Querela per infortunio sul lavoro: come farla, termini e a chi rivolgersi

Isabella Policarpio

22 Marzo 2019 - 10:16

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L’infortunio sul lavoro integra il reato di lesioni colpose. In questi casi il dipendente può fare querela alle autorità di pubblica sicurezza e promuovere l’intervento della Procura Generale. Ecco come.

Querela per infortunio sul lavoro: come farla, termini e a chi rivolgersi

Chi subisce un incidente sul luogo di lavoro può portare le autorità a conoscenza del fatto mediante querela per infortunio sul lavoro. In questo modo, le autorità di pubblica sicurezza inizieranno le indagini per accertare la violazione delle norme antinfortunistiche del datore, il quale risponderà per lesioni colpose.

Difatti, la querela per infortunio sul lavoro, è il solo modo a disposizione del lavoratore per promuovere l’azione penale e far iniziare l’iter necessario a perseguire la colposa violazione delle misure di sicurezza per la salute nei luoghi di lavoro.

Invece in caso di lesioni gravissime, ovvero con prognosi superiore a 40 giorni, e di omicidio colposo, il Procuratore della Repubblica interviene d’ufficio (quindi senza la querela del lavoratore) non appena riceve comunicazione dall’Inail.

La querela dà inizio all’azione penale che consiste nell’apertura delle indagini volte a verificare la condotta dolosa o colposa del datore di lavoro nonché all’iscrizione del fatto nel registro dei reati e alla successiva udienza.

Ecco una guida su come fare querela per infortunio sul lavoro, a chi rivolgersi ed entro quale termine.

Querela per infortunio sul lavoro: quando, come e dove denunciare il datore di lavoro

Dopo un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare il fatto all’Inail che provvederà ad indennizzare il dipendente infortunato. Tuttavia, il lavoratore, da parte sua, può presentare una querela per infortunio sul lavoro chiedendo alle autorità di intervenire per perseguire il fatto sul piano del diritto penale.

Dunque, a chi rivolgersi per sporgere una querela per infortunio sul lavoro?

Il dipendente infortunato deve recarsi in uno degli uffici territoriali dell’Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato e dichiarare la volontà di perseguire penalmente il fatto. A questo punto per sporgere la querela è necessario seguire le indicazioni degli agenti e compilare l’apposito modulo dove è necessario indicare:

  • data e generalità del querelante;
  • il reato subito;
  • nome/domicilio del datore di lavoro e del luogo in cui è avvenuto l’infortunio;
  • la descrizione dettagliata del fatto con l’indicazione delle supposte norme a tutela della sicurezza violate;
  • l’allegazione di prove, ove disponibili;
  • la manifestazione di volontà di voler perseguire penalmente il fatto;
  • firma del querelante (a pena di improcedibilità).

La querela può essere presentata anche in forma orale. In tal caso il pubblico ufficiale ne redige verbale riportando le dichiarazioni del querelante, che, in ogni caso, è tenuto a sottoscrivere il documento.

La querela per infortunio sul lavoro può essere presentata esclusivamente dalla persona che ha subito la lesione ed entro e non oltre il termine di 3 mesi dall’avvenimento del fatto.

Dopo la querela, le autorità di pubblica sicurezza coinvolte sono chiamate a verificare se la lesione del lavoratore è stata causata dalla violazione colposa o dolosa delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ove l’accertamento portasse a confermare questa ipotesi, il datore di lavoro deve affrontare un processo in sede penale e rischia pesanti conseguenze.

Querela per infortunio sul lavoro: quando non è necessaria?

La querela per infortunio sul lavoro da parte del dipendente non è sempre necessaria. Infatti, vi sono delle ipotesi in cui la Procura Generale dà inizio all’azione penale anche senza l’impulso della parte coinvolta.

Questo accade quando l’infortunio sul lavoro provoca una lesione superiore a 40 giorni oppure un omicidio colposo. In queste due ipotesi, il Procuratore della Repubblica riceve una segnalazione direttamente dall’Inail (che deve essere obbligatoriamente informata dal datore di lavoro) e può dare inizio all’iter di indagini tese a verificare se l’infortuni o la morte del lavoratore sono stati causati dalla violazione colposa/dolosa delle misure di sicurezza che il datore di lavoro è tenuto a rispettare.

Dunque, per ricapitolare, in caso di lesioni colpose l’azione penale è legata alla prognosi; nel dettaglio:

  • se la prognosi non supera i 40 giorni, l’azione penale scatta solo dopo la querela per infortunio sul lavoro da parte di chi ha subito il danno;
  • se la prognosi supera i 40 giorni (o in caso di morte del dipendente), l’azione penale viene promossa d’ufficio dal Pubblico Ministero, quindi senza querela di parte.

Querela per infortunio sul lavoro, lesioni gravi e gravissime: l’articolo 590 del Codice Penale

Le lesioni personali colpose subite dal lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa rientrano nella fattispecie dell’articolo 590 del Codice Penale, che, al secondo comma prevede espressamente l’applicazione di un aggravante di reato quando la lesione è conseguenza dell’inadempimento delle norme antinfortunistiche:

“Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”

Qui il legislatore opera una differenziazione in base all’entità della lesione; la giurisprudenza di conseguenza ha elaborato i criteri per individuare i casi di lesione grave e quelli di lesione gravissima.

In particolare, la lesione è grave quando il fatto:

  • causa una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  • produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Mentre la lesione è gravissima quando il fatto:

  • causa una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  • produce la perdita di un senso;
  • causa la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nel parlare;
  • provoca la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

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