Tutto quello che c’è da sapere sull’obbligo di dimora. Ecco cos’è, come funziona e qual è la durata massima. Cosa si può fare e cosa si rischia a seconda dei casi.
L’obbligo di dimora è una misura cautelare prevista dal nostro ordinamento che negli ultimi anni sembra esser tornata alla ribalta. Non soltanto perché le carceri sono sovraffollate, ma anche perché sono aumentati esponenzialmente i casi di criminalità che ben si prestano a questo provvedimento. Questa misura cautelare (o pena accessoria a seconda dei casi) permette al soggetto interessato di restare fuori dal carcere durante le indagini o il processo (o di scontare la pena con misure alternative), senza compromettere le esigenze di controllo e salvaguardando il procedimento penale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Cos’è l’obbligo di dimora
L’obbligo di dimora è una misura cautelare coercitiva, cioè restrittiva della libertà personale. Ciò significa che viene disposta dal giudice in fase di indagini o prima del completamento del processo, per consentire che il procedimento vada a buon fine. La restrizione della libertà personale consiste nell’obbligo per il soggetto indagato o imputato di rispettare precise prescrizioni e divieti di spostamento stabiliti dal magistrato. Può infatti accompagnarsi al divieto di dimora in luoghi prestabiliti.
In particolare, l’obbligo di dimora può essere disposto dal Gip (giudice delle indagini preliminari) o dal giudice procedente se il processo è cominciato. In ogni caso, l’obbligo di dimora, come tutte le misure cautelari, può essere applicato soltanto in presenza di comprovate esigenze cautelari. Nel dettaglio, deve esserci il pericolo concreto che l’indagato/imputato:
- si dia alla fuga;
- inquini le prove;
- reiteri il reato.
Se ricorre anche solo una di queste circostanze è opportuno che il soggetto sia controllato prima di accertarne le eventuali responsabilità, impedendo che il processo penale sia compromesso ed evitando pericoli per la società. A seconda della situazione specifica e in qualche modo della gravità dei fatti, il giudice sceglie la misura cautelare più opportuna. L’obbligo di dimora è tra quelle più flessibili, perché lascia spazio di stabilire regole su misura a seconda del caso.
Come funziona l’obbligo di dimora
L’obbligo di dimora vieta al cittadino di allontanarsi da un certo territorio, vincolandolo alla permanenza nel Comune di residenza o altra area ritenuta opportuna. A differenza degli arresti domiciliari, l’obbligo di dimora permette di uscire dall’abitazione, allargando di fatto il perimetro di spostamento dell’indagato o imputato. Ogni obbligo di dimora è però differente dagli altri, perché appunto viene organizzato tenendo conto delle esigenze di abitazione e sostentamento del soggetto interessato e ovviamente anche di quelle cautelari.
Il territorio, per esempio, può essere limitato a una specifica frazione del Comune o anche a un quartiere per garantire i controlli da parte delle forze dell’ordine ma anche allargato notevolmente. In assenza di vincoli specifici, chi è sottoposto al vincolo di dimora deve semplicemente restare all’interno del perimetro stabilito dal giudice, potendo spostarsi liberamente al suo interno. Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, l’obbligo di dimora si accompagna a prescrizioni aggiuntive.
Spesso viene imposto di rimanere a casa in alcune fasce orarie, quasi sempre quelle notturne, per limitare la possibile reiterazione di reati. L’indagato/imputato potrebbe anche essere obbligato a comunicare all’autorità di polizia tutti i propri recapiti e i luoghi pubblici che frequenta per consentire l’esecuzione dei controlli. L’obbligo di dimora non può comunque essere disposto in un’area geografica dove il cittadino non ha posto in cui vivere e permette di continuare l’attività lavorativa, ricevere l’assistenza medica e quant’altro necessario. Se per esigenze mediche, professionali o familiari l’indagato/imputato deve venir meno ai vincoli dell’obbligo di dimora deve chiederne autorizzazione al giudice. Chi viola le disposizioni dell’obbligo di dimora rischia infatti di subire ulteriori restrizioni e anche il passaggio a misure cautelari più restrittive, finanche la custodia cautelare in carcere.
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Durata massima dell’obbligo di dimora
Come tutte le misure cautelari coercitive l’obbligo di dimora ha una durata massima corrispondente al doppio dei termini massimi previsti per la custodia cautelare in carcere, come previsto dall’articolo 308 del Codice di procedura penale. In generale, si tratta quindi di:
6 mesi se si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni;
- 1 anno quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni;
- 2 anni quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.
L’obbligo di dimora finisce quindi allo scadere dei termini, in caso di condanna/assoluzione e comunque su decisione del giudice, che può anche revocare o inasprire la misura cautelare a seconda delle esigenze. Il tempo passato con l’obbligo di dimora, inoltre, non può essere scorporato dai termini della condanna definitiva.
Obbligo di dimora come pena accessoria
Bisogna inoltre precisare che l’obbligo di dimora, come il divieto di dimora, può essere imposto dal giudice anche dopo la condanna definitiva. Non si tratta in questo caso di misura cautelare, ma di prescrizioni prevedibili nell’ambito di misure di sicurezza non detentive come garanzia ulteriore, soprattutto in caso di affidamento in prova ai servizi sociali. La pena accessoria dell’obbligo di dimora risponde al contempo a diverse necessità. Contribuisce alla reintegrazione sociale e alla riabilitazione del reo e permette di applicare misure alternative senza compromettere le finalità e il decorso della pena.
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