Reato di corruzione: cos’è, disciplina e cosa si rischia

Isabella Policarpio

23/10/2019

13/01/2023 - 14:33

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La corruzione è un reato contro la Pubblica amministrazione e viene commesso da un pubblico ufficiale con la cooperazione di un corruttore. Qui disciplina, sanzioni e differenza con la concussione.

Reato di corruzione: cos’è, disciplina e cosa si rischia

La corruzione è il delitto che nel quale un pubblico ufficiale accetta denaro o altre utilità in funzione delle proprie mansioni. Si tratta di un reato contro la Pubblica Amministrazione, in quanto la corruzione ne va a danneggiare il buon andamento e l’imparzialità. Soggetto attivo del reato è sia il privato cittadino che offre denaro o altre utilità in cambio di favori, sia il pubblico ufficiale che li accetta o promette di accettarli in futuro. Il ruolo dei colpevoli è alla base della differenza con il reato di concussione, con il quale ha delle similitudini.

La corruzione si distingue in propria, che è la fattispecie più grave, ed impropria, in base alla modalità in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato del servizio pubblico si lascia corrompere.

Il quadro sanzionatorio prevede sia la pena detentiva che pene accessorie come ad esempio l’interdizione dai pubblici uffici, materia che è stata oggetto di riforma da parte della legge Anticorruzione approvata dalle Camere.

Reato di corruzione: definizione e sanzioni

La corruzione è un delitto previsto dal nostro Codice Penale nella categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, insieme al peculato, alla concussione e all’abuso d’ufficio. Infatti la ratio legis della norma, ovvero lo scopo che persegue, è tutelare l’imparzialità ed il buon andamento delle amministrazioni pubbliche, contrastando le condotte che ne ledono il funzionamento e la reputazione.

Il delitto di corruzione è disciplinato dall’articolo 318 del Codice Penale come segue:

“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

Come determinato dalla legge, il reato si considera commesso sia quando avviene un illecito scambio di denaro, sia in caso di “promessa”; in pratica, basta il solo accordo tra un pubblico ufficiale ed un terzo ad integrare la fattispecie di reato.

La corruzione è punita con la pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di 6 anni. Tuttavia la legge Anticorruzione, approvata dalle Camere il 19 dicembre 2018, prevede un significativo inasprimento delle pene, sia detentive che accessorie (per esempio l’interdizione permanente dai pubblici uffici per le condanne superiori a 2 anni).

Il delitto di corruzione è procedibile d’ufficio, significa che l’ordinamento lo persegue a prescindere dalla lesione di soggetti terzi, e quindi indipendentemente dalla denuncia della persona offesa.

Il soggetto attivo

Come anticipato, il soggetto agente del reato di corruzione, ex articolo 318 del Codice Penale, è il pubblico ufficiale o chi svolge un pubblico servizio.

Nonostante la chiarezza del dettato normativo, il delitto di corruzione ha una natura particolare poiché può essere considerato sia nella categoria dei “reati propri” - commessi da soggetti stabiliti dalla legge - sia in quella dei “reati comuni”, perché chi offre o promette denaro o altre utilità può essere sia un pubblico ufficiale che un privato cittadino.

Per fare chiarezza, è utile approfondire cosa si intende per “pubblico ufficiale” nel nostro ordinamento. Dunque, per la legge italiana, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio è colui che esercita una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quindi si considera pubblico ufficiale chi:

  • concorre a formare la volontà della Pubblica Amministrazione;
  • ha poteri decisionali;
  • svolge un ruolo di certificazione in nome dello Stato;
  • ha potere di attestazione.

Tanto per fare degli esempi, sono pubblici ufficiali i magistrati, i notai, le Forze dell’Ordine e tutti gli impiegati pubblici. Da sottolineare il fatto che non è sempre necessaria un’investitura formale da parte della P.A., ma basta che la persona eserciti di fatto la funzione pubblica.

Differenza tra corruzione propria ed impropria

Il delitto di corruzione può avere una duplice natura in base al tipo di condotta del soggetto agente. Il Codice Penale distingue le seguenti ipotesi:

  • corruzione propria (ex articolo 319), ovvero per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
  • corruzione impropria (ex articolo 318), ovvero nello svolgimento di un atto d’ufficio.

Nel primo caso, l’agente, cioè l’incaricato di un pubblico servizio, accetta il denaro o altre utilità per compiere un atto che va contro i suoi doveri d’ufficio, che in genere si sostanzia in un’omissione o in un ritardo. Questa ipotesi è considerata più grave, in quanto va a danneggiare in maniera più intensa il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, bene tutelato dalla norma in esame.

Invece, nel delitto di corruzione impropria, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio commette il fatto nello svolgimento dei propri doveri lavorativi. In questo caso l’agente compie un atto dovuto, ma dietro la pattuizione di una somma di denaro o di altri beni. Pertanto il disvalore non è ascrivibile alla condotta in sé ma unicamente al compenso ricevuto.

Corruzione e concussione: le differenze

La corruzione potrebbe essere confusa facilmente con il reato di concussione in quanto entrambi sono commessi dai pubblici ufficiali contra la Pubblica Amministrazione.

Ma sono differenti: la corruzione si ha quando il pubblico ufficiale riceve per sé o per altri denaro o altre utilità con la cooperazione del corrotto. Il reato inoltre si perfeziona anche se la consegna non è ancora avvenuta, ma con la sola promessa che avvenga.

Nella concussione, invece, i soggetti coinvolti hanno un ruolo differente: la persona che consegna il denaro o i servizi non dovuti non è un complice del colpevole ma una vittima, poiché è stata costretta o fortemente influenzata a commettere il fatto.

Corruzione anche tra privati: la disciplina

La corruzione esiste anche tra privati. Questa fattispecie è disciplinata però dal Codice civile, precisamente all’articolo 2625 e si riferisce alla condotta di amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori di società e sindaci che ricevono beni o altre utilità a loro non dovuti o ne accettano la consegna futura in cambio di favori.

La pena prevista per la corruzione privata è la reclusione da uno a tre anni. le pene sono raddoppiate se il corruttore riveste un ruolo di direzione e amministrazione in società quotate in borsa.

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