Startup Act

Startup Act

di Cristina Crupi

Crowdfunding: cosa prevede il regolamento europeo

Cristina Crupi

1 giugno 2021

Crowdfunding: cosa prevede il regolamento europeo

L’Unione Europea ha varato il Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese - Regolamento 2020/1503 - pubblicato il 20 ottobre 2020 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il prossimo 10 novembre 2021.

Le nuove norme europee fissano una serie di regole comuni, certe e chiare, per proteggere gli investitori, eliminando quelle barriere che impediscono alle piattaforme di crowdfunding di operare a livello transnazionale, attraverso l’armonizzazione dei requisiti minimi applicabili quando queste operano sul mercato nazionale e negli altri paesi dell’Unione europea. È stato definito una sorta di “passaporto europeo”.

La necessità di un regime unico europeo per il crowdfunding

Il crowdfunding, o finanziamento collettivo, si è affermato sempre più come forma di finanza per le startup e le piccole e medie imprese (PMI), una alternativa rispetto agli investimenti operati da investitori qualificati (Business Angel o Venture Capital) e riguarda generalmente investimenti di modesta entità e ben si adatta per prodotti o servizi ad impatto emotivo sulla folla.

Esso mira a facilitare il finanziamento di un progetto raccogliendo capitali da un gran numero di persone ciascuna delle quali contribuisce con importi di investimento relativamente modesti tramite una piattaforma su internet e accessibile al pubblico. I servizi di crowdfunding sono pertanto aperti a un gruppo illimitato di investitori e comportano la raccolta di fondi principalmente da persone fisiche, compresi soggetti che non hanno un alto patrimonio netto.

Il crowdfunding si qualifica come un tipo di intermediazione in cui il fornitore del servizio, senza assumere a proprio titolo alcun rischio, agisce con una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali investitori e imprese innovative che cercano finanziamenti.

Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese un altro vantaggio non di poco conto. Può rappresentare una validazione per un’idea imprenditoriale, permettere agli imprenditori di entrare in contatto con un gran numero di persone che forniscono elementi di feedback ed essere, quindi, un buon strumento di marketing.

Diversi Stati membri hanno già introdotto discipline nazionali specifiche in materia di crowdfunding. Tali discipline, però, sono adeguate alle caratteristiche ed alle necessità dei mercati e degli investitori locali. Di conseguenza, le norme nazionali differiscono all’interno dell’Unione per quanto riguarda sia le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding sia l’ambito di applicazione delle attività autorizzate ed i requisiti per l’autorizzazione. Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di questi servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri.

Per le stesse ragioni i gestori delle piattaforme sono scoraggiati dall’offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti. Di conseguenza, il crowdfunding è rimasto finora un fenomeno ampiamente nazionale, a scapito di un mercato più ampio, che ha privato anche le imprese di capitali disponibili in Europa. Al fine di promuovere i servizi transfrontalieri di crowdfunding è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno e garantire un livello elevato di tutela degli investitori stabilendo un quadro normativo a livello di Unione. Il regolamento europeo mira proprio a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese.

Cosa prevede il Regolamento europeo per il crowdfunding

Analizzando i passaggi più rilevanti del regolamento se ne comprende subito la ratio sopra evidenziata e sin da subito si legge che i servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell’Unione ed autorizzate come fornitori.

1) L’autorizzazione

Il tema dell’autorizzazione è la prima grande novità e cioè i fornitori, con questo regolamento, potranno operare nel territorio europeo ma dovranno comunque essere autorizzati dal proprio Paese presentando all’autorità competente dello Stato membro la domanda di autorizzazione come fornitore.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l’autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l’autorizzazione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi che il candidato fornitore intende offrire. L’autorità competente può rifiutare l’autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del candidato fornitore potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un’adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

L’autorità competente informa l’ESMA, l’European Securities and Markets Authority, ovvero l’ente deputato alla vigilanza ed al coordinamento tra stati membri, in merito a tutte le autorizzazioni concesse e garantisce che tale autorizzazione specifichi i servizi di crowdfunding che il fornitore è autorizzato a fornire. L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori e tale registro è messo a disposizione del pubblico ed è regolarmente aggiornato con tutte le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati.

Qualora un’autorità competente in uno Stato membro revochi un’autorizzazione, senza indebito ritardo informa l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui il fornitore opera. L’ESMA inserisce le informazioni sulla revoca dell’autorizzazione nel registro.

2) La Vigilanza

I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono i loro servizi sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione, che valutano il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori e possono sottoporre il fornitore ad ispezioni di verifica.

3) La Gestione

Stante la delicatezza di questa modalità di raccolta dei capitali, il regolamento stabilisce che i fornitori devono agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti. A tal fine, l’organo di gestione di un fornitore definisce e sorveglia l’applicazione di politiche e procedure adeguate per garantire una gestione efficace e prudente del servizio, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti.

L’organo di gestione di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l’applicazione di sistemi e controlli adeguati a valutare i rischi connessi ai prestiti intermediati. Esercita almeno un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari dei progetti che propongono il finanziamento attraverso la piattaforma. Verifica, cioè, che il titolare del progetto non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale e che il titolare del progetto non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell’Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849

4) I conflitti di interesse

I fornitori di servizi di crowdfunding non partecipano ad alcuna campagna di raccolta di investimenti sulla loro piattaforma e non accettano come titolari di progetti i partecipanti al capitale della società stessa che detengono il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto; i dirigenti o i dipendenti o tutte le persone fisiche o giuridiche collegate a tali azionisti o dirigenti.

I fornitori di servizi di crowdfunding applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse e adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori stessi, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo.

5) Periodo di riflessione precontrattuale

Ogni qualvolta si avvia una campagna di raccolta dei capitali a mezzo del crowdfunding i termini e le condizioni dell’offerta rimangono vincolanti dal momento in cui l’offerta è presente sulla piattaforma fino alla data anteriore o alla scadenza dell’offerta o alla data nella quale viene raggiunto l’obiettivo di finanziamento fissato.

Il fornitore prevede un “periodo di riflessione precontrattuale” durante il quale il potenziale investitore può revocare in qualsiasi momento la sua offerta di investire o la sua manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità.

Il periodo di riflessione decorre dal momento in cui il potenziale investitore non sofisticato effettua la propria offerta di investimento o la propria manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding e scade dopo quattro giorni di calendario.

6) Scheda con le informazioni chiave sull’investimento

I fornitori di servizi di crowdfunding per ogni campagna forniscono ai potenziali investitori tutte le informazioni necessarie attraverso una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal titolare del progetto, la Key Investment Information Sheet (KIIS). La scheda deve essere corretta, chiara e non fuorviante, oltre che aggiornata per tutta la durata dell’offerta. Gli Stati membri dispongono la responsabilità del titolare del progetto o dei suoi organi amministrativi per le informazioni false o mal fornite nella scheda.

7) Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del Regolamento. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. Inoltre gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni pecuniarie amministrative di un livello più elevato di quelle previste dal presente regolamento, sia per quanto riguarda le persone fisiche che le persone giuridiche responsabili della violazione.

8) Periodo transitorio

I fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare a farlo conformemente al diritto nazionale fino al 10 novembre 2022. Per la durata del periodo cd. di transizione, gli Stati membri possono disporre di procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding. Prima di rilasciare un’autorizzazione a norma di tali procedure semplificate, le autorità competenti si assicurano che tutti i requisiti siano rispettati.

Entro il 10 maggio 2022, la Commissione effettua una valutazione, previa consultazione dell’ESMA, in merito all’applicazione del presente regolamento ai fornitori di servizi e all’impatto del presente regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull’accesso ai finanziamenti. Sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per estendere il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per una volta per un periodo di 12 mesi.

9) Soglia di investimento

Per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 10 novembre 2021, qualora in uno Stato membro la soglia del corrispettivo totale per la pubblicazione di un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 sia inferiore a 5.000.000 di euro, il presente regolamento si applica in tale Stato membro solo alle offerte di crowdfunding il cui importo totale non superi tale soglia. E’ dunque innalzata, con questo Regolamento, la soglia di raccolta di capitale. Con le nuove regole il tetto massimo di raccolta per ogni campagna passa da 1 milione a 5 milioni di euro calcolati su un periodo di 12 mesi per ciascun emittente.

In conclusione, quindi, il nuovo regolamento rappresenta una buona opportunità per le nostre startup, perché allargare i confini significa attrarre verso il nostro Paese anche capitali di investimento esteri. Dal prossimo novembre, da quando cioè sarà recepita la nuova normativa anche in Italia, le nostre eccellenze potranno giocare la partita degli investimenti tramite lo strumento del crowdfunding in campo europeo e non più solo italiano. Vedremo presto, quindi, quale sarà l’effetto concreto.

Cristina Crupi

Avvocato specializzata in diritto societario, esperta di startup, PMI e innovazione. È autrice del “Codice delle Startup” e del “Codice delle PMI”.

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