Permessi per lutto retribuiti, quanti giorni spettano e per quali familiari

Simone Micocci

26 Maggio 2023 - 15:55

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Permessi per lutto retribuiti al 100%: ecco quando spettano, per quanti giorni l’anno e come farne richiesta.

Permessi per lutto retribuiti, quanti giorni spettano e per quali familiari

I permessi per lutto sono quel diritto garantito al lavoratore per affrontare la perdita di un familiare stretto. In caso di morte di un parente, entro un certo grado, infatti, il dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro senza rischiare sanzioni e mantenendo il pieno diritto alla retribuzione.

La richiesta dei permessi per lutto va data al datore di lavoro, preferibilmente con congruo preavviso, e al rientro in servizio bisognerà fornire la documentazione necessaria così che l’azienda possa concretamente giustificare l’assenza.

Le domande più comuni sui permessi per lutto riguardano perlopiù il numero di giorni a disposizione, nonché i familiari, o affini, per i quali si può godere dello strumento in oggetto. Dubbi a cui risponderemo in questa guida dedicata.

Permessi per lutto: cosa sono e come vengono retribuiti

I permessi per lutto sono previsti dalla legge n. 53/2000 all’articolo 4 e dal relativo Regolamento di attuazione D.M. 21.07.2000 n. 278. Qui è stabilito che:

“La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.”

Tali permessi sono regolarmente retribuiti e, pertanto, chi ne usufruisce non noterà variazioni in busta paga. Tuttavia al rientro in ufficio/azienda si dovrà giustificare l’assenza con il certificato di morte del parente.

Possono chiedere i permessi per lutto tutti i dipendenti: a contratto determinato, indeterminato, part-time e apprendistato, in smart working e non.

È importante, dunque, sottolineare che i permessi in oggetto non spettano solamente in caso di decesso; se ne può godere, infatti, anche in caso d’improvvisa grave infermità.

Quanti giorni spettano?

I giorni di permesso per lutto a cui un dipendente ha diritto nell’arco di un anno sono 3. Nel computo del limite non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Tuttavia, bisogna specificare che nel caso dei permessi per lutto il limite non si applica per il singolo evento, bensì su ogni singolo anno di lavoro. Spieghiamoci meglio: in caso di morte di un familiare, convivente o parente (successivamente vedremo entro che grado), si può godere di 1 o più giorni di permesso retribuito, a patto di non superare i 3 giorni l’anno. Quindi, laddove ci fosse più di un lutto in un anno, i giorni di permesso restano comunque 3: ciò significa che se per il primo lutto si fruisce già dei 3 giorni limite, per quelli successivi non si potrà disporre di altri permessi.

Dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dunque, al dipendente vengono riconosciuti potenzialmente 3 giorni di permesso, il cui diritto si acquisisce automaticamente al primo lutto. Bisogna sempre tenere in mente questo limite, dunque, se non si vuole rischiare, nella peggiore delle ipotesi, di non poter godere di altri permessi per lutto nel corso dell’anno.

Come richiederlo

Il lavoratore che è costretto ad assentarsi a causa del decesso di un familiare ha l’obbligo di avvertire tempestivamente il datore di lavoro. Nella comunicazione vanno indicati i giorni di permesso che si vogliono utilizzare.

Una volta rientrato a lavoro, il dipendente deve consegnare la documentazione relativa al decesso del parente: va bene il certificato di morte rilasciato dal Comune, ma anche un’autocertificazione firmata dal dipendente.

Per quali familiari spettano i permessi per lutto?

I giorni di astensione dal lavoro spettano in caso di morte o grave infermità di un parente stretto, quindi entro il secondo grado:

  • figli
  • genitori
  • fratelli
  • sorelle
  • nipoti
  • nonni

I permessi retribuiti spettano anche in caso di morte o grave infermità del coniuge o del convivente stabile (a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica).

Parenti di secondo grado e permessi per lutto

I dipendenti del settore privato non hanno diritto a usufruire dei permessi per lutto nel caso di morte di parente oltre il secondo grado. Dunque sono esclusi, ad esempio, zii, cugini e nipoti a meno che il Ccnl di categoria non preveda diversamente.

In caso contrario, il lavoratore può usufruire dei permessi per motivi personali o dei giorni di ferie.

Mentre per i parenti fino al secondo grado i tre giorni di permesso non possono essere negati.

Anche per il suocero o la suocera?

Di norma non si possono chiedere permessi per lutto se il defunto è il suocero o la suocera, non essendo parenti entro il secondo grado. Tuttavia esistono alcuni Ccnl che ammettono questa possibilità, estendendo i permessi agli affini entro il primo grado, quindi anche a suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge.

A prevederlo, ad esempio, sono alcuni contratti collettivi dei dipendenti pubblici, come il comparto Ministeri, Regioni e autonomie locali e il comparto sanità.

Quando non spetta

Salvo diverse disposizioni da parte del Ccnl, dunque, non spetta alcun permesso per lutto nel caso di morte o grave infermità di:

  • bisnonno o bisnonna;
  • uno zio o una zia;
  • suocero e suocera;
  • cugino o cugina;
  • fidanzato o fidanzata;
  • amico o amica;
  • nuovo compagno o nuova compagna di un genitore.

Se ne può godere, invece, quando le suddette persone rientrano nella categoria dei conviventi stabili.

Entro quando vanno usufruiti i permessi per lutto

I permessi retribuiti per lutto devono essere usufruiti entro sette giorni dal decesso del familiare. Non è possibile, dunque, prendere un giorno di permesso per la morte di un parente e poi richiedere gli altri due dopo qualche mese, salvo il caso in cui non dovesse esserci un nuovo lutto.

Permessi per lutto durante le ferie: che succede?

I permessi per lutto possono coincidere con le ferie e, in tal caso, interrompono la fruizione delle stesse, anche se questa ipotesi non è espressamente disciplina nella normativa nazionale (la legge n. 53 del 2000).

Questo diritto è stato riconosciuto dalla Corte di cassazione poiché la fruizione dei permessi per lutto risulterebbe incompatibile con la funzione delle ferie, ovvero il recupero psicofisico del dipendente.

Quindi i giorni di ferie che coincidono con i permessi per lutto possono essere recuperati in un momento successivo, e non si perdono.

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