Pensione di vecchiaia: regole e novità della Riforma Fornero

Valentina Pennacchio

22/10/2013

Pensione di vecchiaia: regole e novità della Riforma Fornero

Il settore delle pensioni è stato oggetto di diversi interventi negli ultimi anni. Le ultime novità sulle pensioni sono contenute nel testo della Legge di Stabilità 2014, che, tuttavia, non ha osato intervenire con una «Controriforma», ovvero sulla Riforma Fornero, con forte disappunto dei sindacati, come ha spiegato Nicola Nicolosi, segretario nazionale Cgil:

"L’età della pensione è diventata troppo alta e il naturale turn-over del mercato del lavoro si è fermato, in aggiunta alle difficoltà provocate da una crisi che non si vedeva da quasi un secolo. Il governo non vuole cambiare rotta, ma così facendo condanna più generazioni alla precarietà e l’intera struttura sociale del paese ad una sofferenza sempre più evidente”.

Niente da fare quindi, continueranno ad essere in vigore le regole della Riforma Fornero (approvata con l’ art. 24 del D.L. n. 201/2011), i cui capisaldi sono:

  • calcolo contributivo pro rata per tutti;
  • aumento dell’età per il pensionamento (ed innalzamento dell’anzianità contributiva).

La Riforma Fornero rappresenta quindi, su molti aspetti, uno spartiacque: cosa succede prima e dopo? Vediamo la situazione precedente al 31 dicembre 2011 e come è cambiata oggi, iniziando dal capire di cosa parliamo quando citiamo la pensione di vecchiaia.

Che cos’è la pensione di vecchiaia?

La pensione di vecchiaia, come si evince dal nome, viene erogata dall’INPS a coloro che hanno maturato il requisito minimo di età previsto dalla legge, a cui si associa un requisito contributivo.

Come si legge dal sito dell’INPS la pensione di vecchiaia fino al 2011 era organizzata come segue:

  • i lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gli iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, avevano diritto alla pensione di vecchiaia facendo valere almeno:
    - 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini;
    - 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).
  • i lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori iscritti alla gestione separata), assicurati successivamente al 31.12.1995, avevano diritto alla pensione di vecchiaia facendo valere almeno:
    - 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini;
    - 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane);
    - a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
    - dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 quota 96 con un’età minima di 60 anni (se lavoratori dipendenti) e quota 97 con un’età minima di 61 anni (se lavoratori autonomi).

Se la pensione veniva richiesta prima del compimento dei 65 anni di età, l’importo doveva essere pari ad almeno 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

Novità della Riforma Fornero

Con la Riforma Fornero è entrato in vigore il sistema contributivo, basato sui contributi versati, piuttosto che sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro dal lavoratore (retributivo). Dal 1 gennaio 2012 l’età di pensionamento è stabilita come segue:

  • 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
  • 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonchè della gestione separata. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
    1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
  • 66 anni per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico (vedi sotto).

Il testo della Riforma chiarisce che il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni,

«a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’eta anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni».

L’adeguamento dell’età pensionabile all’allungamento delle aspettative di vita risponde a questo principio: si vive di più, quindi si lavora di più e si va in pensione più tardi.

Dal 2013 l’adeguamento sarà pari a 3 mesi. Dopo gli adeguamenti triennali del 2013 e 2016, dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale. Nel 2021 l’età per la pensione di vecchiaia dovrà essere almeno pari a 67 anni.

La situazione dovrebbe essere la seguente.

Clicca qui per scoprire le regole 2014 per la pensione.

Come fare domanda?

La domanda di pensione si invia attraverso le seguenti modalità:

  • online tramite il sito dell’INPS;
  • telefonicamente (Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);
  • presso gli enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’INPS.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile (come stabilisce l’INPS ai fini dell’erogazione dell’assegno pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo).


N.B. La situazione dei dipendenti pubblici è stata chiarita dalla nota prot. n. 41876/2013 della Funzione pubblica, la quale fa riferimento al DL n. 101/2013 (convertito in Legge n. 125/2013 del 30 ottobre 2013), che, secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, restituisce validità alla circolare n. 2/2012 annullata dal Tar Lazio. In sostanza, i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011 possono andare in pensione con i vecchi requisiti, precedenti alla Riforma Fornero, che vengono spiegati nella circolare n. 3/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

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