Quattordicesima nel CCNL Studi Professionali 2018: importi e scadenze

Maria Stella Rombolà

27 Giugno 2018 - 15:40

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La quattordicesima mensilità viene erogata solo ad alcune categorie di lavoratori tra cui rientra quella degli Studi Professionali; il CCNL relativo a questi dipendenti regola la materia e definisce date, scadenze e importi da corrispondere per questa erogazione.

Quattordicesima nel CCNL Studi Professionali 2018: importi e scadenze

I dipendenti degli Studi Professionali si vedono erogare la quattordicesima prima delle ferie estive.

Questa però, a differenza della tredicesima, non è prevista dalla totalità dei CCNL: tutti coloro che svolgono un’attività e sono assunti con regolare contratto all’interno di Studi Professionali hanno comunque diritto a questa mensilità aggiuntiva.

Si tratta di una retribuzione ulteriore prevista dal Contratto Collettivo Nazionale ed ha alcune particolarità che la differenziano dalle retribuzioni mensili ordinarie.

In particolare la quattordicesima prevista dal CCNL degli Studi Professionali deve essere corrisposta in coincidenza con il periodo di ferie e non oltre il 30 giugno; l’importo dovuto si calcola sulla base di una mensilità della retribuzione globale mensile.

Il CCNL Studi Professionali

Per comprendere al meglio di cosa stiamo parlando la prima cosa da fare è leggere con attenzione quanto stabilito dal Contratto Collettivo che all’articolo 126 legifera in materia.

Il Contratto Nazionale relativo agli Studi Professionali disciplina “in maniera unitaria e valida per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell’ambito delle attività professionale anche in forma di studio associato e nelle forme societarie consentite dalla legge nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse e il relativo personale dipendente”.

Categorie

Questo Contratto in particolare si applica a tutte le attività professionali anche associative appartenenti alle professioni.

Per capire con esattezza chi rientra in questa tipologia contrattuale si può far riferimento all’elenco riportato di seguito e suddiviso per “Aree”:

  • Area professionale Economico-Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
  • Area professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
  • Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
  • Area professionale Medico- Sanitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medie Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione;
  • Altre attività professionali intellettuali: si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree con o senza Albo professionale.

Termini di pagamento quattordicesima

Quindi possiamo confermare che le categorie e le aree sopra indicate hanno diritto sia alla tredicesima che alla quattordicesima che in questo ambito spettano a tutti i lavoratori di qualsiasi livello e settore, di qualsiasi mansione o di qualsiasi orario.

Il Contratto Collettivo ci fornisce alcuni importanti dati chiarendo innanzitutto che i lavoratori degli Studi Professionali devono fruire della quattordicesima mensilità entro il 30 giugno e quindi al dipendente apparirà l’effettivo pagamento nella busta paga di giugno oppure al momento della consegna del prospetto paga.

L’articolo 126 del CCNL fa anche una importante precisazione:

Il pagamento della quattordicesima mensilità avverrà comunque anche nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro”.

Ciò significa che il pagamento della quattordicesima deve seguire i tempi necessari all’elaborazione del Libro Unico del Lavoro relativi alla mensilità di giugno. Quindi in caso di necessità c’è una seconda data utile al versamento della quattordicesima: il 16 luglio, data di scadenza della compilazione del LUL.

Come si calcola

Attenendosi strettamente a quanto dice il CCNL l’importo della quattordicesima va calcolato sulla retribuzione globale mensile del mese di giugno, includendo anche eventuali aumenti relativi al periodo in cui viene corrisposta.

Per ottenere l’importo preciso bisogna far riferimento alla normale retribuzione prevista dall’art. 119 del CCNL che si articola nelle seguenti voci:

  • paga base tabellare conglobata;
  • eventuali scatti di anzianità;
  • eventuali assegni “ad personam”;
  • eventuali Superminimi;
  • altri elementi retributivi con carattere continuativo.

Al lavoratore dunque va corrisposta la quattordicesima calcolata sulla base degli elementi fissi e continuativi della retribuzione. Per conoscere le regole di calcolo della quattordicesima mensilità per tutte le categorie di lavoratori si può far riferimento al nostro articolo.

Di fatto la quattordicesima si calcola sui singoli ratei maturati dal luglio precedente al giugno dell’anno di maturazione: al lavoratore spettano tanti dodicesimi per quanti mesi ha lavorato.

Per controllare l’avvenuto pagamento della quattordicesima il dipendente potrà leggere la busta paga di giugno dove troverà tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione nella parte alta del cedolino.

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