014) non può essere restituita nel caso in cui i rimborsi siano stati già erogati. Ciò implica che il contribuente può richiedere la restituzione del documento di garanzia già presentato nel solo caso in cui il rimborso non sia ancora stato ancora erogato alla data del 13/12/2014.

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