Riforma esame avvocato con test a crocette: cosa prevede

Isabella Policarpio

19/10/2020

23/10/2020 - 16:31

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Qualcosa si sta muovendo riguardo l’esame di abilitazione alla professione forense, la riforma ora al vaglio del Senato: ecco cosa prevede.

Riforma esame avvocato con test a crocette: cosa prevede

Che sia la volta buona per una riforma organica dell’esame di avvocato? Non possiamo dirlo con certezza, ma senza dubbio qualche passo in avanti è stato fatto, grazie anche - e soprattutto - alle manifestazioni organizzate nei mesi scorsi.

Il testo della riforma è al vaglio della Commissione Giustizia del Senato e prevede a grandi linee una sola prova scritta (non più tre) con test a risposta multipla e niente orale, sul modello della Spagna e di altri paesi europei. Questo consentirebbe una correzione rapida e senza margini di errore, poiché avverrebbe con lettore ottico e non secondo il giudizio discrezionale della Commissione esaminatrice.

Novità anche per lo svolgimento della pratica forense e la correzione della prove d’esame 2019 a causa del coronavirus. Qui il pdf del disegno di legge completo:

Ddl d’iniziativa della senatrice Lonardo
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247

Esame di avvocato e Covid: cambia la correzione

L’articolo 2 del disegno di legge reca le disposizioni transitorie da attuare in vista della pandemia ancora in corso, che mette a rischio lo svolgimento degli esami iniziati lo scorso dicembre; nel dettaglio la proposta prevede:

  • per coloro che devono ancora sostenere gli orali 2018 è garantita la prosecuzione della fase orale, per via telematica, disciplinata dalla previgente normativa;
  • per coloro che hanno sostenuto gli scritti nell’anno 2019 sono ammessi de plano alla fase orale, in via telematica, disciplinata dalla previgente normativa.

Riforma esame avvocato: cosa (e come) potrebbe cambiare

Il testo al vaglio della Commissione mira a cambiare radicalmente l’assetto dell’esame di abilitazione, uniformandosi alla disciplina europea. Si andrebbe così a modificare la legge 247/2012 che disciplina l’accesso alla professione forense e all’esercizio della professione. Le 3 prove scritte (parere di diritto civile, penale e l’atto giudiziario di civile, penale o amministrativo) sarebbero sostituite da un test a risposta multipla con 90 domande da svolgersi in un’unica giornata con correzione rapida attraverso correttore ottico e si prevede la creazione di una banca dati con 5.000 quesiti sui quali esercitarsi. Eliminata la prova orale e aumentate a due le sessioni d’esame disponibili all’anno, come avviene per le altre professioni.

Novità sulla pratica forense

Anche il tirocinio post laurea potrebbe subire delle modifiche. La durata resta invariata (18 mesi) e si potrà iniziare anche durante l’ultimo anno di università, purché l’aspirante avvocato sia in regola con gli esami ed entro il limite massimo di 6 mesi.

Il tirocinio può essere svolto:

  • presso un avvocato con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a sette anni o presso l’ufficio legale di un ente pubblico;
  • presso l’Avvocatura dello Stato o presso un ufficio giudiziario;
  • per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione forense.

Ai praticanti avvocato è sempre dovuto il rimborso spese che si aggiunge ad un “corrispettivo determinato in base alla qualità del lavoro svolto.”

L’interruzione della pratica forense per 6 mesi senza giustificato motivo comporta la cancellazione dal registro dei praticanti; chi lo desidera dovrà chiedere nuovamente l’iscrizione al registro che sarà concessa dopo la verifica dei requisiti da parte del Consiglio dell’ordine.

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