Con l’adeguamento dell’età della pensione alla speranza di vita cambiano i requisiti per le pensioni 2016 nelle forze armate e nell’esercito: ecco quali sono le maggiori novità su requisiti e accesso.
Nel comparto delle pensioni sono previste, nel 2016, sostanziali novità determinate dall’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita. Come previsto dal DM del 16 Dicembre 2014, solo pochi giorni l’INPS ha diffuso la circolare 63/2015 con la quale rendeva operativa tale disposizione.
Il provvedimento dell’INPS prevede che, dal 2016, per ottenere la pensione saranno necessari 4 mesi in più di lavoro e che, sempre dal prossimo anno, in linea generale l’età per ottenere le pensioni sarà elevata a 66 anni e 7 mesi.
Specifiche deroghe sono previste per quei settori della pubblica amministrazione che prevedono una disciplina previdenziale apposita. In questo articolo ci occupiamo del comparto difesa e sicurezza ossia del personale delle Forze Armate (Esercito e Militari), dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze Armate ad ordinamento civile, quindi Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e, infine, dei Vigili del Fuoco.
Pensioni di anzianità
Per ottenere la pensione di anzianità (pensione calcolata in base ai contributi versati) sono previste le seguenti soglie:
- 40 anni e 7 mesi di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica;
- 35 anni di contributi versati e 57 anni e 7 mesi di età anagrafica;
- 40 anni di contributi versati entro il 2011 e 53 anni e 7 mesi di età anagrafica;
In questo caso le prestazioni pensionistiche sono soggette al meccanismo delle cosiddette finestre mobili o slittamento della decorrenza, in base al quale è previsto un periodo di slittamento variabile tra il momento in cui si raggiungono i requisiti pensionistici e il momento in cui decorre effettivamente il trattamento previdenziale.
In questo caso il periodo di durata della finestra mobile è di 12 mesi (lavoratori dipendenti) che vengono elevati a 15 nel solo caso in cui si acceda alla pensione di anzianità con 40 anni e 7 mesi di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica.
Pensione di vecchiaia con almeno 35 anni di servizio
In questo caso vengono previste soglie di età (requisito anagrafico) differenti in base alla qualifica raggiunta a fine servizio, ossia al momento della cessazione dal lavoro:
- Dirigente Generale = 65 anni;
- Dirigente Superiore = 63 anni;
- Qualifiche inferiori = 60 anni;
Anche in questo caso è prevista la finestra mobile di 12 mesi.
Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio
Come nel caso precedente sono previsti requisiti differenti in base alla qualifica ricoperta al momento di cessazione dal servizio:
- Dirigente Generale = 65 anni e 7 mesi;
- Dirigente Superiore = 63 anni e 7 mesi;
- Qualifiche inferiori = 60 anni e 7 mesi;
Anche in questo caso è prevista la finestra mobile di 12 mesi.
E’ opportuno segnalare che, per le pensioni di vecchiaia vengono indicati i requisiti previsti solo per gli ordini e i gradi principali mentre per gli altri gradi devono essere ritenute valide le soglie previste dai singoli ordinamenti, sempre considerando anche il requisito contributivo (più o meno di 35 anni di servizio) valido per tutti i lavoratori.
Nel caso in cui un dipendente raggiunga nel 2015 il limite di età (requisito anagrafico) previsto dalla qualifica che ricopre e non abbia ancora maturato, a tale data, i requisiti contributivi previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia viene aumentato di ulteriori 3 mesi.
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