Reato di stupro: disciplina, pena e prescrizione della violenza sessuale

Isabella Policarpio

29 Aprile 2019 - 12:32

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Stupro: disciplina, pena, prescrizione e circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale. Cosa dice la legge.

Reato di stupro: disciplina, pena e prescrizione della violenza sessuale

Lo stupro è il reato disciplinato dall’articolo 609 bis e seguenti del Codice Penale e si articola in due fattispecie principali:

  • la violenza sessuale per costrizione della vittima;
  • la violenza sessuale per induzione, cioè approfittando dell’inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La pena prevista è la reclusione da 5 a 10 anni, aumentata fino a 12 anni nelle ipotesi aggravanti che andremo ad elencare.

Stupro, cosa dice il Codice Penale: l’articolo 609 bis

Nel nostro ordinamento, la violenza sessuale, anche detta stupro, è un delitto contro la libertà individuale. La sua disciplina è contenuta dall’articolo 609 bis del Codice Penale, che dice:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

L’articolo in questione ha il fine di tutelare la libertà sessuale individuale, non più in attinenza alla moralità pubblica e al buon costume ma come espressione della libertà sessuale.

Le condotte prese in considerazione dal Codice Penale sono due:

  • la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità;
  • la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Violenza sessuale: le circostanze aggravanti

Come abbiamo evidenziato, l’art. 609-bis del Codice Penale prevede la pena della reclusione da 5 a 10 anni per:

  • chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali;
  • chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

L’ultimo comma della predetta disposizione stabilisce una diminuzione della pena non eccedente i due terzi per i casi di minore gravità. Quali sono, invece, le circostanze aggravanti?

Scendiamo nei dettagli. La legge prevede la reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è stato commesso:

  • nei confronti di una vittima con meno di 14 anni;
  • con l’uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti;
  • da chi simula la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
  • su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale;
  • su persona che non ha compiuto 16 anni e della quale il colpevole sia ascendente, genitore (anche adottivo) o tutore;
  • all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
  • nei confronti di donna in stato di gravidanza;
  • nei confronti del coniuge, anche separato o divorziato, ovvero verso colui che è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza con il colpevole;
  • da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
  • con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Invece, se la vittima ha meno di 10 anni la legge prevede la reclusione da 7 fino a 14 anni.

Prescrizione

L’articolo 609-septies del Codice Penale prevede che lo stupro sia perseguibile a querela di parte. Per presentare tale querela, la vittima ha a disposizione 6 mesi dalla data del reato.

Dunque, oltre la scadenza dei 6 mesi, il reato non è perseguibile. Se la vittima presenta querela nei tempi stabiliti il reato può comunque andare in prescrizione, regolata da articolo 157 del Codice Penale.

Argomenti

# Reato

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