Redditometro 2013: escluse spese aziendali e dei professionisti

Marta Panicucci

12 Gennaio 2013 - 10:20

Redditometro 2013: escluse spese aziendali e dei professionisti

Non passeranno sotto la lente d’ingrandimento del redditometro le spese esclusive per le attività aziendali e dei professionisti. Il decreto ministeriale sul redditomtero 2013 prevede, infatti, che questi beni non rientrino tra le voci di spesa setacciate dal redditometro, a patto che ciò risulti da idonea documentazione. Per quanto riguarda le spese promiscue come auto, telefono e computer la situzione si complica. Ma vediamo meglio come aziende e professionisti devono considerare le proprie spese e quali tra queste rientrano nel conteggio del redditometro.

Spese aziendali

In base al comma 2 dell’articolo 2 del decreto ministeriale sul redditometro 2013 sono escluse dall’accertamento fiscale sintetico le spese sostenute per beni necessari all’attività aziendale e professionale. Il Dm recita: “Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.”

Non rientrano quindi tra le voci considerate dal redditometro, ad esempio, le spese per l’acquisto e il mantenimento di macchinari necessari all’attività aziendale e le spese di luce e altre utenze dello studio di un professionista, a patto che tale circostanza sia sostenuta da idonea documentazione.

La dicitura “esclusivamente ed effettivamente” rende queste dispozioni intorno al redditometro 2013 più stringenti rispetto a quelle precedenti del 1992 secondo le quali un bene doveva essere semplicemente “utilizzato nell’esercizio di impresa, arti e professioni e tale circostanza risulti da idonea giustificazione.”

Beni ad uso promiscuo

Più complicata la situazione per i beni cosiddetti promiscui, esempio classico, è la macchina aziendale usata dal lunedì al venerdi per affari legati al lavoro, ma anche il fine settimana per uso personale. Tale macchina, applicando l’articolo 164 del Tuir, sarà considerata in buona parte dal redditometro. Il Tuir prevede una quota di deducibilità del 20%, (nel 1992 era al 40%, poi è stata abbassata al 27,5% dalla riforma del lavoro e al 20% dall’attuale legge di stabilità). In sostanza quindi, le spese relative ai beni aziendali sono deducibili al 20%, mentre il restante 80% di tali spese sono da attribuire a livello fiscale alla persona fisica e rientrano quindi nel suo redditometro.

Diverso è il caso di auto date ai dipendenti per uso promiscuo o le vetture dei rappresentanti e agenti; in questi casi la percentuale di deducibilità sale al 70%-80%.

Altre voci di spesa legate al lavoro dei professionisti come il computer o il cellulare sono deducibili al 50% e quindi rientrano nel redditometro solo per il restante 50%. Per altre tipologie di beni mobili restano valide le precedenti leggi in materia fiscale relative al trattamento di beni necessari al lavoro del professionista o dati ai dipendenti di un’azienda.

La regola generale, da tenere sempre presente, è che tutto ciò che non rientra nel reddito d’impresa (con le relative deduzioni) si considera reddito della persona fisica rientrando quindi nel suo personale redditometro.

Altra novità intorno al redditometro riguarda sempre imprenditori e professionisti e prevede che un accertamento fiscale da redditometro blocchi successivi accertamenti presuntivi, come ad esempio gli studi di settore.

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