I contribuenti che permangono in uno stato di disoccupazione da più di due anni potranno presto richiedere al proprio fondo pensione l’erogazione della pensione complementare anticipata.
Le regole relative alla pensione complementare, ottenibile dai fondi pensione, in anticipo rispetto al momento di effettiva spettanza previsto, a fronte di un evento di disoccupazione saranno presto riviste, introducendo nuovi parametri.
Una misura contenuta nel ddl concorrenza, emanato dal Governo lo scorso Febbraio e giunto in discussione alla Camera, pochi giorni fa, prevede, infatti consistenti novità riguardo alla pensione complementare per i disoccupati.
A tal proposito appare opportuno sia ricordare quali sono le regole vigenti riguardo all’erogazione della pensione complementare, in forma anticipata, per i contribuenti in disoccupazione, sia quali sono le nuove regole che presto entreranno in vigore in questo stesso comparto.
Pensione complementare anticipata: i vecchi requisiti
Già prima dell’emanazione del ddl concorrenza, per i contribuenti che accumulavano liquidità in un fondo pensione, per ottenere appunto una pensione complementare, era prevista la possibilità di ottenere quest’ultima, in forma anticipata, limitatamente ai contribuenti con i seguenti requisiti:
- periodo di inoccupazione di almeno 4 anni;
- distanza di meno di 5 anni dal conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi che consentono di ottenere la prestazione previdenziale obbligatoria;
I nuovi requisiti per la pensione complementare anticipata
Sostanzialmente, quindi, il ddl concorrenza non fa altro che rivedere i termini per raggiungere il diritto alla pensione complementare anticipata, dal momento che prevede che l’erogazione della pensione complementare anticipata:
- possa essere richiesta dai contribuenti che hanno perso il lavoro da almeno due anni;
- possa essere richiesta dai contribuenti a cui non mancano più di 10 anni dal raggiungimento della pensione nel regime obbligatorio di appartenenza;
Conseguenze e misure ulteriori
Le nuove misure pur non avendo alcuna conseguenza sull’erario, introdurranno consistenti novità per i contribuenti. La possibilità di ottenere la pensione con 10 anni di anticipo rispetto al momento di effettiva spettanza, consentirà di risolvere problemi di liquidità che si verificano nell’immediato pur determinando una riduzione della somma spettante e, quindi, un abbassamento della rata erogata.
Altra possibilità riservata ai contribuenti sarà quella di riscattare la totalità del trattamento maturato nei casi in cui il contribuente perda i requisiti per la partecipazione al fondo in un momento antecedente al pensionamento. In questi casi che, all’atto pratico, potrebbero coincidere con i casi di licenziamento o di dimissioni, il contribuente potrebbe riscattare l’intera prestazione (come possono fare già oggi i contribuenti che aderiscono ai fondi pensione collettivi), per la quale sarebbe soggetto a un’imposizione fiscale del 23%.
Versamento del TFR
Altra misura prevista dal ddl concorrenza è la possibilità per il lavoratore di decidere autonomamente di aderire a un fondo pensione diverso da quello previsto dal CCNL, a cui destinare la quota mensile di TFR maturato e l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro. Una chiara conseguenza di questa misura che rende il lavoratore maggiormente libero circa la destinazione del proprio TFR, è la maggiore possibilità di utilizzare i fondi pensione privati e bancari.
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