Partita IVA 2016: come si passa dal regime dei minimi al regime forfettario?

Francesco Oliva

15/02/2016

16/02/2016 - 21:06

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Nel 2016 l’unica partita IVA agevolata utilizzabile è quella nel regime forfetario. E per i contribuenti già titolari di partita IVA con il regime dei minimi? Ecco come effettuare il passaggio da un regime all’altro.

Partita IVA 2016: come si passa dal regime dei minimi al regime forfettario?

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il nuovo regime forfetario 2016, andando a modificare quanto già previsto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno.
Dal 1° gennaio 2016 chi vuole aprire una partita IVA con un regime agevolato ha solo l’opzione del regime forfetario, a differenza del 2015 in cui si poteva optare, grazie alla norma prevista dal «Decreto Milleproroghe», per il regime dei minimi o per il regime forfetario.
Ma come effettuare il passaggio dal regime dei minimi al regime forfetario 2016? E ancora: davvero non è più possibile aprire una partita IVA con il regime dei minimi?

In questo articolo proviamo a chiarire alcuni aspetti dubbi in materia di passaggio dal regime dei contribuenti minimi al nuovo regime forfetario 2016.

Aprire una partita IVA nel 2016 con il regime dei contribuenti minimi: ancora possibile?

La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato la possibilità di aprire una partita IVA con il regime dei contribuenti minimi di cui al DL 98/2011. Dal 1° gennaio 2016 i contribuenti che vogliono aprire una partita IVA agevolata avranno solo l’opportunità del regime forfetario.
Quindi il regime dei minimi non è più utilizzabile? Non è proprio così: cerchiamo di capire perché.

La normativa IVA prevede che il contribuente che intraprenda l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione abbia 30 giorni di tempo per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
Ecco cosa afferma, in particolare, l’articolo 35 del dpr 633/1972:

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”.

Cosa significa? In altre parole, il contribuente che avrebbe voluto aprire una partita IVA per svolgere un’attività economica con il regime dei minimi di cui al DL 98/2011 nel 2016 aveva tempo fino allo scorso 30 gennaio 2016 per poter cogliere questa opportunità (posto che nel confronto tra regime dei minimi e nuovo regime forfetario 2016 trovi maggiormente conveniente il primo).
Attenzione però: questo valeva solo per i contribuenti minimi che non hanno l’obbligo di iscriversi all’albo degli artigiani. Per questi ultimi, la Camera di Commercio fa iscrivere con data di invio della pratica.

Contribuenti in regime dei minimi dal 2015: che fare?

Qualche dubbio sorge poi sui contribuenti che hanno deciso di aprire una partita IVA con il regime dei contribuenti minimi nel 2015, sfruttando quanto previsto dal «Decreto Milleproroghe» 2015.
Nel 2016 tale contribuente potrà ancora aderire al regime dei minimi o dovrà passare al nuovo regime forfetario 2016?
La questione nasce dalla mancata esplicita previsione (nello stesso milleproroghe) della previsione di continuità fino a naturale scadenza.
A questo proposito, la prevalente stampa specializzata ritiene che i principi di non discriminazione e ragionevolezza facciano pendere la bilancia a favore del contribuente.
Data la tesi prevalente, quindi, chi ha aperto la partita IVA con il regime dei contribuenti minimi nel 2015 potrà proseguire fino a scadenza naturale ovvero 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età.
Su questo punto è arrivata, nel corso di Telefisco 2016, la conferma dell’Agenzia delle Entrate.

E per i contribuenti in regime dei minimi da prima del 2014?

Nessun dubbio, invece, per i contribuenti in regime dei minimi dal 2014 o dagli anni precedenti.
Per questi ultimi, il regime agevolato con imposta sostitutiva al 5% e determinazione analitica del reddito potrà essere sfruttato fino alla naturale scadenza.

Contribuenti in regime forfetario dal 2015: il dubbio sui contributi INPS

La Legge di Stabilità 2016, modificando il regime forfetario introdotto nel 2015, ha modificato il regime dei contributi previdenziali per le nuove partite IVA.
Chi ha aperto una partita IVA nel 2015 con il regime forfetario non era soggetto al minimale contributivo INPS artigiani e commercianti.
Dal 1° gennaio 2016, invece, chi ha opera con il regime forfetario dovrà versare i contributi INPS artigiani e commercianti ridotti del 35%.
Per effetto dell’integrale sostituzione del comma 77 della Legge di Stabilità 2015 (quello che prevedeva la regola di agevolazione previdenziale) l’esonero totale dal versamento del minimale contributivo INPS non sia più consentito, neanche per coloro che nel 2015 hanno deciso di aprire la partita IVA con il regime forfetario.

Ciò ovviamente pone dei seri problemi per tali contribuenti. In primo luogo, problemi di carattere finanziario: chi ha deciso di aprire una partita IVA nel 2015 sapendo di non essere soggetto al minimale contributivo INPS probabilmente ha programmato la propria situazione economica in conseguenza di questo presupposto.
In secondo luogo, dal punto di vista del rapporto Fisco-contribuente, si pone una seria questione di fiducia: come fidarsi di uno Stato che modifica in corsa delle agevolazioni concesse solo 12 mesi prima?

Dal regime dei minimi al regime forfetario: quanta confusione

La legislazione tributaria italiana è schizofrenica, questo è noto.
Ma con il regime IVA agevolato sono stati toccati livelli raramente visti prima: dal 2011 le regole sulla partita IVA dei contribuenti di minori dimensioni sono state modificate ben 4 volte!
Prima il DL 98/2011 che ha operato un restyling al precedente regime dei minimi introdotto dalla Legge Finanziaria 2008. Successivamente la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, abrogando il regime dei minimi. Poi il Decreto Milleproroghe 2015 (a furor di popolo date le proteste dal mondo delle partite IVA) ha resuscitato il regime dei minimi solo per un anno, ma in coabitazione con il forfetario.
Infine, la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato definitivamente il regime dei minimi, lasciando in vita il regime forfetario quale unica forma agevolata per l’apertura di una partita IVA.

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