Rientro capitali dall’estero: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla procedura di collaborazione volontaria

Simone Casavecchia

17/07/2015

Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimento sul rientro dei capitali e sulle modalità operative della procedura di collaborazione volontaria nazionale e internazionale.

Rientro capitali dall’estero: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla procedura di collaborazione volontaria

Con la circolare 27/E dello scorso 16 Luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su alcuni aspetti della procedura di collaborazione volontaria che molti contribuenti hanno messo in atto al fine di riportare i capitali illecitamente detenuti all’estero in Italia, godendo di un trattamento fiscale vantaggioso.

In particolare, riguardo alla voluntary disclosure, la circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce molte risposte utili soprattutto a risolvere i quesiti posti dai professionisti e dagli intermediari abilitati circa le problematiche più frequenti che si sono configurate durante le prime applicazioni della procedura di collaborazione volontaria.

Tra questi il documento di prassi chiarisce che i delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività oggetto di emersione non si vedranno attribuire alcun reddito correlato. La circolare estende inoltre la possibilità di utilizzare la procedura per la regolarizzazione delle violazioni in materia di IVIE e IVAFE.

Rientro dei capitali detenuti all’estero: la compilazione delle dichiarazioni
Un importante chiarimento, fornito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, riguarda i soggetti delegati e le modalità operative con cui avviene la riemersione dei capitali all’estero: in questo caso viene spiegato che i soggetti delegati che non risultano essere titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti sono tenuti alla collaborazione volontaria, anche se non può essere attribuito ad essi alcun reddito connesso a quelle stesse attività.
Per quanto riguarda la compilazione del Modulo per accedere alla procedura di collaborazione volontaria:

  • la Sezione II deve essere compilata da ognuno dei soggetti che aveva disponibilità dell’attività: in tale sezione occorrerà indicare, per ogni singolo periodo d’imposta, la quota di attività da lui detenuta;
  • Le Sezioni III e IV devono, invece, essere compilate solo da coloro che risultano come titolari effettivi (e non delegati) delle attività finanziarie detenute all’estero;
  • il Quadro RW del Modello Unico non deve essere compilato dagli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, in base a quanto riportato nelle scritture contabili della società, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi;

Collaborazione volontaria e monitoraggio fiscale
Differenti sono gli effetti e i vantaggi che possono essere ottenuti dai procuratori che hanno commesso violazioni negli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina del monitoraggio fiscale:

  • debbono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria internazionale i procuratori con delega a operare per conto di una società intestataria del conto;
  • deve, invece, avvalersi della procedura di collaborazione volontaria nazionale la società che intende definire la propria posizione fiscale sia riguardo agli imponibili che hanno contribuito a rifornire il conto sia riguardo ad altre somme imponibili non dichiarate precedentemente;

Per quanto riguarda, invece, gli importi dovuti per la regolarizzazione, viene chiarito che verrà applicato il cosiddetto "metodo forfetario" per calcolare quanto hanno reso i capitali illecitamente detenuti all’estero.
Il metodo forfetario può essere applicato solo se le attività patrimoniali, nel loro complesso, non superano i 2 milioni di euro, in un singolo anno. Per quanto riguarda le attività cointestate non viene, quindi, considerato in alcun modo l’ammontare della singola quota riconducibile al contribuente.

Regolarizzazione di IVIE e IVAFE
La circolare chiarisce anche che la procedura di collaborazione volontaria può essere considerata valida anche per la regolarizzazione delle omissioni nei versamenti di IVIE e IVAFE e che gli stessi benefici fiscali previsti per la procedura di collaborazione volontaria possano essere riconosciuti anche riguardo a IVIE e IVAFE per le quali si applicano le disposizioni previste sul reddito delle persone fisiche in materia di versamento, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso.

Voluntary Disclosure con Paesi white list
Le agevolazioni fiscali previste dalla voluntary disclosure, relativamente a raddoppio dei termini e alla determinazione delle sanzioni, può essere applicata anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi che, prima dell’entrata in vigore della legge, abbiano già stipulato accordi che consentono lo scambio di informazioni, secondo quato previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali elaborata dall’OCSE.
Ciò significa che è possibile attivare la procedura di collaborazione volontaria per far emergere capitali illecitamente detenuti a Singapore, Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie come, ad esempio, gli Stati Uniti.

Cassette di sicurezza
Anche le attività conservate nelle cassette di sicurezza rientrano tra quelle documentabili e dichiarabili nella dichiarazione di rientro dei capitali. In questo caso:

  • ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale, non rileva, ai fini della procedura stessa, il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre dell’anno per il quale si presenta la domanda di accesso alla procedura.
  • nel caso in cui, invece, il denaro, fosse già detenuto in un Paese black list, al fine di violare gli obblighi sui controlli fiscali, occorrerà utilizzare la procedura di collaborazione volontaria internazionale nel caso in cui si voglia dichiarare il contenuto di cassette di sicurezza per periodi d’imposta per i quali non è decaduta la contestazione delle violazioni;
    Al contribuente rimane anche la scelta, in base alle proprie convenienze, tra le procedure di collaborazione volontaria e di ravvedimento operoso.

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