Pensioni Esodati Sesta Salvaguardia, scadenza 5 Gennaio 2015: beneficiari e presentazione della domanda

Simone Casavecchia

29 Dicembre 2014 - 10:45

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In scadenza, il prossimo 5 Gennaio 2015, i termini per la presentazione della domanda per la pensione degli esodati che beneficieranno della Sesta Salvaguardia.

Pensioni Esodati Sesta Salvaguardia, scadenza 5 Gennaio 2015: beneficiari e presentazione della domanda

In dirittura d’arrivo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda che consentirà agli esodati della Riforma Fornero, di ottenere il beneficio della pensione. Entro il prossimo 5 Gennaio 2015, infatti, in base alla Legge 147/2014 che ha istituito una delle numerose deroghe alla riforma delle pensioni varata sotto il Governo Monti, sono infatti 32100 i lavoratori che, dopo la precedente esclusione, potranno accedere alla pensione con le regole vigenti prima della riforma.

Beneficiari Sesta Salvaguardia
In base alla Legge 147/2014 sono circa 32100 i lavoratori che potranno accedere alla pensione con un anticipo variabile tra i 2 e i 4 anni, rispetto alle regole attualmente in vigore, e che prima erano stati esclusi, proprio in base alle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Fornero. Ecco quali sono le categorie interessate:

  • lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011, erano stati autorizzati a proseguire volontariamente la contribuzione e che possano far valere almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011. La domanda può essere presentata anche da quei lavoratori che, dopo il 4 dicembre 2011 hanno svolto un’attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori che prima del 4 Dicembre 2011 erano stati autorizzati a proseguire volontariamente la contribuzione e che al 6 dicembre 2011 non abbiano ancora conseguito un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, purché possano vantare almeno un cotributo accreditato nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e derivante da effettiva attività lavorativa. Tali lavoratori rientrano nei tutelati dalla sesta salvaguardia a condizione che, alla data del 30 novembre 2013, non svolgano una qualunque attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori che hanno risolto il loro rapporto di lavoro entro il 30 Giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti in base all’applicazione di accordi collettivi, stipulati, entro il 31 Dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con lo scopo di incentivare l’esodo, di accordi collettivi di incentivo all’esodo. Anche in questo caso la domanda può essere presentata anche dai lavoratori che, dopo il 30 giugno 2012, hanno svolto una qualche attività lavorativa, riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori che hanno risolto il loro rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 sempre in base ad accordi individuali sottoscritti in applicazione degli accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentatitve a livello nazionale. Anche in questo caso il beneficio è esteso anche a quei lavoratori che dopo la cessazione del rapporto di lavoro, hanno svolto una qualsiasi attività lavorativa, non riconducibile al rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, precedentemente intrattenuto.
  • lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato a causa di una risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
  • lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, sono stati collocati in congedo o hanno usufruito di permessi previsti dalla L. 104/1992;
  • lavoratori non rioccupati a tempo indeterminato e precedentemente soggetti a contratto di lavoro a tempo determinato, cessato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;

Per tutti i lavoratori sopra elencati, la data di decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le vecchie regole, dovrà aprirsi entro e non oltre il 6 Gennaio 2016.

  • lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o aziendali, stipulati entro il 31 dicembre 2011, che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o nei 12 mesi successivi, raggiungano i i requisiti previdenziali vigenti al 31 dicembre 2011, anche attraverso il versamento di contributi volontari.

Presentazione delle domande
La domanda per accedere al beneficio della pensione con le vecchie regole pensionistiche, dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 5 Gennaio 2015 presso una Direzione Territoriale del Lavoro o presso l’Inps, con le seguenti specifiche:

  • i lavoratori autorizzati a proseguire volontariamente la contribuzione (punti 1 e 2) e i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, dovranno presentare la domanda esclusivamente presso gli sportelli INPS o attraverso la procedura online sul sito inps.it;
  • le altre categorie di lavoratori interessate al beneficio gli altri lavoratori devono invece presentare la domanda di accesso tramite DTL (Direzione Territoriale del Lavoro);
  • i lavoratori interessati dalla quarta salvaguardia (L. 124/2013) la cui domanda è stata accolta dalla DTL di riferimento e che sono stati esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere al beneficio del prepensionamento. Le Direzioni Territoriali del Lavoro si occuperanno di iindividuare i soggetti che avranno diritto alla pensione anticipata e che saranno inseriti nel nuovo contingente di 1800 unità previsto dalla L. 147/2014.

L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate, in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro e provvederà, attraverso specifici calcoli statistici, a verificare il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione ammissibili nel contingente di riferimento.

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